IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. l, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Garcia Barrios Maria Valeria, nata il 14 settembre 1972 a Neuquen (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di "Abogada" di cui e' in possesso dal 20 novembre 2000, rilasciato dall'"Universidad de Mendoza" ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato"; Considerato che la richiedente risulta iscritta al "Collegio de Abogados y Procuradores - Primiera Circunscripcion Judicial - Mendoza" dal 19 aprile 2001; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2002; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota in atti; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "avvocato" e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopraindicato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla Questura di Padova in data 7 giugno 2000 e valido fino al 24 aprile 2004, per motivi familiari; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Garcia Barrios Maria Valeria, nata il 14 settembre 1972 a Neuquen (Argentina), cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati" e per l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.