Art. 2.
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vino con la denominazione di origine controllata "Lago
di  Caldaro"  (in  lingua  tedesca  "Kalterersee"  o  "Kalterer"), e'
tenuto,  a  norma  di  legge,  all'osservanza  delle condizioni e dei
requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 maggio 2002
                                      Il direttore generale: Ambrosio