Art. 3. 1. Per gli interventi relativi alla finalita' di cui all'art. 1, lettera b), sono complessivamente stanziati fondi pari a Euro 20.658.275,96 (40 miliardi di lire), assegnati al Ministero delle comunicazioni per la definizione e la realizzazione del progetto di rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, nonche' per le sue sperimentazioni a livello regionale o locale. 2. Per gli interventi relativi alle finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) ed e), sono stanziati fondi pari a Euro 18.075.991,47 (35 miliardi di lire) da ripartirsi tra le regioni e le province autonome e i comuni. Il piano di riparto e' disposto dal Ministro delle comunicazioni, sentita la Conferenza unificata. 3. Il Ministro delle comunicazioni nomina, con proprio decreto, un comitato strategico in cui sono rappresentate le regioni e le autonomie locali con il supporto del sistema agenziale, per la definizione progettuale dell'intera rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico e, sentito quest'ultimo, approva le linee guida di realizzazione del progetto. All'onere derivante dalle spese di funzionamento del comitato strategico si provvede, a carico delle risorse di cui al comma 1, nel limite di Euro 200.000.