(all. 1 - art. 1)
                ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA
               DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PROGRESSIVA
                        DEL LAVORO IRREGOLARE
ART.  1-BIS  DELLA  LEGGE  18  OTTOBRE  2001,  N.  383,  E SUCCESSIVE
                            MODIFICAZIONI

Premessa

   La  legge  18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni (di
seguito  "legge"),  concernente  "Primi  interventi  per  il rilancio
dell'economia",  agli  articoli  da  1  a  3  ha previsto particolari
interventi  finalizzati  alla  regolarizzazione  di  quei rapporti di
carattere  lavorativo  nell'ambito  dell'attivita'  di  impresa  o di
lavoro  autonomo  svolti  in  violazione  delle  vigenti normative di
carattere tributario e contributivo.
   La  predetta  legge ha subito delle modifiche ad opera della legge
23  novembre 2001, n. 409, di conversione del D.L. 25 settembre 2001,
n. 350, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche', da ultimo, del
D.L.  22  febbraio  2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2002, n. 73.
   Al fine di incentivare i datori di lavoro ed i lavoratori verso un
regime  di  piena  legalita',  con  le predette disposizioni e' stato
introdotto  un  meccanismo  impositivo  particolarmente agevolato che
tiene conto dell'entita' del lavoro emerso nell'anno 2002.
   Il  regime  agevolato  prevede  l'applicazione  di  un'imposizione
sostitutiva  sull'incremento  dei  redditi  dichiarati per il periodo
d'imposta  2002,  rispetto  al  secondo  periodo d'imposta precedente
(anno  2000),  e  per i due periodi d'imposta successivi (anni 2003 e
2004). Inoltre viene previsto che la dichiarazione possa valere quale
proposta di concordato per la definizione delle annualita' pregresse.
Tale  forma  di imposizione realizza una tassazione definitiva con la
conseguenza   che   i   redditi   agevolati,   cosi'   come  previsto
espressamente  dall'articolo  3, comma 3, del TUIR, sono in ogni caso
esclusi   dalla   base   imponibile   del   reddito  complessivo  del
dichiarante.
   Le  somme versate a titolo sostitutivo di imposte e contributi non
sono  compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione
di qualsiasi imposta, tassa o contributo.
   In   quanto  compatibili,  si  rendono  applicabili  le  ordinarie
disposizioni   previste  in  materia  di  accertamento,  riscossione,
contenzioso e sanzioni per le imposte sui redditi.
   Per   effetto  dei  menzionati  interventi  legislativi  e'  stata
introdotta,  in alternativa alla procedura per l'emersione automatica
di  cui  all'art.  1  della legge, una nuova procedura personalizzata
denominata  "emersione  progressiva",  prevista dall'art. 1-bis della
legge.
   La  procedura di emersione progressiva prevede la presentazione al
Sindaco  del  Comune  ove  ha sede l'unita' produttiva - intesa quale
luogo  o  locale in cui si svolge in concreto l'attivita' aziendale o
professionale e nel quale sono impiegati i lavoratori irregolari - di
un  piano  individuale  di emersione, la cui approvazione costituisce
presupposto  necessario  al  fini  della presentazione della presente
dichiarazione.
   Il  piano  di  emersione  e'  finalizzato a regolarizzare anche le
violazioni di obblighi diversi da quelli fiscali e previdenziali ed a
consentire   l'adeguamento   progressivo   ai   contratti  collettivi
nazionali delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori emersi.
   Per  accedere  al  regime  agevolativo  secondo  la  procedura per
l'emersione progressiva di cui all'art. 1-bis della legge, i soggetti
interessati devono presentare in via telematica, entro il 30 novembre
2002, la dichiarazione redatta sul presente modello.
   Tale modello deve essere, altresi', utilizzato nel caso in cui, in
presenza  di  piu'  unita'  produttive,  il  datore di lavoro intenda
utilizzare  per  alcune  di esse la procedura progressiva e per altre
quella automatica.
   Qualora,    invece,    il   dichiarante   ritenga   di   avvalersi
esclusivamente  della  procedura  per  l'emersione automatica, di cui
all'art.  1  della  legge,  deve  utilizzare  l'apposito  modello  di
"Dichiarazione   di  emersione  automatica  del  lavoro  irregolare",
approvato  con  decreto  interministeriale  3 maggio 2002 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2002).

Reperibilita' del modello

   Il  modello e' reperibile in formato elettronico nei siti Internet
www.finanze.it   e   www.agenziaentrate.it,  dai  quali  puo'  essere
prelevato gratuitamente.
   Il  modello  puo'  essere prelevato anche da altri siti Internet a
condizione  che  sia  conforme  per  struttura  e  sequenza  a quello
approvato  e  rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato
nonche'   gli  estremi  del  relativo  decreto  di  approvazione.  E'
consentita  la  riproduzione  con  stampa monocromatica realizzata in
colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di
stampanti,  che  comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita'
del modello nel tempo.

Soggetti interessati alla presentazione della dichiarazione

   La  presente  dichiarazione di emersione del lavoro irregolare (di
seguito,  "dichiarazione") prevista dagli artt. da 1 a 3 della legge,
puo' essere presentata dai titolari di reddito d'impresa e di reddito
di  lavoro  autonomo  che  per lo svolgimento delle proprie attivita'
hanno  impiegato  lavoratori, non adempiendo, in tutto o in parte, ai
relativi obblighi imposti dalla normativa fiscale e contributiva.
   In  particolare, possono accedere al regime agevolativo le persone
fisiche  e  i soggetti di cui all'art. 5 del TUIR titolari di reddito
d'impresa,  le  societa'  e  gli enti commerciali di cui all'art. 87,
comma 1, lett. a) e b), del TUIR nonche', limitatamente ai lavoratori
impiegati  in attivita' che danno luogo a redditi d'impresa, gli enti
non commerciali e le societa' di cui alle lett. c) e d), del medesimo
art. 87.
   Inoltre,  le  disposizioni  agevolative si rendono applicabili, in
quanto  compatibili,  anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo
e,   piu'   specificamente,   ai   soggetti  che  esercitano  arti  e
professioni,  per  professione  abituale, ancorche' non esclusiva, ai
sensi  dell'art.  49, comma 1, del TUIR compreso l'esercizio in forma
associata di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del TUIR.

Modalita' e termini di presentazione della dichiarazione

   La  dichiarazione  di  emersione del lavoro irregolare deve essere
presentata  esclusivamente  in  via  telematica  entro il 30 novembre
2002.
   La trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione puo' essere
effettuata:

- direttamente,  da  parte  dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle
  Entrate;
- tramite  una societa' del gruppo, qualora il dichiarante appartenga
  ad  un  gruppo  societario.  Si  considerano appartenenti al gruppo
  l'ente  o  la  societa'  controllante e le societa' controllate. Si
  considerano  controllate le societa' per azioni, in accomandita per
  azioni  e  a  responsabilita'  limitata  le cui azioni o quote sono
  possedute   dall'ente  o  societa'  controllante  o  tramite  altra
  societa'  controllata da questo per una percentuale superiore al 50
  per cento del capitale;
- tramite  i  soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del
  D.P.R.   22   luglio  1998,  n.  322,  e  successive  modificazioni
  (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti);
- avvalendosi   di  un  Ufficio  locale  dell'Agenzia  delle  Entrate
  (ovvero, se non istituito, di un Ufficio distrettuale delle imposte
  dirette),  al quale si puo' consegnare la dichiarazione per l'invio
  telematico.

   La  trasmissione  telematica  diretta puo' avvenire utilizzando il
servizio  telematico  Entratel  dai  soggetti  gia'  abilitati a tale
servizio  ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte
di tutti gli altri soggetti.
   In  caso  di  presentazione  telematica  tramite  gli intermediari
abilitati  alla  trasmissione  (soggetti  incaricati sopra indicati e
societa'  del  gruppo),  questi  ultimi  sono  tenuti a rilasciare al
dichiarante,  contestualmente  alla  ricezione  della dichiarazione o
dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a
trasmettere  in  via  telematica  all'Agenzia delle Entrate i dati in
essa   contenuti,   precisando  se  la  dichiarazione  gli  e'  stata
consegnata  gia'  compilata  o  verra' da lui predisposta. La data di
tale  impegno,  unitamente  alla sottoscrizione dell'intermediario ed
all'indicazione   del   proprio   codice   fiscale,   dovra'   essere
successivamente  riportata  nello  specifico  riquadro  "Impegno alla
presentazione  telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione
per essere acquisita in via telematica.
   Nel  predetto riquadro deve essere indicato, altresi', barrando la
relativa  casella, se la dichiarazione che l'intermediario si impegna
a presentare in via telematica e' stata da lui predisposta ovvero gli
e' stata consegnata gia' compilata dal dichiarante.
   L'intermediario   deve,   altresi',   rilasciare   al  dichiarante
l'originale  della  dichiarazione  i cui dati sono stati trasmessi in
via  telematica,  redatta  su  modello  conforme  a quello approvato,
debitamente  sottoscritta  dal contribuente, unitamente a copia della
comunicazione  dell'Agenzia  delle  Entrate che ne attesta l'avvenuto
ricevimento.
   Si ricorda che la dichiarazione si considera presentata nel giorno
in  cui  e'  ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la
prova  della  presentazione  e' data dalla comunicazione della stessa
Agenzia   attestante   l'avvenuto   ricevimento  della  dichiarazione
presentata in via telematica.
   La  trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione
e'  effettuata  secondo le apposite specifiche tecniche approvate con
provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Compilazione della dichiarazione

   Il  modello  si  compone  del frontespizio, del quadro A, relativo
all'elenco dei lavoratori interessati dal programma di emersione, del
quadro  B,  relativo  al  costo  del  lavoro  emerso  e del quadro C,
concernente  la proposta di concordato tributario e previdenziale per
gli anni pregressi.
   Tutti  gli  importi da indicare nella dichiarazione vanno espressi
in euro, con arrotondamento all'unita' secondo il criterio matematico
per  eccesso  se  la  frazione  decimale  e'  uguale o superiore a 50
centesimi  di  euro  e  per  difetto  se inferiore a detto limite (ad
esempio: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56; 55,49 diventa 55).

Frontespizio

Partita IVA

   Nel  riquadro  deve  essere  indicato  il  numero  di  partita IVA
attribuito al dichiarante.

Dati relativi alle persone fisiche e agli altri soggetti

   Riportare,  se  persona  fisica,  sesso,  data e luogo di nascita,
residenza anagrafica e codice attivita'. Per i soggetti diversi dalle
persone  fisiche  vanno  riportati  la  sede legale e, se diverso, il
domicilio  fiscale.  Nel  riquadro  codice  attivita'  va indicato il
codice  di attivita' in vigore dal 10 gennaio 1993 conformemente alla
classificazione  delle  attivita'  economiche  di  cui  al  DD.MM.  9
dicembre  1991  e  12  dicembre  1992.  In  caso di esercizio di piu'
attivita',  i  dati  relativi vanno riferiti all'attivita' prevalente
sotto il profilo dell'entita' dei ricavi conseguiti.

Natura giuridica

Il codice da indicare nel riquadro deve essere desunto:

- per  le societa' di persone ed equiparate, dalla tabella B indicata
  nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per le compilazione del modello
  di dichiarazione Unico 2002-Societa' di persone ed equiparate;
- per  le  societa' ed enti commerciali, dalla tabella B indicata nel
  paragrafo  2.4, delle istruzioni per le compilazione del modello di
  dichiarazione  Unico 2002-Societa' di capitali, enti commerciali ed
  equiparati;
- per  gli  enti  non  commerciali  ed  equiparati,  dalla  tabella B
  indicata  nel  paragrafo  2.4, delle istruzioni per le compilazione
  del  modello  di  dichiarazione  Unico 2002-Enti non commerciali ed
  equiparati.

Stato estero di residenza

   Il  riquadro  deve essere compilato solo dalle societa' o enti non
residenti;  il  codice  dello Stato estero va desunto dall'elenco dei
paesi  esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni dei modelli di
dichiarazione  Unico  2002-Societa'  di capitali, enti commerciali ed
equiparati o Unico 2002-Enti non commerciali ed equiparati.

Dati relativi al rappresentante legale

   Il  riquadro  deve  contenere  i  dati  relativi al rappresentante
legale  della societa' o ente dichiarante o, in mancanza, a chi ne ha
l'amministrazione  anche  di fatto o al rappresentante negoziale, che
sottoscrive  la presente dichiarazione. Per quanto riguarda il codice
di carica e gli ulteriori dati richiesti, si vedano le istruzioni per
la  compilazione  dei modelli di dichiarazione Unico 2002-Societa' di
persone   ed  equiparate  (paragrafo  2.5),  Unico  2002-Societa'  di
capitali   ed  equiparati  (paragrafo  2.6)  e  Unico  2002-Enti  non
commerciali ed equiparati (paragrafo 2.6).

Firma della dichiarazione

   Il riquadro e' riservato alla firma della dichiarazione e contiene
l'indicazione  dei  quadri  che  sono  stati compilati, precisando il
numero dei quadri A utilizzati.
   Se  presso  la  societa'  o  l'ente esiste il collegio sindacale o
altro  organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta
anche   dal  presidente  del  collegio  sindacale  o  dell'organo  di
controllo.

Impegno alla presentazione telematica

   Per  la  compilazione  di  tale  riquadro  si rinvia a quanto gia'
precisato   al   precedente   paragrafo   "Modalita'   e  termini  di
presentazione della dichiarazione".

QUADRO  A  -  ELENCO  DEI  LAVORATORI  INTERESSATI  DAL  PROGRAMMA DI
EMERSIONE

   Il  quadro  A  deve  essere  utilizzato  per indicare l'elenco dei
soggetti regolarizzabili con la presente dichiarazione. Tali soggetti
sono  i  lavoratori  utilizzati  sia  a tempo determinato sia a tempo
indeterminato  per i quali non si e' adempiuto agli obblighi previsti
dalla vigente normativa in materia fiscale e previdenziale.
   Il  datore  di  lavoro  dovra' utilizzare un quadro A per ciascuna
unita'  produttiva  oggetto  di  regolarizzazione,  ancorche' ubicate
nello  stesso Comune. Parimenti, devono essere utilizzati piu' quadri
A in presenza di un numero di lavoratori da regolarizzare nell'ambito
della  stessa  unita' produttiva superiore ai tre previsti dal quadro
A.
   In  tali  casi  deve  essere  indicato  il  numero progressivo dei
modelli  utilizzati  compilando  la casella "Mod. n." posta in alto a
destra del quadro A.
   In  funzione  del  tipo  di  procedura di emersione utilizzata per
ciascuna  unita'  produttiva,  dovra'  essere,  inoltre,  barrata  la
corrispondente  casella "P" (progressiva) o "A" (automatica) posta in
alto a destra del quadro.
   Il quadro si compone di due sezioni:

- la  sezione  I,  relativa ai dati dell'unita' produttiva oggetto di
  emersione;
- la  sezione  II, concernente l'elenco dei lavoratori interessati al
  programma di emersione.
Nella sezione I vanno indicati:
- nei  punti  1,  5  e  6,  il  Comune del luogo ove ha sede l'unita'
  produttiva,  la  provincia  ed il relativo codice catastale desunto
  dalla    tabella    "Codici    catastali    comunali   e   aliquote
  dell'addizionale comunale" inserita in calce alle istruzioni per la
  compilazione   del  modello  di  dichiarazione  Unico  2002-Persone
  fisiche (Fascicolo 1);
- nei  punti  2 e 3, il protocollo e la data del provvedimento con il
  quale il Sindaco ha approvato il piano di emersione;
- nel punto 4, l'indirizzo ove e' ubicata l'unita' produttiva oggetto
  di emersione.
- nel  punto  7,  il  periodo  (espresso  in mesi) indicato nel piano
  individuale  di emersione, approvato dal Sindaco, per l'adeguamento
  delle retribuzioni ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

   Qualora   per   l'unita'   produttiva  indicata  nel  punto  4  il
dichiarante  si  avvalga  della  procedura di emersione automatica, i
punti 2, 3 e 7 non devono essere compilati.
   Nella sezione II vanno indicati:

- nei  punti  da  8 a 14, i dati identificativi del lavoratore che si
  intende regolarizzare;
- nel  punto  15,  il  costo  del  lavoro emerso nel 2002, costituito
  dall'importo  comunque non inferiore a quello stabilito dal CCNL al
  quale il datore di lavoro deve adeguarsi entro il termine triennale
  previsto  dal  piano individuale di emersione progressiva approvato
  dal Sindaco;
- nei punti da 16 a 22, per ciascuna annualita' interessata, il costo
  del  lavoro  irregolare  riferito  al  lavoratore da regolarizzare,
  costituito  dall'ammontare  complessivo  delle  spese sostenute per
  prestazioni  di  lavoro, compresi gli eventuali compensi in natura,
  indipendentemente dal limiti di deducibilita' previsti dal TUIR.

   Gli  importi  indicati  nei  punti  da  16  a  22  dovranno essere
riportati  nel  quadro  C,  complessivamente  per  tutti i lavoratori
interessati  e  distintamente per ciascun anno oggetto di concordato,
qualora  il datore di lavoro intenda far valere la dichiarazione come
proposta  di concordato tributario e previdenziale al sensi dell'art.
1, comma 3, della legge.
   Con  la  compilazione del quadro A il datore di lavoro dichiara di
avere  acquisito l'adesione del lavoratore al programma di emersione,
tramite  la  sottoscrizione  di  uno specifico atto di conciliazione.
Tale  atto  deve  essere redatto in due esemplari, dei quali uno deve
essere conservato dal lavoratore.

- nei  punti da 23 a 25, da compilare solo nel caso di utilizzo della
  procedura   di  emersione  progressiva,  gli  importi  relativi  al
  progressivo  adeguamento agli obblighi previsti dal CCNL in materia
  di trattamento economico con riferimento, rispettivamente, al primo
  anno (2002), al secondo anno (2003) e al terzo anno (2004).

QUADRO B - COSTO DEL LAVORO EMERSO

   Il   quadro  B  deve  essere  utilizzato  per  indicare  il  costo
complessivo  del  lavoro emerso nel 2002 che, si ricorda, deve essere
indicato  in  misura  non  inferiore  a  quanto  previsto dai CCNL di
riferimento,  ancorche'  oggetto di adeguamento progressivo nel corso
del triennio.
   Qualora  siano  stati  compilati piu' quadri A si dovra' riportare
nel quadro B la somma dei dati in essi indicati.
   In  particolare, nel rigo B1 va indicato il numero complessivo dei
lavoratori  che  si  intendono  regolarizzare  per  l'anno 2002, come
elencati nei quadri A.
   Nel  rigo  B2,  indicare  il  totale  del  costo del lavoro emerso
oggetto  della  presente  dichiarazione  risultante dalla somma degli
importi indicati nei punti 15 dei quadri A.
   Si precisa che l'importo pari al triplo dell'ammontare evidenziato
nel  rigo  B2,  rappresenta  il  parametro  di  riferimento fisso per
determinare  l'importo massimo dell'incremento del reddito imponibile
da  assoggettare  ad  imposizione sostitutiva anche per i due periodi
d'imposta  successivi  a  quello di presentazione della dichiarazione
stessa.
   Qualora  negli anni successivi al primo, l'ammontare riportato nel
rigo   B2   subisca  una  riduzione  per  effetto,  ad  esempio,  del
licenziamento  o  della  dimissione  dei  lavoratori  precedentemente
regolarizzati,   si   rendera'  necessario  calcolare  nuovamente  il
suddetto parametro di riferimento.

QUADRO  C - PROPOSTA DI CONCORDATO TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE PER GLI
ANNI PREGRESSI

   Il quadro C deve essere compilato dal datore di lavoro che intende
far   valere   la  presente  dichiarazione  anche  come  proposta  di
concordato tributario e previdenziale.
   In  particolare,  nei  righi  da  C1  a  C7  deve  essere indicato
l'ammontare  complessivo  del  costo del lavoro irregolare utilizzato
per ciascun lavoratore negli anni dal 2001 al 1995. Tale ammontare e'
costituito  dalla  somma  degli importi indicati nei punti da 16 a 22
del quadro A per ciascun lavoratore.
   Si  ricorda  che  il costo del lavoro utilizzato in ciascuno degli
anni  pregressi,  indicato  nei  righi  da  C1  a C7, non puo' essere
superiore  al  totale  del  costo del lavoro emerso per il 2002, come
risultante nel rigo B2 del quadro B.
   Nel  rigo C8 deve essere indicato l'importo risultante dalla somma
dei righi da C1 a C7.
   Nel  rigo  C9  va  riportato  l'ammontare dell'imposta sostitutiva
dovuta,   determinata   applicando   l'aliquota   dell'8   per  cento
all'importo indicato nel rigo C8.
   Si   ricorda   che  in  concordato  si  perfeziona  attraverso  il
versamento   di   un'imposta  sostitutiva  dell'IRPEF  o  dell'IRPEG,
dell'IVA,  dell'IRAP  e  dei  contributi  previdenziali  dovuta nella
misura  dell'8  per  cento del totale del costo del lavoro dichiarato
per  ciascun  periodo  d'imposta,  senza  applicazione di sanzioni ed
interessi.
   Il  versamento  va  effettuato utilizzando il modello di pagamento
unificato  F24  presso  gli  uffici  postali,  presso  gli  uffici di
qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte o presso le
banche convenzionate.
   Si  rammenta  che  per  espressa  previsione dell'art. 3, comma 2,
della  legge,  non e' ammessa la compensazione di cui all'articolo 17
del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
   Il versamento dell'imposta sostitutiva puo' essere effettuato:

- in  unica  soluzione,  entro  il  termine  di  presentazione  della
  presente  dichiarazione (30 novembre 2002), fruendo della riduzione
  del 25 per cento dell'importo dovuto;
- ovvero,  in  ventiquattro  rate  mensili,  di  pari  importo, senza
  l'applicazione  di  interessi,  a decorrere dal medesimo termine di
  presentazione della dichiarazione (30 novembre 2002).

   Pertanto,  nei  righi  C10 o C11 deve essere indicato l'importo da
versare  in  funzione  della  scelta  adottata  dal  dichiarante.  In
particolare,  nel  rigo  C10  va  indicato l'importo versato in unica
soluzione  e  nel  rigo  C11 l'importo della prima delle ventiquattro
rate.
   Nel rigo C12 vanno riportati gli estremi del versamento effettuato
e il relativo importo.

---->  Vedere allegato da pag. 18 a pag. 21 della G.U.  <----