IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Viste  le  premesse  sulle quali e' fondato il predetto regolamento
(CEE)  n.  2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunita'
di promuovere prodotti di qualita' aventi determinate caratteristiche
attribuibili   ad  un'origine  geografica  determinata  e  di  curare
l'informazione  del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione
di scelte ottimali;
  Considerato  che  i  suddetti  obiettivi sono perseguiti in maniera
efficace  dai  consorzi  di  tutela, in quanto costituiti da soggetti
direttamente  coinvolti  nella  filiera produttiva, con un'esperienza
specifica  ed  una  conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
  Visto  l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare  il  comma  15  che individua le funzioni per l'esercizio
delle  quali  i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle
S.T.G.  possono  ricevere,  mediante provvedimento di riconoscimento,
l'incarico  corrispondente  dal  Ministero delle politiche agricole e
forestali;
  Visti  i  decreti  ministeriali  12 aprile  2000,  pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 97 del 27 aprile 2000,
emanati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  in
attuazione  dell'art.  14,  comma 17, della citata legge n. 526/1999,
relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei
consorzi  di  tutela  delle  D.O.P,  e  delle I.G.P. ed ai criteri di
rappresentanza   negli   organi   sociali   dei   medesimi  consorzi,
determinati   in   ragione   della   funzione   di  rappresentare  la
collettivita'  dei  produttori  interessati  all'utilizzazione  delle
denominazioni  protette e alla conservazione e alla difesa della loro
reputazione,   costituenti  anche  lo  scopo  sociale  del  consorzio
istante;
  Visto  l'art.  14,  comma 18, della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
che   stabilisce   che  i  consorzi  regolarmente  costituiti  devono
adeguare, ove necessario, i loro statuti alle disposizioni emanate ai
sensi  del  citato  art.  14  entro  un  anno  dalla predetta data di
pubblicazione dei succitati decreti;
  Visto  l'art.  125,  comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante  "disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" che ha prorogato di
un anno il termine del 27 aprile 2001 fissato per l'adeguamento degli
statuti dei consorzi regolarmente costituiti e riconosciuti alla data
di entrata in vigore del piu' volte citato art. 14;
  Visto  il  decreto  12 settembre  2000,  n.  410,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con
il  quale,  in  attuazione  dell'art.  14,  comma  16, della legge n.
526/1999,   e'   stato   adottato   il   regolamento  concernente  la
ripartizione  dei  costi  derivanti  dalle  attivita' dei consorzi di
tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;
  Visto   il   decreto  12 ottobre  2000  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  272 del 21 novembre 2000 con il
quale,  conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera
d),  sono  state  impartite  le  direttive  per la collaborazione dei
consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e delle I.G.P. con l'Ispettorato
centrale  repressione  frodi  nell'attivita'  di  vigilanza, tutela e
salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;
  Visto   il   decreto  10 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  134 del 12 giugno 2001, recante
integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno
1996,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L
n.  148  del  26 giugno  1996  con  il  quale  e' stata registrata la
denominazione di origine protetta "Prosciutto di San Daniele";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro delle risorse agricole e
forestali  e  il  Ministro  della  sanita', in data 13 aprile 1994 di
affidamento  al Consorzio del Prosciutto di San Daniele dell'incarico
di  vigilanza di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio 1990, n. 30,
recante   norme   per   la  tutela  della  denominazione  di  origine
"Prosciutto di San Daniele";
  Vista  l'istanza  presentata  dal Consorzio di tutela Prosciutto di
San  Daniele, con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Umberto
I  n.  34,  intesa  ad  ottenere  il  riconoscimento  dello stesso ad
esercitare  le  funzioni indicate all'art. l4, comma 15, della citata
legge n. 526/1999;
  Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle
prescrizioni  indicate  all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000,
relativo  ai  requisiti  di rappresentativita' dei consorzi di tutela
delle  D.O.P.  e  delle  I.G.P.  e  a  quelle  riportate  nel decreto
12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei consorzi di tutela;
  Considerato  che  la  condizione  richiesta dall'art. 5 del decreto
12 aprile    2000,   sopra   citato,   relativo   ai   requisiti   di
rappresentativita' dei consorzi di tutela e' soddisfatta in quanto il
Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal
consorzio  richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo
autorizzato Istituto nord est qualita' - I.N.E.Q., la partecipazione.
nella  compagine  sociale,  dei  soggetti appartenenti alla categoria
"imprese   di   lavorazione"   nella  filiera  "preparazioni  carni",
individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno
i   2/3  della  produzione  controllata  dal  predetto  organismo  di
controllo, nel periodo significativo di riferimento;
  Considerate  le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di
una  D.O.P.  o  di  una  I.G.P.,  al  quale  l'art.  14  della  legge
21 dicembre  1999,  n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve
le   attivita'   di  controllo  svolte  ai  sensi  dell'art.  10  del
regolamento  (CEE)  n.  2081/92  di  spettanza dell'organismo privato
autorizzato  sopra  indicato, le attivita' concernenti le proposte di
disciplina  di  produzione, quelle di miglioramento qualitativo della
stessa,   anche  in  termini  di  sicurezza  alimentare,  nonche'  in
collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali,
le  attivita'  di  salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi,
atti  di  concorrenza  sleale,  contraffazioni,  uso  improprio delle
denominazioni  protette  nel  territorio di produzione e in quello di
commercializzazione,  anche  mediante  la stipulazione di convenzioni
con  i  soggetti  interessati  al confezionamento e all'immissione al
consumo  del  prodotto  tutelato, non incidenti sulle caratteristiche
chimico-fisiche  e  organolettiche, sulla identificazione certa dello
stesso  e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito
europeo;
  Ritenuto   pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  del
Consorzio   di   tutela   Prosciutto  di  San  Daniele,  al  fine  di
consentirgli   l'esercizio   delle   attivita'   sopra  richiamate  e
specificamente  indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo  statuto del Consorzio di tutela della D.O.P. "Prosciutto di San
Daniele",  con  sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Umberto I
n.  34,  e'  conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto
12 aprile  2000,  recante disposizioni generali relative ai requisiti
di  rappresentativita'  dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine  protette  (D.O.P.)  e delle indicazioni geografiche protette
(I.G.P.).