Art. 2.

            Indennita' in caso di adozione o affidamento

  1.  In caso di adozione o affidamento, l'indennita' di cui all'art.
1  spetta,  sulla  base  di  idonea  documentazione,  per  i tre mesi
successivi  all'effettivo  ingresso  nella famiglia della lavoratrice
del  bambino  che,  al  momento dell'adozione o dell'affidamento, non
abbia superato i sei anni di eta'.
  2.  In  caso  di adozione o affidamento preadottivo internazionale,
disciplinati  dal  titolo  III  della  legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive  modificazioni, l'indennita' di cui all'art. 1 spetta, per
i  tre  mesi  successivi  all'effettivo ingresso nella famiglia della
lavoratrice   del   minore,   anche   se   quest'ultimo,  al  momento
dell'adozione o dell'affidamento, abbia superato i sei anni e fino al
compimento  della  maggiore eta'. L'Ente autorizzato, che ha ricevuto
l'incarico  di  curare la procedura di adozione, certifica la data di
ingresso  del  minore  e  l'avvio  presso il tribunale italiano delle
procedure   di   conferma   della   validita'   dell'adozione   o  di
riconoscimento dell'affidamento preadottivo.