Art. 6. Norme finali e transitorie 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il decreto 27 maggio 1998. 2. Le somme erogate per effetto di provvedimenti adottati ai sensi del decreto medesimo non danno luogo a ripetizione dell'indebito. 3. L'Istituto procedera' d'ufficio alla riliquidazione delle prestazioni erogate in conformita' del predetto decreto, sulla base dei criteri di cui al presente decreto. 4. Per le indennita' di maternita' relative ai parti avvenuti nel 1998, si prende a riferimento, ai fini della riliquidazione, il reddito derivante da attivita' di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale relativo all'anno 1997 o, in mancanza, il reddito relativo all'anno 1998. 5. L'estensione delle prestazioni di cui al presente decreto e' verificata con cadenza biennale, ai fini delle conseguenti rideterminazioni in relazione all'andamento dello specifico gettito derivante dalla contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, nei cui limiti deve tassativamente rientrare. Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 aprile 2002 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 348