Art. 2.
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata
"Valdadige"  (in  lingua tedesca "Etschtaler"), e' tenuto, a norma di
legge,  all'osservanza  delle  condizioni  e  dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 maggio 2002
                                      Il direttore generale: Ambrosio