Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali; Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca; Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca; Visto il regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999; Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca, in particolare l'articolo i che, limitatamente al 2002, riduce a quindici giorni i termini relativi alla procedura per l'erogazione di aiuti; Considerato in particolare che l'art. 9 del regolamento (CE) 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, come modificato il regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, dispone che gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e l'ammodernamento delle navi da pesca possono essere autorizzati entro il 30 giugno 2002; Visto il decreto 15 marzo 2002 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali relativo alle modalita' di attuazione delle misure "costruzione di nuove navi e ammodernamento di navi esistenti", in particolare l'articolo 8 relativo alla presentazione delle domande; Considerato che occorre ridurre i termini per la presentazione delle istanze al fine di consentire l'effettivo utilizzo delle risorse disponibili nel quadro degli interventi strutturali previsti dallo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca; Decreta: Art. 1. Presentazione della domanda 1. Al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativamente al rinnovo della flotta e l'ammodernamento delle navi da pesca, come modificato dal regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i termini di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 15 marzo 2002 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali relativo alle modalita' di attuazione delle misure di "costruzione di nuove navi" e di "ammodernamento delle navi esistenti" sono ridotti a quindici giorni.