Art. 4. Misura dell'indennita' e modalita' di erogazione 1. L'indennita' di cui agli articoli precedenti e' determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all'80 per cento di 1/365 del reddito, derivante da attivita' di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. 2. Ai fini di cui al comma precedente, il reddito dei liberi professionisti iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e' calcolato prendendo a riferimento, per ciascuno dei mesi d'interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attivita' libero professionale relativa all'anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi. 3. Ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, viene preso a riferimento il reddito dei suddetti dodici mesi risultante dai versamenti contributivi utenti al lavoratore interessato sulla base della dichiarazione del committente. 4. Nel caso in cui l'anzianita' assicurativa sia inferiore ai dodici mesi, il periodo di riferimento e l'indennita' di cui al comma 1 sono determinati proporzionalmente in relazione alla data di decorrenza della anzianita' stessa. 5. L'indennita' e' corrisposta dalla competente gestione separata, a seguito di apposita domanda, presentata dagli interessati, corredata da idonea certificazione, con le modalita' e nei termini stabiliti dall'Istituto erogatore, che tengano conto delle specificita' delle denunce reddituali e contributive previste per ciascuna categoria di iscritti. 6. I lavoratori destinatari delle prestazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 possono presentare domanda, per gli eventi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro un anno dalla suddetta data. Per l'anno 1998 tali prestazioni sono corrisposte anche se, nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile, non risulti attribuito alcun contributo. 7. La competente gestione separata provvede d'ufficio ai necessari accertamenti amministrativi.