Art. 4.

  Ove,  nel  corso  dell'attivita',  anche  a  seguito  dei  previsti
controlli,  venga  accertato  il  non  mantenimento  delle  capacita'
tecniche,  professionali  e/o  strumentali,  o  si constati, a fronte
della  mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV
del  decreto  legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e di quelli fissati
dal  decreto  ministeriale  del  7 febbraio  2001,  o di sopravvenute
variazioni non preventivamente approvate, ai sensi dell'art. 2, comma
1,  del  presente decreto, nella struttura, organizzazione e gestione
delle attivita', che l'organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui
agli  articoli  12  dello stesso decreto legislativo, si procede alla
revoca della presente autorizzazione.