Art. 5.

                   Assegni per il nucleo familiare

  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio 1998, agli iscritti alla gestione
separata  di  cui  all'art.  2,  comma 26, della legge n. 335/1995, e
tenuti  al  versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui
all'art.  59,  comma  16,  della  legge  n.  449/1997,  e'  estesa la
disciplina dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del
decreto-legge  13 marzo  1988,  n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  13 maggio  1988,  n.  153, e successive modificazioni e
integrazioni.
  2.  L'assegno e' corrisposto dalla competente gestione separata, in
relazione    alle   modalita'   di   attribuzione   della   specifica
contribuzione,   a  seguito  di  domanda  presentata  dai  lavoratori
interessati  a  decorrere dal mese di febbraio dell'anno successivo a
quello  per  il  quale  viene  richiesta la prestazione. L'assegno e'
erogato  con  pagamento  diretto da parte delle strutture periferiche
dell'INPS.
  3.  Ai  soggetti  indicati  al  comma 1, l'assegno non spetta se la
somma  dei  redditi  derivanti  dalle  attivita' indicate all'art. 2,
comma  26,  della legge n. 335/1995, e' inferiore al 70 per cento del
reddito  complessivo  del nucleo familiare. L'assegno spetta anche al
nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del
70  per  cento  del  reddito  complessivo con la somma dei redditi da
lavoro  dipendente  di  cui  all'art.  2,  comma  10,  della legge n.
153/1988  e  da  lavoro  di  cui all'art. 2, comma 26, della legge n.
335/1995.