IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,   su   indicato,   che   prevede  l'applicabilita'  del  decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza della sig.ra Quijandria Valencia Maria Cloverlina,
nata  a Lima (Peru) il 7 gennaio 1951, cittadina italiana, diretta ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,  il  riconoscimento  del titolo accademico professionale
venezuelano  di  abogado,  di  cui  e' in possesso, conseguito presso
l'"Universidad  Nacional  Mayor" di San Marcos rilasciato il 4 agosto
1978,  ai  fini  dell'accesso  all'albo  ed esercizio in Italia della
professione di avvocato;
  Considerato inoltre che e' iscritta nel Colegio de Abogados di Lima
dal 25 settembre 1978, come attestato dal Colegio de abogados stesso;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta
del 9 novembre 2001;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella nota in atti;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Quijandria  Valencia  Maria  Cloverlina,  nata a Lima
(Peru)  il  7  gennaio  1951,  cittadina italiana, e' riconosciuto il
titolo  accademico  professionale  di  cui  in  premessa quale titolo
valido  per  l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della
professione in Italia.