(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
      CONTROLLATA "VALDADIGE" OD IN LINGUA TEDESCA "ETSCHTALER"

                               Art. 1.
    La  denominazione di origine controllata "Valdadige" od in lingua
tedesca  "Etschtaler",  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono alle
condizioni  e  ai  requisiti  prescritti dal presente disciplinare di
produzione,  per  le seguenti tipologie: Bianco, Rosso, Pinot grigio,
Pinot bianco, Chardonnay, Schiava e Frizzante.
    La  denominazione di origine controllata "Valdadige" od in lingua
tedesca  "Etschtaler",  con  la specificazione della sottozona "Terra
dei  Forti",  e'  disciplinata (vedi allegato 1) in calce al presente
disciplinare  di  produzione.  Salvo  quanto  espressamente  previsto
nell'allegato  suddetto,  per  detta  sottozona  vengono applicate le
norme previste dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
    La  denominazione di origine controllata "Valdadige" e' riservata
al  vino  bianco  ottenuto  dai  seguenti vitigni aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
      Pinot  bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Müller Thurgau e
Chardonnay,  da  soli  o  congiuntamente, in misura, non inferiore al
20%;  Trebbiano  toscano,  Nosiola,  Sauvignon e Garganega, da soli o
congiuntamente, per la differenza.
    La  denominazione di origine controllata "Valdadige" e' riservata
al  vino  rosso  o  rosato  ottenuto  dai  seguenti  vitigni  aventi,
nell'ambito   aziendale,   la  seguente  composizione  ampelografica;
Enantio  (Lambrusco a foglia frastagliata) e/o Schiave (sottovarieta'
e  sinonimi),  minimo  50%;  Merlot,  Pinot nero, Lagrein, Teroldego,
Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, per la
differenza.
    La  denominazione  di  origine  controllata "Valdadige", con alla
specificazione  di vitigno Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio e'
riservata  al  vino  ottenuto  dal  corrispondente vitigno per almeno
l'85%.   Possono   concorrere,  fino  ad  un  massimo  del  15%,  uve
provenienti   da   altri  vitigni  a  bacca  bianca,  non  aromatici,
raccomandati e autorizzati nelle rispettive province.
    La  denominazione  di  origine  controllata  "Valdadige"  con  la
specificazione  di  vitigno  "Schiava"  e' riservata al vino ottenuto
dalle  uve del corrispondente vitigno, nella varieta' Schiava grossa,
Schiava  gentile  e  Schiava  grigia,  da  sole o congiuntamente, per
almeno  l'85%.  Possono  concorrere,  fino ad un massimo del 15%, uve
provenienti   da   altri   vitigni   a  bacca  nera,  non  aromatici,
raccomandati e autorizzati nelle rispettive province.
                               Art. 3.
    Le  uve  destinate  alla  produzione  dei vini a denominazione di
origine  controllata  "Valdadige"  devono essere prodotte nell'intero
territorio dei comuni appresso indicati:
    Provincia di Trento:
      Avio,   Ala,   Aldeno,  Arco,  Besenello,  Calliano,  Calavino,
Cavedine,  Cembra,  Dro',  Faedo, Faver, Giovo, Isera, Lasino, Lavis,
Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago, Torbole, Nogaredo,
Nomi,  Padergnone,  Pomarolo,  Riva  del  Garda,  Rovere' della Luna,
Rovereto,   San  Michele  all'Adige,  Segonzano,  Tenno,  Trambileno,
Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambana.
    Provincia di Bolzano:
      Andriano,  Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes,
Cornedo   all'Isarco,   Cortaccia,  Cortina  all'Adige,  Egna,  Fie',
Gargazzone,   Lagundo,  Laives,  Lana,  Magro'  all'Adige,  Marlengo,
Merano,  Montagna,  Nalles,  Ora,  Parcines,  Postal, Renon, Rifiano,
Salorno,  San  Pancrazio,  Scena,  Terlano,  Termeno, Tesino, Tirolo,
Vadena.
    Provincia di Verona:
      Brentino Belluno, Dolce', Rivoli Veronese.
                               Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione   dei   vini   a   denominazione  di  origine  controllata
"Valdadige"   devono   essere   quelle  tradizionali  della  zona  di
produzione  e  comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati
le specifiche caratteristiche di qualita'.
    I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti idonei per la
produzione della denominazione di origine di cui si tratta.
    Sono    da   escludere   i   terreni   eccessivamente   umidi   o
insufficientemente soleggiati.
    I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento ed i sistemi di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
    Sono  ammesse  le forme di allevamento a pergoletta trentina e le
forme a spalliera.
    E'   esclusa   ogni   pratica   di  forzatura  ed  e'  consentita
l'irrigazione di soccorso.
    La  produzione massima di uve per ettaro di coltura specializzata
delle   varieta'  di  viti  destinate  alla  produzione  dei  vini  a
denominazione  di  origine  controllata  "Valdadige"  ed i rispettivi
titoli   alcolometrici  volumici  naturali  minimi  devono  essere  i
seguenti:


          Vino        Uva/Ha (ton.)       Vol. %
           --             --                --
        Bianco           15,0              9,50
        Rosso            15,0             10,00
        Rosato           15,0              9,50
        Pinot bianco     15,0              9,50
        Pinot grigio     14,0              9,50
        Chardonnay       15,0              9,50
        Schiava          15,0              9,50

    Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da
destinare  alla  produzione di detti vini devono essere riportati nei
limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20%
i  limiti  medesimi,  fermo  restando  i  limiti resa uva/vino di cui
trattasi.
                               Art. 5.
    Le   operazioni   di   vinificazione   devono  essere  effettuate
all'interno  della  zona  di  produzione  delimitata  nel  precedente
articolo 3.
    Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni  tradizionali  di
produzione,  e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro
l'intero territorio della provincia di Verona.
    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali  e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro peculiari
caratteristiche.
    E' consentita l'aggiunta di mosti o vini di colore analogo, anche
di   annate   diverse,   appartenenti   alla  medesima  denominazione
"Valdadige", nel limite massimo del 15%.
    I  mosti  ed  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
"Valdadige",  con  la  specificazione  "Chardonnay"  e "Pinot bianco"
possono   essere   elaborati   nella   versione  frizzante,  attuando
esclusivamente il processo della rifermentazione naturale.
    La  zona  di elaborazione dei vini frizzanti comprende la regione
Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano.
    E'  consentito l'arricchimento alle condizioni e con le modalita'
previste dalla normativa comunitaria e nazionale.
    I  vini  della  denominazione  di origine controllata "Valdadige"
possono essere conservati in recipienti di legno.
    La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 70%. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non
75%,  anche  se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo
consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine.
Oltre  detto  limite  decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutta la partita.
                               Art. 6.
    I   vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Valdadige"
all'atto  dell'immissione  al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
      "Valdadige" bianco:
        colore: paglierino;
        profumo: vinoso, gradevole e caratteristico;
        sapore:  armonico,  fresco,  moderatamente  acido  e talvolta
amabile;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.
      "Valdadige" rosso:
        colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
        profumo: vinoso, gradevole;
        sapore: armonico, moderatamente acido, talvolta amabile;
        titolo alcolometrico volumico totale minino 11,00% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
      "Valdadige" rosato:
        colore: rosa piu' o meno intenso;
        profumo: vinoso, gradevole, delicato;
        sapore: morbido, lievemente acido, talvolta amabile;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.
      "Valdadige" Pinot bianco:
        colore: giallo paglierino;
        profumo: gradevole, caratteristico;
        sapore: armonico, fresco, sapido;
        zuccheri riduttori residui: massimo 6,0 g/l;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto 17,0 g/l.
      "Valdadige" Pinot grigio:
        colore: giallo paglierino;
        profumo: gradevole, caratteristico;
        sapore: armonico, pieno;
        zuccheri riduttori residui: massimo 6.0 g/l;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo 17,0 g/l.
      "Valdadige" Chardonnay:
        colore: giallo paglierino;
        profumo: gradevole, caratteristico;
        sapore: fresco, sapido, armonico;
        zuccheri riduttori residui: massimo 6,0 g/l;
        titolo alcolometrico volumico totale minino: 10,50% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
      "Valdadige" Schiava:
        colore: da rosato a rubino;
        profumo: vinoso, gradevole;
        sapore: morbido, moderatamente acido, talvolta amabile;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.
      Valdadige Chardonnay e Pinot bianco frizzante:
        spuma: sottile, persistente;
        colore: giallo paglierino;
        profumo: gradevole, fruttato;
        sapore: secco o amabile;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
        acidita' totale minima: 5,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
    In  relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno,
il sapore dei vini bianchi puo' rilevare lieve sentore di legno.
    E'  facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato   nazione   per   la   tutela   e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  modificare con proprio decreto i limiti dell'acidita' totale e
dell'estratto secco netto.
                               Art. 7.
    Nella  etichettatura,  designazione  e  presentazione  dei vini a
denominazione   di   origine   controllata   "Valdadige"  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e attributi "fine",
"scelto", "selezionato" e similari.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati, non aventi
significato   laudativo   e   non  idonei  a  trarre  in  inganno  il
consumatore.
    Le   indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore,   quali  "viticoltore",  "fattoria",  "tenuta",
"podere",  "cascina"  ed  altri  termini similari, sono consentite in
osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
    Il  riferimento  alle indicazioni geografiche e toponomastiche di
unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali
provengono  le uve, e' consentito soltanto in conformita' al disposto
del decreto ministeriale 22 aprile 1992.
    Nella  designazione  e  presentazione del vino a denominazione di
origine   controllata   "Valdadige"   puo'   figurare   l'indicazione
dell'annata   di   produzione   delle   uve,   purche'   veritiera  e
documentabile.
    La  menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo e' consentita,
alle condizioni previste dalla legge.
    La  menzione  delle  sottozone va riportata in etichetta sopra la
denominazione   di  origine,  senza  soluzioni  di  continuita',  con
caratteri di stampa di dimensioni pari o inferiori a quelli usati per
la denominazione medesima.
                               Art. 8.
    I contenitori dei vini della denominazione di origine controllata
"Valdadige"  possono  essere  chiusi  con  i vari dispositivi ammessi
dalla vigente normativa, compresi i tappi di materiale inerte.
    I  medesimi possono essere della capacita' nominale massima di 60
litri;   per  i  contenitori  in  vetro  non  sono  previsti  vincoli
colorimetrici.
    Per  la tappatura dei contenitori dei vini frizzanti si applicano
le norme vigenti in materia.
                               Art. 9.
    Per i prodotti derivati dalle superfici vitate iscritte agli albi
dei   vigneti   dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
"Valdadige",   e'   consentita,  in  favore  di  altre  denominazioni
compatibili in base alla coincidenza territoriale e alla composizione
varietale  dei  vigneti,  la  scelta vendemmiale prevista dall'art. 7
della  legge  164.  I produttori interessati hanno facolta' di optare
per le denominazioni prescelte a condizioni che vengano rispettate le
prescrizioni contenute nelle norme vigenti.