IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza del sig. Pohl Mark Oliver, nato a Schwalbach il 27 maggio 1966, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di geologo di cui e' in possesso, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "geologo"; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico "Diplom-Geologe" conseguito presso l'Universita' "Rheinische Friedrich-Wilhelms" di Bonn in data 23 febbraio 1993; Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente, come documentata in atti; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 febbraio 2002; Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria con nota del 26 febbraio 2002; Ritenuto che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "geologo" e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere delle misure compensative, come specificato nella nota del Consiglio nazionale dei geologi del 26 febbraio 2002; Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Al sig. Pohl Mark Oliver, nato a Schwalbach il 27 maggio 1966, cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.