Art. 2. 1. La sperimentazione avra' la durata di quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto o, comunque, sino alla emanazione del decreto concernente la definitiva estensione all'intero territorio nazionale del sistema di raccolta telefonica indicato all'art. 1. 2. La sperimentazione della raccolta telefonica delle giocate del lotto tramite l'operatore di telecomunicazioni Omnitel Pronto Italia S.p.a. e' effettuata con servizio di telefonia mobile, senza interconnessione dagli altri operatori di telefonia mobile, da 50.000 propri clienti che alla data del 15 novembre 2001 presentavano i seguenti requisiti: titolari di contratti individui/consumer, registrati con dati anagrafici e di residenza completi che abbiano fornito il consenso al trattamento ed alla comunicazione di tali dati; iscritti al programma Omni One ed utilizzatori di SMS per i servizi Omniplanet; che abbiano effettuato almeno una ricarica della propria scheda telefonica presso le ricevitorie del lotto. 3. Le diverse funzioni del servizio telefonico ed i relativi costi saranno resi noti a cura dell'operatore di telecomunicazioni indicato dall'art. 1. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 aprile 2002 Il direttore generale: Cutrupi Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 143