Art. 3. Indennita' di paternita' 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 al padre lavoratore iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, ed avente i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 1, e' corrisposta un'indennita' di paternita' per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, in caso di morte o grave infermita' della madre o di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 2. In caso di adozione o affidamento l'indennita' di cui al comma 1 spetta, sulla base dei requisiti di cui all'art. 2, anche in alternativa alla madre lavoratrice che non ne faccia richiesta.