IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza del sig. Pohl Mark Oliver, nato a Schwalbach il 27
maggio  1966,  cittadino  tedesco,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del  titolo  professionale  di  geologo  di cui e' in
possesso,   ai   fini  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della
professione di "geologo";
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
"Diplom-Geologe"    conseguito   presso   l'Universita'   "Rheinische
Friedrich-Wilhelms" di Bonn in data 23 febbraio 1993;
  Considerata  l'esperienza  professionale  maturata dal richiedente,
come documentata in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 19 febbraio 2002;
  Preso  atto  del  parere  espresso dal rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria con nota del 26 febbraio 2002;
  Ritenuto    che    sussistono    differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di "geologo" e quella di cui e' in possesso l'istante, e
che  risulta pertanto opportuno richiedere delle misure compensative,
come  specificato  nella nota del Consiglio nazionale dei geologi del
26 febbraio 2002;
  Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Pohl  Mark  Oliver,  nato a Schwalbach il 27 maggio 1966,
cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale
titolo  valido  per l'iscrizione all'albo dei geologi - sezione A - e
l'esercizio della professione in Italia.