Art. 3
                          Norma transitoria

   1.  Fino ad esaurimento delle risorse delle rispettive annualita',
in  deroga  alle disposizioni riportate nell'articolo 12, comma 3 del
decreto  15  marzo  2002  del  Ministro  delle  Politiche  Agricole e
Forestali  relativo  alle  modalita'  di  attuazione  delle misure di
"costruzione   di   nuove  navi"  e  di  "ammodernamento  delle  navi
esistenti"  sono  ammissibili  anche gli investimenti gia' realizzati
negli  anni  2000,  2001  e  fino  al  momento di presentazione delle
istanze.
   Il  presente  provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2002

                                                IL MINISTRO: ALEMANNO