Art. 2. Indennita' in caso di adozione o affidamento 1. In caso di adozione o affidamento, l'indennita' di cui all'art. 1 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del bambino che, al momento dell'adozione o dell'affidamento, non abbia superato i sei anni di eta'. 2. In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, disciplinati dal titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'indennita' di cui all'art. 1 spetta, per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del minore, anche se quest'ultimo, al momento dell'adozione o dell'affidamento, abbia superato i sei anni e fino al compimento della maggiore eta'. L'Ente autorizzato, che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione, certifica la data di ingresso del minore e l'avvio presso il tribunale italiano delle procedure di conferma della validita' dell'adozione o di riconoscimento dell'affidamento preadottivo.