Art. 2.

  1.  La  certificazione  CE  di  cui  all'art. 1, deve essere svolta
secondo  le  forme,  modalita'  e  procedure  stabilite  nel  decreto
legislativo   25 febbraio   2000,  n.  93  e  nel  pieno  rispetto  e
mantenimento      della     struttura     dell'organismo,     nonche'
dell'organizzazione  e  gestione  del personale e risorse strumentali
come  individuata  nella  documentazione  presentata  ed integrata su
disposizione  dei  competenti  uffici ministeriali che hanno condotto
l'istruttoria,  fatto  salva  l'approvazione,  da parte del Ministero
delle  attivita'  produttive,  delle  variazioni che dovessero essere
sottoposte in via preventiva dall'organismo medesimo.
  2.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate  e'  inviata  su  supporto  magnetico,  al
Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo
produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria.
  3.  Con periodicita' annuale l'organismo deve produrre al Ministero
delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita'   -  Ispettorato  tecnico  dell'industria  -  evidenza
documentale  della  partecipazione  ad  attivita'  di  studio,  anche
internazionali,  nel campo della normazione del coordinamento tecnico
nelle materie coperte dalla designazione di cui all'art. 12, comma 2,
lettera b) del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.