Art. 2.
                       Selezione delle domande

   1.  Al  fine  di assicurare maggiore speditezza al procedimento di
valutazione  tecnica  c  amministrativa  delle  istanze pervenute, la
commissione  istituita  ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto
15  marzo  200  del  Ministro  delle  Politiche  Agricole e Forestali
relativo alle modalita' di attuazione delle misure di "costruzione di
nuove navi" e di "ammodernamento delle navi esistenti" ha facolta' di
nominare due o piu' sottocommissioni.
   2.  Ciascuna  sottocommissione e' costituita da tre membri, di cui
uno  scelto  tra il personale dipendente della Direzione generale per
la pesca e l'acquacoltura.