Art. 4.

          Misura dell'indennita' e modalita' di erogazione

  1.  L'indennita' di cui agli articoli precedenti e' determinata per
ciascuna  giornata  del  periodo indennizzabile in misura pari all'80
per   cento   di   1/365  del  reddito,  derivante  da  attivita'  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa  o  libero professionale,
utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l'inizio del
periodo indennizzabile.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  precedente, il reddito dei liberi
professionisti  iscritti  alla  gestione di cui all'art. 2, comma 26,
della  legge  n.  335/1995, e' calcolato prendendo a riferimento, per
ciascuno  dei  mesi  d'interesse,  1/12  del reddito risultante dalla
denuncia  dei  redditi  da  attivita'  libero  professionale relativa
all'anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi.
  3.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1, nei confronti dei collaboratori
coordinati  e  continuativi iscritti alla gestione di cui all'art. 2,
comma  26,  della  legge  n.  335/1995,  viene preso a riferimento il
reddito   dei   suddetti   dodici   mesi  risultante  dai  versamenti
contributivi  utenti  al  lavoratore  interessato  sulla  base  della
dichiarazione del committente.
  4.  Nel  caso  in  cui  l'anzianita'  assicurativa sia inferiore ai
dodici mesi, il periodo di riferimento e l'indennita' di cui al comma
1  sono  determinati  proporzionalmente  in  relazione  alla  data di
decorrenza della anzianita' stessa.
  5.  L'indennita' e' corrisposta dalla competente gestione separata,
a   seguito   di  apposita  domanda,  presentata  dagli  interessati,
corredata  da  idonea  certificazione, con le modalita' e nei termini
stabiliti   dall'Istituto   erogatore,   che   tengano   conto  delle
specificita'  delle  denunce  reddituali  e contributive previste per
ciascuna categoria di iscritti.
  6.  I  lavoratori  destinatari  delle  prestazioni  ai  sensi degli
articoli  2 e 3 possono presentare domanda, per gli eventi precedenti
alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, entro un anno
dalla   suddetta   data.   Per  l'anno  1998  tali  prestazioni  sono
corrisposte   anche   se,   nei   12   mesi   precedenti  il  periodo
indennizzabile, non risulti attribuito alcun contributo.
  7.  La competente gestione separata provvede d'ufficio ai necessari
accertamenti amministrativi.