Art. 5.

  Per  quanto  non  specificato  nel presente decreto e relativo allo
svolgimento  delle  attivita'  di  certificazione  per  le quali sono
concesse  le  autorizzazioni  di cui agli articoli 1, si applicano le
disposizioni  previste  dal  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
93, e del decreto ministeriale del 7 febbraio 2001.