Art. 5.
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio  per  la  tutela  dell'olio  extravergine  di  oliva D.O.P.
"Dauno"  sono ripartiti in conformita' del decreto 12 settembre 2000,
n.  410,  di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei
costi   derivanti  delle  attivita'  dei  Consorzi  di  tutela  delle
denominazioni  di  origine  e  delle indicazioni geografiche protette
incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
  2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. "Dauno"
appartenenti  alla  categoria  "olivicoltori"  nella  filiera "grassi
(oli)",  individuata  all'art.  4,  lettera  d) del decreto 12 aprile
2000,   recante   disposizioni  generali  relative  ai  requisiti  di
rappresentativita'  dei  Consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e delle
I.G.P.,  sono  tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente,
anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.