Art. 3 Norma transitoria 1. Fino ad esaurimento delle risorse delle rispettive annualita', in deroga alle disposizioni riportate nell'articolo 12, comma 3 del decreto 15 marzo 2002 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali relativo alle modalita' di attuazione delle misure di "costruzione di nuove navi" e di "ammodernamento delle navi esistenti" sono ammissibili anche gli investimenti gia' realizzati negli anni 2000, 2001 e fino al momento di presentazione delle istanze. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 giugno 2002 IL MINISTRO: ALEMANNO