Art. 2.
  1. La sperimentazione avra' la durata di quattro mesi dalla data di
pubblicazione  del presente decreto o, comunque, sino alla emanazione
del   decreto   concernente   la   definitiva  estensione  all'intero
territorio  nazionale  del  sistema  di  raccolta telefonica indicato
all'art. 1.
  2.  La  sperimentazione della raccolta telefonica delle giocate del
lotto  tramite l'operatore di telecomunicazioni Omnitel Pronto Italia
S.p.a.   e'  effettuata  con  servizio  di  telefonia  mobile,  senza
interconnessione dagli altri operatori di telefonia mobile, da 50.000
propri  clienti  che  alla  data  del 15 novembre 2001 presentavano i
seguenti requisiti:
    titolari  di  contratti  individui/consumer,  registrati con dati
anagrafici e di residenza completi che abbiano fornito il consenso al
trattamento ed alla comunicazione di tali dati;
    iscritti  al  programma  Omni  One  ed  utilizzatori di SMS per i
servizi Omniplanet;
    che  abbiano  effettuato almeno una ricarica della propria scheda
telefonica presso le ricevitorie del lotto.
  3.  Le diverse funzioni del servizio telefonico ed i relativi costi
saranno resi noti a cura dell'operatore di telecomunicazioni indicato
dall'art. 1.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 24 aprile 2002
                                       Il direttore generale: Cutrupi
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  27 maggio  2002  Ufficio  di
controllo  sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia
e finanze, foglio n. 143