Art. 5. 1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il Consorzio di tutela Prosciutto di San Daniele sono ripartiti in conformita' del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attivita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. 2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. "Prosciutto di San Daniele" appartenenti alla categoria "imprese di lavorazione" nella filiera "preparazione carni" individuata all'art. 4, lettera f), del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.