IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il  decreto  27 marzo  2001,  n.  122  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970, con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata   del   vino   "Lago   di  Caldaro"  (in  lingua  tedesca
"Kalterersee"   o   "Kalterer")   ed   il  relativo  disciplinare  di
produzione,  modificato  dal  decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre  1981  e  dal  decreto  del Ministero dell'agricoltura e
foreste del 3 agosto 1993;
  Vista la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino, intesa
ad  ottenere  la  modifica  al  disciplinare di produzione del vino a
denominazione  di  origine  controllata  "Lago di Caldaro" (in lingua
tedesca "Kalterersee" o "Kalterer");
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta domanda e sulla proposta
del  relativo  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine  controllata  al  vino  "Lago  di Caldaro" (in lingua tedesca
"Kalterersee"  o  "Kalterer"),  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 70 del 23 marzo 2002;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da parte degli interessati in
relazione  al  parere  ed alla proposta di disciplinare di produzione
sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine
controllata  "Lago  di  Caldaro"  (in  lingua tedesca "Kalterersee" o
"Kalterer"),  in  conformita'  al  parere  espresso  ed alla proposta
formulata dal sopracitato Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  del  vino  a denominazione di
origine   controllata   "Lago   di   Caldaro"   (in   lingua  tedesca
"Kalterersee"  o "Kalterer"), riconosciuto con decreto del Presidente
della  Repubblica 23 marzo 1970 e successive modifiche, e' sostituito
per  intero  dal  testo  annesso  al  presente  decreto le cui misure
entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2002.