Art. 3.
  1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto dirigenziale 22 febbraio 2002
citato   nelle  premesse  al  presente  decreto,  e'  sostituito  dai
seguenti:
  "2.  Entro  sei  mesi  dalla  data  di  notifica dei nuovi stampati
illustrativi  approvati dal Ministero della salute, le confezioni dei
lotti  dei  prodotti  di  cui  al comma 1, immesse sul mercato devono
essere conformi a tali stampati.
  2-bis.  Le  confezioni  dei  lotti  dei  prodotti gia' presenti sul
mercato possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.".