Art. 3.

                      Indennita' di paternita'

  1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 al padre lavoratore iscritto alla
gestione  separata  di  cui  all'art.  2,  comma  26,  della legge n.
335/1995,  ed  avente  i  requisiti di cui al comma 2 dell'art. 1, e'
corrisposta  un'indennita'  di  paternita'  per i tre mesi successivi
alla  data  effettiva del parto, o per il periodo residuo che sarebbe
spettato  alla lavoratrice madre, in caso di morte o grave infermita'
della  madre o di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo
del bambino al padre.
  2. In caso di adozione o affidamento l'indennita' di cui al comma 1
spetta,  sulla  base  dei  requisiti  di  cui  all'art.  2,  anche in
alternativa alla madre lavoratrice che non ne faccia richiesta.