Art. 5.
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio  di  tutela  Prosciutto  di  San  Daniele sono ripartiti in
conformita'  del  decreto  12 settembre 2000, n. 410, di adozione del
regolamento  concernente  la  ripartizione  dei costi derivanti delle
attivita'  dei  consorzi  di  tutela delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle
politiche agricole e forestali.
  2.  I  soggetti  immessi  nel  sistema  di  controllo  della D.O.P.
"Prosciutto  di  San Daniele" appartenenti alla categoria "imprese di
lavorazione"  nella filiera "preparazione carni" individuata all'art.
4,  lettera  f),  del  decreto  12 aprile  2000, recante disposizioni
generali  relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di
tutela  delle  D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi
di  cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al
Consorzio di tutela.