IL DIRETTORE GENERALE della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione Visto il decreto dirigenziale 22 dicembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2000 concernente l'elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47; Visto il decreto dirigenziale 22 giugno 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 150 del 30 giugno 2001 concernente la modifica dell'elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47; Visto il decreto dirigenziale 22 febbraio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 60 del 12 marzo 2002 concernente le integrazioni dell'elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47; Considerato che i medicinali veterinari ai quali si fa riferimento nella parte dispositiva al presente decreto non sono destinati ad animali produttori di derrate alimentari; Considerato che le informazioni contenute negli stampati illustrativi dei prodotti in questione presenti sul mercato non differiscono sostanzialmente da quelle riportate nei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero della salute e sono comunque garanti del corretto utilizzo dei prodotti e della salvaguardia della salute pubblica e del benessere dell'animale; Considerato che gli stampati illustrativi dei prodotti attualmente sul mercato sono autorizzati dal Ministero della salute ai sensi della normativa sui presidi medico-chirurgici; Considerato altresi' che la vendita dei prodotti in questione non e' riservata esclusivamente alle farmacie e che, pertanto, il ritiro dal mercato delle confezioni recanti stampati illustrativi diversi da quelli attualmente approvati dal Ministero della salute presenta gravi difficolta' operative; Decreta: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto dirigenziale 22 dicembre 2000, citato nelle premesse al presente decreto, come modificato dal comma 1 dell'art. 1 del decreto dirigenziale 22 giugno 2001, e' sostituito dai seguenti: "2. Entro sei mesi dalla data di notifica dei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero della salute, le confezioni dei lotti dei prodotti di cui al comma 1 immesse sul mercato devono essere conformi a tali stampati. 2-bis. Le confezioni dei lotti dei prodotti gia' presenti sul mercato possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.".