Art. 2. Selezione delle domande 1. Al fine di assicurare maggiore speditezza al procedimento di valutazione tecnica c amministrativa delle istanze pervenute, la commissione istituita ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto 15 marzo 200 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali relativo alle modalita' di attuazione delle misure di "costruzione di nuove navi" e di "ammodernamento delle navi esistenti" ha facolta' di nominare due o piu' sottocommissioni. 2. Ciascuna sottocommissione e' costituita da tre membri, di cui uno scelto tra il personale dipendente della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura.