Art. 3. 1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto dirigenziale 22 febbraio 2002 citato nelle premesse al presente decreto, e' sostituito dai seguenti: "2. Entro sei mesi dalla data di notifica dei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero della salute, le confezioni dei lotti dei prodotti di cui al comma 1, immesse sul mercato devono essere conformi a tali stampati. 2-bis. Le confezioni dei lotti dei prodotti gia' presenti sul mercato possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.".