Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1260/1999  del Consiglio, del 21
giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
   Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1263/1999  del Consiglio, del 21
giugno   1999,   relativo   allo  SFOP  -  Strumento  finanziario  di
orientamento della pesca;
   Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2792/1999  del Consiglio, del 17
dicembre  1999,  che  definisce  modalita'  e condizioni delle azioni
strutturali nel settore della pesca;
   Visto  il  regolamento  (CE)  n.  179/2002  del  Consiglio, del 28
gennaio  2002,  che  modifica  il  regolamento  (CE) n. 2792/1999 del
Consiglio, del 17 dicembre 1999;
   Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
   Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n. 123, recante
disposizioni  per  la  razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico  alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
   Visto  il decreto legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni
urgenti  per il settore della pesca, in particolare l'articolo i che,
limitatamente  al  2002,  riduce a quindici giorni i termini relativi
alla procedura per l'erogazione di aiuti;
   Considerato  in  particolare  che  l'art.  9  del regolamento (CE)
2792/1999  del  Consiglio,  del  17 dicembre 1999, come modificato il
regolamento  (CE)  n.  179/2002  del  Consiglio, del 28 gennaio 2002,
dispone  che  gli  aiuti  pubblici  per  il  rinnovo  della  flotta e
l'ammodernamento delle navi da pesca possono essere autorizzati entro
il 30 giugno 2002;
   Visto  il  decreto  15  marzo  2002  del  Ministro delle Politiche
Agricole  e  Forestali  relativo  alle  modalita' di attuazione delle
misure   "costruzione   di   nuove  navi  e  ammodernamento  di  navi
esistenti",  in  particolare l'articolo 8 relativo alla presentazione
delle domande;
   Considerato  che  occorre  ridurre  i termini per la presentazione
delle  istanze  al  fine  di  consentire  l'effettivo  utilizzo delle
risorse  disponibili nel quadro degli interventi strutturali previsti
dallo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca;

                              Decreta:

                               Art. 1.
                     Presentazione della domanda

   1.  Al  fine  di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n.
2792/1999  del  Consiglio,  del  17  dicembre  1999, relativamente al
rinnovo  della  flotta  e  l'ammodernamento delle navi da pesca, come
modificato  dal  regolamento  (CE)  n. 179/2002 del Consiglio, del 28
gennaio  2002,  i termini di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto
15  marzo  2002  del  Ministro  delle  Politiche Agricole e Forestali
relativo alle modalita' di attuazione delle misure di "costruzione di
nuove navi" e di "ammodernamento delle navi esistenti" sono ridotti a
quindici giorni.