Art. 2.
  1.  Il  comma 2 dell'art. 2 del decreto dirigenziale 22 giugno 2001
citato   nelle  premesse  al  presente  decreto,  e'  sostituito  dai
seguenti:
  "2.  Entro  sei  mesi  dalla  data  di  notifica dei nuovi stampati
illustrativi  approvati dal Ministero della salute, le confezioni dei
lotti  dei  prodotti  di  cui  al  comma 1 immesse sul mercato devono
essere conformi a tali stampati.
  2-bis.  Le  confezioni  dei  lotti  dei  prodotti gia' presenti sul
mercato possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.".