Art. 2. 1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto dirigenziale 22 giugno 2001 citato nelle premesse al presente decreto, e' sostituito dai seguenti: "2. Entro sei mesi dalla data di notifica dei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero della salute, le confezioni dei lotti dei prodotti di cui al comma 1 immesse sul mercato devono essere conformi a tali stampati. 2-bis. Le confezioni dei lotti dei prodotti gia' presenti sul mercato possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.".