(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEL  VINO  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE
CONTROLLATA   "LAGO  DI  CALDARO"  O  "CALDARO"  (IN  LINGUA  TEDESCA
                     "KALTERERSEE" O "KALTERER")

    Art.  1.  -  La  denominazione  di  origine  controllata "Lago di
Caldaro" o "Caldaro" (in lingua tedesca rispettivamente "Kalterersee"
o "Kalterer") e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
    Art.  2.  -  Il  vino  "Lago  di Caldaro" o "Caldaro" deve essere
ottenuto  da  uve  provenienti dai vitigni Schiava grossa e/o Schiava
gentile e Schiava grigia.
    E'  ammessa la presenza di uve provenienti dai vitigni Pinot nero
e Lagrein, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale
delle viti esistenti.
    Art.  3.  -  La  zona  di produzione del vino "Lago di Caldaro" o
"Caldaro"  e'  costituita  dai territori di produzione delimitati con
decreto  ministeriale  23 ottobre  1931,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 290 del 17 dicembre 1931, nonche' dai territori ad essi
vicini.
    Tale  zona  -  che  comprende  in parte i territori dei comuni di
Caldaro,  Appiano,  Termeno,  Cortaccia,  Vadena,  Nalles,  Andriano,
Magre'  all'Adige,  Egna,  Montagna,  Ora  e Bronzolo in provincia di
Bolzano  ed  in  parte  i territori dei comuni di Rovere' della Luna,
Mezzocorona,  Faedo, San Michele all'Adige, Lavis, Giovo, Lisignago e
Cembra  in provincia di Trento - e' delimitata, per ciascuna di dette
province, come appresso:
Provincia di Bolzano.
    Il   territorio   di  produzione  e'  costituito  dalle  seguenti
sottozone:
    Zona  A.  - Per tale zona - cui appartengono i comuni di Caldaro,
Appiano,   Cortaccia,   Magre'  all'Adige,  Termeno  e  Vadena  -  la
delimitazione inizia a sud di Magre' all'Adige, in corrispondenza del
bivio formato, a quota 215, dalla strada del vino con la comunale che
porta al centro abitato. Da tale punto il limite ovest della zona, in
direzione  nord, e' dato dal bosco raggiungendo solo per brevi tratti
e cioe' in corrispondenza del Maso Hofstaatt nel comune di Cortaccia,
delle localita' Sant'Antonio e San Nicolo' nel comune di Caldaro, del
Maso  San  Valentino,  nonche'  della localita' Sasso della Croce nel
comune di Appiano, il limite altimetrico di m 600.
    In  particolare,  tale limite ovest, rimane cosi' delimitato: dal
bivio suddetto a quota 215 la linea di confine coincide con la strada
comunale  fino  all'inizio  dell'abitato  di Magre' all'Adige, quindi
passa  in prossimita' della quota 330 in corrispondenza di C. Mayer e
per  la  quota  304. In prossimita' del Castello di Niclara il limite
piega  verso  sud-ovest  passando per quota 518 da dove ripiega verso
nord, interseca la strada che porta a Niclara all'altezza della quota
518, prosegue verso nord passando in prossimita' delle localita' Rain
di  Sopra fino a giungere a Maso Hofstatt. Da Maso Hofstatt il limite
piega  verso  nord-est  fino  a  C.  Weger  da  cui  corre in maniera
pressocche'  parallela  alla strada Cortaccia-Termeno passando per le
quote  415-457  per Maso Erivert fino a Kastellaz. Da questo punto il
confine  -  del  lato  ovest della zona, sempre verso nord - tocca la
quota 350, il Molino Mayer, Valcovara, Maso Disertori fino a giungere
a  Maso  Undstein,  qui volge a sud-est, passa per Platterhof da dove
aggira  alla  base il Monte di Sella e risale verso nord passando per
Unterstein  e  lungo  il sentiero che costeggia Aussester Riegel fino
all'inserimento  con la provinciale n. 14 (q. 220). Il limite di zona
prosegue quindi verso nord, passando per le quote 263, 281, costeggia
il  Betulletto  e  Unterplaniminietschi,  aggira la localita' Moslen,
costeggia la Pineta al termine della quale riprende verso nord, passa
per  Sant'Antonio, dove la linea di confine coincide con l'acquedotto
sotterraneo,  e  all'esterno  dei  centri  abitati di San Rocco e San
Nicolo'.  A  nord  di San Nicolo', il confine segue verso nord-est la
carrareccia  che  si  inserisce  sulla strada per Pianizza di Sopra e
costeggia,  verso destra, detta strada finche' a nord dell'abitato di
Pianizza,   il   limite  volge  verso  est,  aggira  escludendole  le
cosiddette  Buche  di  Ghiaccio.  Risale,  quindi,  verso  nord  e in
corrispondenza  di  Maso  Nova segue la curva di livello di 600 metri
sino al bosco Gfill. Costeggia bosco Gfill, attraverso Rio dei Prati,
passa per Castel Corba (quota 444) prosegue sempre verso nord e tocca
le  quote  464,  449,  il  Castello  di Appiano fino a intersecare la
strada Andriano-Riva di Sotto.
    Il  limite  della  zona,  lasciato  il  versante  ovest, corre in
direzione sud-est, segue la strada che congiunge Riva di Sotto con la
strada  statale  n.  42  lasciandola  prima del bivio a quota 250 per
proseguire  in direzione est parallelamente alla strada statale n. 42
fino  al  km  240  della  strada  stessa nella frazione di Frangarto.
Facendo  quindi angolo in direzione sud, segue il confine comunale di
Appiano fino alla Casa sull'Adige (Haus an de Etsch).
    Costeggia  il  bosco comprendendo la localita' Bellavista nonche'
la  frazione  di Colterenzio. Raggiunge Sant'Antonio di Monticolo poi
il Lido di Monticolo, si dirige quindi verso sud, passa per l'Albergo
Moser  e  arrivato a quota 469 prende la carrareccia che passa per la
Valle Fuscalai congiungendosi, cosi', con il Maso Kreit nel comune di
Vadena. Ritornando in direzione est e quindi verso nord si identifica
con  il  confine  comunale  di Vadena seguendolo fino all'altezza del
Maso Rosi. Si dirige nuovamente verso sud seguendo la fossa di Vadena
che  corre lungo il piede del monte fino a comprendere il Maso Stadio
nel  comune  di  Vadena.  All'altezza del Maso Stadio si volge quindi
verso  ovest  comprendendo  la localita' Novale al Varco dello stesso
comune,  raggiungendo  la  quota  227  sulla  sponda  est del Lago di
Caldaro.
    Costeggiando il lago predetto in direzione nord-ovest e aggirando
-  escludendoli  -  i  cosiddetti  Prati dei Cavalli, raggiunge sulla
sponda  ovest  del Lago di Caldaro la localita' San Giuseppe al Lago,
comprendendola.  Toccando  al  km  10,5  la strada del vino, segue il
confine  fra il comune di Caldaro e quello di Termeno fino alla quota
218, raggiunge, escludendolo, il Campo sportivo (quota 229), passa al
di  sopra  del Maso Moser (quota 225) e del Maso Staffler (quota 215)
pure esclusi. Dal Maso Staffler il confine tocca, sempre in direzione
sud-ovest,  le  quote  213  in  corrispondenza  del centro abitato di
Cortaccia,  214  nella  localita'  Rio  Largo,  221 all'altezza della
localita'   Niclara,  seguendo,  dopo  aver  intersecato  il  confine
comunale tra Cortaccia e Magre' all'Adige, la carrareccia che a quota
215  circa  taglia  la  strada  provinciale  che porta da Magre' alla
stazione ferroviaria di Magre-Cortaccia. Prosegue poi sempre lungo la
carrareccia  fino a incontrare a quota 215 il punto di partenza della
descrizione.
    Vanno  inclusi  nella  zona  precedentemente  descritta i vigneti
situati nella localita' Piccolungo del comune di Vadena; tale zona e'
delimitata a sud-est dal tratto di strada compreso tra le quote 229 e
223 e anteriormente dalla curva di livello di 300 metri.
    Zona  B.  -  Tale  zona  cui  appartiene il comune di Andriano e'
circoscritta  come  segue:  il  limite,  partendo a sud della Cava di
Pietra   in  corrispondenza  della  quota  251,  segue  in  direzione
nord-ovest  la  rotabile  e  costeggia il monte fino al ponte sul rio
Gaido,   sotto   il  Castello  Tordilupo,  continua  lungo  la  linea
altimetrica  di  m 400 a pie' del monte sino a raggiungere il confine
comunale  che  segue fino a quota 250. Ritorna verso sud-est lungo la
rotabile  Güsshübel  per  immettersi  in corrispondenza del ponte sul
Gaido  (quota  254)  sulla  vecchia  strada  Terlano-Andriano.  Segue
quest'ultima   fino  all'imbocco  della  stessa  nella  nuova  strada
provinciale  Terlano-Andriano  tagliandola per seguire volgendo verso
sud  la  curva  di  livello quota 250 fino al punto di partenza della
descrizione.
    Zona  C.  -  Per tale zona cui appartiene il comune di Nalles, la
delimitazione  ha  inizio  a sud del comune stesso, in corrispondenza
del  bivio  (quota 256) della strada Andriano-Nalles. Da questo punto
il limite ovest corre in direzione nord-ovest lungo il rio del Bavaro
fino  a  raggiungere  il  Castel  del Cigno (quota 357), passa per le
quote  385  e 429 fino a incontrare la linea di confine con il comune
di  Tesino  e  lo segue verso nord fino in corrispondenza della quota
280, lascia quindi la linea di confine e piega verso sud passando per
quota  280, interseca la provinciale Nalles-Vilpiano a quota 276 e la
provinciale Nalles-Terlano a quota 263 e prosegue quindi in direzione
sud  lungo la carrabile che passando per le quote 265 e 261 chiude la
zona al punto di partenza della descrizione.
    Zona  D.  -  Per  tale  zona,  cui  appartengono i comuni di Ora,
Montagna  ed  Egna  la linea di delimitazione ha inizio a sud di Egna
dal  km  413,500 della nuova strada statale n. 12 (circonvallazione),
segue  quest'ultima  in  direzione nord fino all'incrocio nord con la
vecchia strada statale n. 12.
    Piega  verso  nord-est  e  raggiunge  la strada statale n. 48 nei
pressi   della   quota  416;  prosegue  verso  nord  per  raggiungere
nuovamente la strada statale n. 48 a quota 286.
    Segue  detta statale per breve tratto fino al ponte sul rio Nero;
discende  in  direzione  ovest lungo il rio Nero fino alla confluenza
con il fiume Adige.
    La  delimitazione  segue,  in  direzione  nord,  prima  il  corso
dell'Adige  e  poi  la  Fossa di Bronzolo fino a quota 226 nei pressi
della  stazione  ferroviaria  di  Ora. Piega verso est e passando per
quota 228 raggiunge la strada statale n. 12 al km 420,500.
    Da  questo  punto  essa  costeggia  la roccia fino al cimitero di
Montagna,  continua  lungo  la  strada statale n. 48 fino alla tenuta
Tenz comprendendola.
    Prosegue  verso sud passando per quote 570, 591, 496 raggiungendo
la linea ferroviaria nei pressi della quota 622. Continua lungo detta
linea  ferroviaria  fino  a  quota  603 per poi deviare verso ovest e
raggiungere il rio Trodena passando per Maso Claus e Gleno Inferiore.
La delimitazione segue la sponda destra del rio Trodena fino al ponte
Villa  Alta  per  costeggiare  di  seguito  il bosco fino al punto di
partenza in corrispondenza del km 413,500 della strada statale n. 12.
    Zona E. - Per tale zona, cui appartiene il comune di Bronzolo, la
delimitazione  ha  inizio a sud di Bronzolo dalla quota 229, traversa
in linea retta, in direzione nord, il centro abitato, per raggiungere
la fossa di Uhl nei pressi della stazione ferroviaria.
    Segue  detta  fossa  fino alla strada provinciale (quota 228) per
raggiungere,  in direzione nord est, il cimitero di Bronzolo, ritorna
quindi  verso sud costeggiando il bosco cedulo cosiddetto Judenberg e
passando  a sud di San Leonardo (quota 290) si riallaccia al punto di
partenza (quota 229).
Provincia di Trento.
    Il   territorio   di  produzione  e'  costituito  dalle  seguenti
sottozone:
    Zona  A.  -  Per tale zona, cui appartengono in parte i comuni di
Rovere'  della  Luna  e  di Mezzocorona, la linea di delimitazione ha
inizio  da  quota  324  allo  sbocco della Valle dei Molini, segue le
pendici  del  monte  Craun  fino  a  raggiungere  il limite comunale.
Attraversa   tale   confine   per  proseguire,  sempre  in  direzione
sud-ovest,  lungo  le  pendici del Tovo Lungo, del Laibatol, del Tovo
del  Parol e attraversata la Valle del Piaget costeggia, in direzione
ovest, le pendici a sud del Monte e successivamente quelle del Las in
direzione  nord-ovest  per  proseguire verso ovest lungo quelle a sud
dei  monti  Faltari  sino  a  incontrare  il  confine  occidentale di
Mezzocorona.  Segue  quindi  tale  confine  verso  sud-ovest e poi in
direzione  sud-est  lungo  il  T.  Noce  fino  a incontrare la strada
Mezzolombardo-Mezzocorona  a  quota  228, prosegue lungo questa verso
Mezzocorona e giunta a quota 224 prende la strada per S. Gottardo per
attraversare il centro abitato del comune toccando le quote 223, 222,
219 e 212.
    Da  quota  212, in direzione est, la linea di delimitazione segue
la  strada  per  Sottomonte  e  giunta  in prossimita' della ferrovia
prosegue  in  direzione  nord  lungo  il  sentiero  che attraversa la
localita'  Sottomonte e raggiunge la strada Mezzocorona-Rovere' della
Luna,  la  segue  in direzione del centro abitato e superata sorgente
Boioni  prosegue  per  la strada carrareccia e quindi il sentiero che
costeggia  F.so  Boioni  fino  a  incrociare nuovamente la strada per
Rovere'  della  Luna a quota 213. Segue quest'ultima in direzione del
centro abitato e al punto di attraversamento con il confine comunale,
poco  prima  di  quota  216, prosegue in direzione est e poi nord-est
lungo  il  sentiero  che  si  immette  sulla strada in uscita est del
centro  abitato,  fino a raggiungere, in direzione nord-est, la quota
213  da  dove  prosegue  verso  nord  fino  a incontrare la quota 212
(localita'  Dosseni)  da  dove  costeggiando  in  direzione  ovest il
costone   roccioso  raggiunge  quota  324  da  dove  e'  iniziata  la
delimitazione.
    Zona  B. - Per tale zona cui appartengono in parte i comuni di S.
Michele  all'Adige,  Faedo,  Lavis,  Giovo,  Lisignago  e  Cembra  la
delimitazione  inizia dal km 398,150 (quota 213) della strada statale
n.  12,  prosegue  in direzione sud su tale strada per seguire poi il
limite di confine di S. Michele all'Adige al momento che lo incrocia,
superata la localita' Masetto. Proseguendo lungo il confine, incrocia
nuovamente  la  strada  statale  n.  12 in prossimita' del km 395,700
circa,  segue  quest'ultima in direzione sud fino a raggiungere il km
389,150  (quota  213)  da  dove  segue per breve tratto la strada per
Pressano e quindi il sentiero che, in direzione sud-est, raggiunge la
quota  225  sulla  strada  per  Lavis,  lungo la strada che costeggia
l'acquedotto  attraversa  il  centro  abitato di Lavis e raggiunge il
ponte  per  S. Lazzaro sul T. Avisio. Segue il T. Avisio in direzione
nord  e  quindi  nord-est  e  in  localita'  Pizzanga  prosegue verso
nord-ovest   lungo  il  Rivo  Mercor  fino  a  incontrare  la  strada
Cembra-Faver  (quota  680)  al  km 15.150 circa. Segue tale strada in
direzione  del  centro abitato di Cembra per costeggiarlo a sud sulla
strada  che  passa  per  le  quote  670, 664, 660 (S. Rocco), 654 (S.
Carlo)  e  665  dove riprende la strada Cembra-Lisignago, la segue in
direzione  sud-ovest,  attraversa  il  centro  abitato di Lisignago e
prosegue  per  Verla  fino  a  raggiungere  il km 6,800 circa da dove
prosegue,  in direzione nord, per la strada che conduce alle Ville di
Giovo  fino  a  raggiungere quota 642 in localita' Pigiorin. Da quota
612 segue un sentiero in direzione ovest fino a incrociare quello che
costeggiando  la  localita'  Chiaradone  raggiunge  Ville  di  Giovo.
Dall'incrocio  segue  una  linea  retta  in direzione ovest sino alla
quota  574 sulla carrareccia per Palu', prosegue per tale strada sino
al  centro abitato di Palu' e quindi la strada che in direzione ovest
e  sud-ovest  costeggia per un breve tratta l'acquedotto e poi quella
Mosana-Lavis  nella  quale  va  poi  a  confluire  con un sentiero in
prossimita'  del km 3 circa dopo aver toccato le quote 492 e 469. Dal
km  3 prosegue per breve tratto verso Lavis e quindi sulla strada che
in direzione ovest raggiunge il confine comunale di Lavis all'altezza
del  M.so  Clinga,  prosegue  verso nord lungo il confine fino a M.so
Giaz da dove segue una retta in direzione est, raggiungendo la strada
che  attraversa  le  localita'  Fovi  e  Vie Rosse, prosegue per tale
strada  verso  nord  e  poco  prima  del M.so Sette Fontane prende il
sentiero  che  lo  costeggia a est, supera quota 502 e all'altezza di
M.so  S.  Valentino,  prosegue  per una retta in direzione nord-ovest
fino  a  quota  471  e  poi,  verso  ovest, l'impluvio incrociando il
confine  di  S.  Michele  all'Adige.  Segue tale confine, lo segue in
direzione  nord  e  poi  est  incrociando il sentiero che costeggia a
ovest la localita' Fartoni e lungo questi verso nord-est raggiunge la
strada  per  Faedo,  la  segue  verso ovest e a quota 513 raggiunge i
Molini  seguendo  la  carrareccia  per  proseguire poi discendendo il
corso  d'acqua  che  da'  origine  al Rivo di Faedo fino in localita'
Dossi,  da dove prosegue verso nord per il sentiero che attraversa il
corso  d'acqua  e  passa per le quote 424 e 436 raggiungendo il fosso
sul  lato  nord-est  del  Castello.  Segue  tale  fosso  in direzione
nord-ovest  e  raggiunge la carrareccia che segue poi verso nord fino
alla  strada  statale  n.  12  (quota  213)  da  dove  e' iniziata la
delimitazione.
    Nel  comune di Cembra la zona di produzione comprende le porzioni
vitate  ubicate  tra il torrente Avisio e la provinciale della Val di
Cembra  denominate:  Valvalle',  Casella,  Saosent, Vedron, Lovergan,
Crosana, Camin, Mosinago, Fontane e Ischia.
    La  zona comprende anche la porzione denominata "Nasci" in comune
di  Faedo, sita sulla sinistra della strada n. 12 tra il km 400 e 401
delimitata  a nord dal tratto di strada anzidetto e negli altri punti
dalle pendici dei monti antistanti (Dosson, M. Basso, Gaier Normale).
    Art.  4.  -  Le  condizioni  ambientali  e di coltura dei vigneti
destinati  alla  produzione  del vino di cui all'art. 1 devono essere
quelle  tradizionali  della zona e comunque atte a conferire alle uve
ed ai vini le specifiche caratteristiche.
    Sono  pertanto  da  considerare  idonei,  ai fini dell'iscrizione
all'albo  di  cui  all'art.  15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
soltanto  i vigneti ben esposti ubicati a quote non superiori a m 600
e con esclusione di quelli siti nel fondo valle.
    I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
    E'  vietata  ogni pratica di forzatura; l'irrigazione di soccorso
non e' da considerarsi tale.
    La  resa  massima  di uva ammessa alla produzione del vino di cui
all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto
in coltura specializzata.
    Fermo  restando  il  limite  massimo  sopra indicato, la resa per
ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata,
rispetto   a   quella   specializzata,  in  rapporto  alla  effettiva
superficie coperta dalla vite.
    A  detto  limite,  anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa  dovra'  essere  riportata  attraverso un'accurata cernita delle
uve,  purche'  la  produzione  non  superi del 20 per cento il limite
medesimo.
    Le  province  autonome di Trento e Bolzano, di comune accordo con
deliberazioni   delle   rispettive  giunte  provinciali  annualmente,
sentite  le  organizzazioni professionali di categoria e tenuto conto
delle  condizioni ambientali e di coltura, possono fissare produzioni
massime  per  ettaro  aventi  diritto  alla D.O.C. inferiori a quelle
stabilite   dal   presente   disciplinare   di   produzione,  dandone
comunicazione  al  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste, al
Comitato  nazionale  per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini ed alle camere di commercio competenti per territorio.
    Le  uve  destinate  alla  vinificazione devono assicurare al vino
"Lago  di  Caldaro"  o  "Caldaro"  un  titolo  alcolometrico volumico
naturale  minimo  del 10,00%vol e dell'11,00%vol per la tipologia con
la qualifica "scelto" (in lingua tedesca Auslese).
    In  annate con andamento climatico particolarmente sfavorevole le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  di  comune  accordo, con
deliberazioni delle rispettive giunte provinciali, possono ridurre ai
sensi  dell'art.  10,  comma 1, lettera d), della legge n. 164/1992 -
con  esclusione  della tipologia lago di Caldaro classico superiore -
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo nella misura massima
dello 0,50%vol.
    Art. 5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno  delle  zone di produzione delimitate nel precedente art.
3.
    Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione
e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate  nell'ambito
dell'intero territorio delle province di Bolzano e Trento.
    La  resa  dell'uva  in  vino  non  deve  essere superiore al 70%.
L'eventuale  resa maggiore  non  ha  diritto  alla  denominazione  di
origine  controllata  "Caldaro"  o  "Lago di Caldaro", ma puo' essere
presa in carico, se ne ha i requisiti, come vino da tavola.
    E'  ammesso l'arricchimento alle condizioni e nei limiti previsti
dalla normativa comunitaria in vigore.
    Art.  6.  -  Il  vino  "Lago  di  Caldaro"  o "Caldaro", all'atto
dell'immissione   al   consumo,   deve   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
      colore: rosso rubino, da chiaro a medio;
      odore: delicato, gradevole, caratteristico;
      sapore: morbido, armonico, leggermente di mandorla;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 18,0% vol.
    Il  vino "Lago di Caldaro" scelto in lingua tedesca "Kalterersee"
auslese, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
      colore: rosso rubino, da chiaro a medio;
      odore: delicato, gradevole, caratteristico;
      sapore: morbido, armonico, gradevole, leggermente di mandorla;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
    E'  in facolta' del Ministro delle politiche agricole e forestali
di  modificare,  con  proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati
per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
    Art.  7.  -  L'uso  della  specificazione  "classico",  in lingua
tedesca "klassisches ursprungsgebiet" o "klassisch", in aggiunta alla
denominazione di origine controllata "Lago di Caldaro" o "Caldaro" e'
consentito  per  il  vino  ottenuto  da uve prodotte e vinificate nei
territori dei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena,
Egna,  Montagna,  Ora e Bronzolo, gia' delimitati nel precedente art.
3.
    La  vinificazione del vino designabile con la menzione aggiuntiva
di  cui  al comma precedente deve essere effettuata all'interno della
relativa zona di produzione.
    Tuttavia,  tenuto conto di situazioni tradizionali, e' consentito
che  tali operazioni di vinificazione possono essere effettuate fuori
dai territori suddetti purche' ricadenti nella provincia di Bolzano.
    Il  vino  "Lago  di  Caldaro"  o  "Caldaro"  che  ha diritto alla
qualifica di classico, ottenuto da uve aventi un titolo alcolometrico
volumico  naturale minimo del 10,50%vol e che sia stato sottoposto ad
adeguate  operazioni  di  affinamento,  puo'  portare la qualifica di
"classico superiore".
    Il vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" ottenuto da uve selezionate
aventi    un    titolo   alcolometrico   volumico   naturale   minimo
dell'11,00%vol  ed  immesso  al  consumo  con un titolo alcolometrico
volumico  totale  minimo  non inferiore all'11,50%vol puo' portare la
qualificazione aggiuntiva "scelto" (in lingua tedesca auslese).
    In   caso  di  annate  con  andamento  climatico  particolarmente
sfavorevole,  le  province autonome di Trento e Bolzano, di concerto,
possono  ridurre  il  predetto titolo alcolometrico volumico naturale
minimo dall'11,00%vol al 10,50%vol.
    Per  il  vino  "Lago di Caldaro" o "Caldaro" qualificato "scelto"
(in lingua tedesca auslese) non sono consentiti ne' l'arricchimento.
    E'  vietato  usare assieme alla denominazione "Lago di Caldaro" o
"Caldaro"  qualsiasi  qualificazione  aggiuntiva,  ivi  compresi  gli
aggettivi  riserva,  vecchio  e  similari  non  ammessi  dal presente
disciplinare di produzione.
    Sulle  bottiglie  od altri recipienti contenenti il vino "Lago di
Caldaro"  o  "Caldaro" di cui al presente disciplinare, puo' figurare
l'indicazione  dell'annata di produzione delle uve, purche' veritiera
e documentabile.
    Il   vino   "Lago   di  Caldaro"  o  "Caldaro"  ("Kalterersee"  o
"Kalterer")  con  la  specificazione  classico  o classico superiore,
ottenuto  da  uve  prodotte  nei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno,
Cortaccia,  Vadena,  Egna, Montagna, Ora e Bronzolo come previsto dal
precedente  art.  7  puo'  essere  designato  con  la  specificazione
aggiuntiva "Alto Adige" (in lingua tedesca "Sudtirol") in conformita'
all'art. 12 del regolamento CEE n. 2392/89.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali, marchi privati veritieri non
aventi  significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre  in inganno
l'acquirente.
    Le   indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali:  viticoltore,  fattoria, tenuta, podere,
cascina  ed  altri  similari,  sono  consentite  in  osservanza delle
disposizioni CEE e nazionali in materia.
    E'  consentito,  altresi',  l'uso  di  indicazioni  geografiche e
toponomastiche  che  facciano  riferimento  a comuni, frazioni, aree,
zone  e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui
il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste
dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.
    Art.  8.  -  Il  vino  "Lago  di Caldaro" o "Caldaro" qualificato
"scelto" (o auslese) deve essere immesso al consumo esclusivamente in
bottiglie di vetro di volume nominale da 0,750 a 0,375 litri.
    Art.  9.  -  Chiunque  produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce   per   il  consumo  con  la  denominazione  di  origine
controllata   "Lago  di  Caldaro"  o  "Caldaro"  (in  lingua  tedesca
"Kalterersee"  o "Kalterer"), vini che non rispondono alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, e'
punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio
1992, n. 164.
    Art. 10 - Per i prodotti derivati dalle superfici vitate iscritte
agli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata
"Lago  di  Caldaro",  e' consentita, in favore di altre denominazioni
compatibili in base alla coincidenza territoriale e alla composizione
varietale  dei  vigneti,  la  scelta vendemmiale prevista dall'art. 7
della legge n. 164. I produttori interessati hanno facolta' di optare
per le denominazioni prescelte a condizioni che vengano rispettate le
prescrizioni contenute nelle norme vigenti.