Art. 3.

           Modalita' di presentazione della dichiarazione

  1.  La  dichiarazione  di  cui  all'art.  1  e'  presentata  in via
telematica secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del regolamento,
emanato  con  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n.  322,  come  modificato  dal  regolamento  emanato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  7 dicembre  2001,  n.  435,  in quanto
compatibili.  La  presentazione  telematica  della dichiarazione puo'
essere effettuata, in via alternativa:
    a) direttamente,  da  parte  dei  soggetti abilitati dall'Agenzia
delle entrate;
    b) tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e
3, del citato regolamento;
    c) consegnando la dichiarazione ad un ufficio locale dell'Agenzia
delle  entrate,  ovvero, se non istituito, ad un ufficio distrettuale
delle imposte dirette, che curera' l'invio telematico.
  2.   La   trasmissione   telematica   dei   dati   contenuti  nella
dichiarazione  di  cui  all'art.  1  e' effettuata secondo specifiche
tecniche da approvare con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
  3.   E  fatto,  comunque,  obbligo  ai  soggetti  incaricati  della
trasmissione  telematica,  di  cui  all'art.  3, commi 2-bis e 3, del
citato   regolamento,   emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   n.  322  del  1998,  di  rilasciare  all'interessato  la
dichiarazione di cui all'art. 1 contenente l'impegno a trasmettere la
stessa   in   via   telematica,  nonche'  copia  della  comunicazione
dell'Agenzia  delle  entrate, attestante l'avvenuto ricevimento della
dichiarazione, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.