Art. 6.

                     Norme finali e transitorie

  1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, e'
abrogato il decreto 27 maggio 1998.
  2.  Le somme erogate per effetto di provvedimenti adottati ai sensi
del decreto medesimo non danno luogo a ripetizione dell'indebito.
  3.   L'Istituto  procedera'  d'ufficio  alla  riliquidazione  delle
prestazioni  erogate  in conformita' del predetto decreto, sulla base
dei criteri di cui al presente decreto.
  4.  Per  le indennita' di maternita' relative ai parti avvenuti nel
1998,  si  prende  a  riferimento,  ai  fini della riliquidazione, il
reddito   derivante  da  attivita'  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa  o  libero  professionale  relativo  all'anno 1997 o, in
mancanza, il reddito relativo all'anno 1998.
  5.  L'estensione  delle  prestazioni  di cui al presente decreto e'
verificata   con   cadenza   biennale,   ai  fini  delle  conseguenti
rideterminazioni  in  relazione all'andamento dello specifico gettito
derivante dalla contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'art. 59,
comma 16, della legge n. 449/1997, nei cui limiti deve tassativamente
rientrare.
  Il  presente  decreto  sara' comunicato alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 4 aprile 2002


                                            Il Ministro del lavoro
                                           e delle politiche sociali
                                                    Maroni
Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
       Tremonti

Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  16  maggio  2002  Ufficio di
controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 1, foglio n. 348