IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Lago di Caldaro" (in lingua tedesca "Kalterersee" o "Kalterer") ed il relativo disciplinare di produzione, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981 e dal decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste del 3 agosto 1993; Vista la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Lago di Caldaro" (in lingua tedesca "Kalterersee" o "Kalterer"); Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata al vino "Lago di Caldaro" (in lingua tedesca "Kalterersee" o "Kalterer"), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 70 del 23 marzo 2002; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare di produzione sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Lago di Caldaro" (in lingua tedesca "Kalterersee" o "Kalterer"), in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopracitato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Lago di Caldaro" (in lingua tedesca "Kalterersee" o "Kalterer"), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2002.