Art. 6.
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio  produttori  e  tutela  D.O.P.  Fontina  sono  ripartiti in
conformita'  del  decreto  12 settembre 2000, n. 410, di adozione del
regolamento  concernente  la  ripartizione  dei costi derivanti delle
attivita'  dei  consorzi  di  tutela delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle
politiche agricole e forestali.
  2.  I  soggetti  immessi  nel  sistema  di  controllo  della D.O.P.
"Fontina"  appartenenti  alla  categoria  "caseifici"  nella  filiera
"formaggi"   individuata  all'art.  4,  lettera  a)&d,;  del  decreto
12 aprile  2000,  recante disposizioni generali relative ai requisiti
di  rappresentativita'  dei  consorzi  di tutela delle D.O.P. e delle
I.G.P.,  sono  tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente,
anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.