Art. 4. 1. Per gli interventi relativi alla finalita' di cui all'art. 1, lettera d), sono stanziati fondi pari a Euro 12.911.422,48 (25 miliardi di lire), che saranno assegnati ed impiegati dal Ministero delle attivita' produttive di concerto con i Ministeri delle comunicazioni, dell'ambiente e della salute, d' intesa con la Conferenza unificata.