Art. 3. Modalita' di presentazione della dichiarazione 1. La dichiarazione di cui all'art. 1 e' presentata in via telematica secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in quanto compatibili. La presentazione telematica della dichiarazione puo' essere effettuata, in via alternativa: a) direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate; b) tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato regolamento; c) consegnando la dichiarazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, ovvero, se non istituito, ad un ufficio distrettuale delle imposte dirette, che curera' l'invio telematico. 2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione di cui all'art. 1 e' effettuata secondo specifiche tecniche da approvare con provvedimento dell'Agenzia delle entrate. 3. E fatto, comunque, obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di rilasciare all'interessato la dichiarazione di cui all'art. 1 contenente l'impegno a trasmettere la stessa in via telematica, nonche' copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.