Art. 3.
  1.  Per  gli  interventi relativi alla finalita' di cui all'art. 1,
lettera  b),  sono  complessivamente  stanziati  fondi  pari  a  Euro
20.658.275,96  (40  miliardi  di  lire), assegnati al Ministero delle
comunicazioni  per  la definizione e la realizzazione del progetto di
rete  di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello
nazionale,  nonche'  per le sue sperimentazioni a livello regionale o
locale.
  2.  Per  gli  interventi relativi alle finalita' di cui all'art. 1,
comma  1,  lettere  c)  ed  e),  sono  stanziati  fondi  pari  a Euro
18.075.991,47 (35 miliardi di lire) da ripartirsi tra le regioni e le
province  autonome  e  i  comuni. Il piano di riparto e' disposto dal
Ministro delle comunicazioni, sentita la Conferenza unificata.
  3.  Il Ministro delle comunicazioni nomina, con proprio decreto, un
comitato  strategico  in  cui  sono  rappresentate  le  regioni  e le
autonomie  locali  con  il  supporto  del  sistema  agenziale, per la
definizione  progettuale dell'intera rete di monitoraggio dei livelli
di  campo  elettromagnetico e, sentito quest'ultimo, approva le linee
guida  di realizzazione del progetto. All'onere derivante dalle spese
di  funzionamento del comitato strategico si provvede, a carico delle
risorse di cui al comma 1, nel limite di Euro 200.000.