Art. 4.
  1.  Per  gli  interventi relativi alla finalita' di cui all'art. 1,
lettera  d),  sono  stanziati  fondi  pari  a  Euro 12.911.422,48 (25
miliardi  di  lire), che saranno assegnati ed impiegati dal Ministero
delle   attivita'  produttive  di  concerto  con  i  Ministeri  delle
comunicazioni,  dell'ambiente  e  della  salute,  d'  intesa  con  la
Conferenza unificata.