Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "VALDADIGE" OD IN LINGUA TEDESCA "ETSCHTALER" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Valdadige" od in lingua tedesca "Etschtaler", e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: Bianco, Rosso, Pinot grigio, Pinot bianco, Chardonnay, Schiava e Frizzante. La denominazione di origine controllata "Valdadige" od in lingua tedesca "Etschtaler", con la specificazione della sottozona "Terra dei Forti", e' disciplinata (vedi allegato 1) in calce al presente disciplinare di produzione. Salvo quanto espressamente previsto nell'allegato suddetto, per detta sottozona vengono applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. La denominazione di origine controllata "Valdadige" e' riservata al vino bianco ottenuto dai seguenti vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Müller Thurgau e Chardonnay, da soli o congiuntamente, in misura, non inferiore al 20%; Trebbiano toscano, Nosiola, Sauvignon e Garganega, da soli o congiuntamente, per la differenza. La denominazione di origine controllata "Valdadige" e' riservata al vino rosso o rosato ottenuto dai seguenti vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica; Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata) e/o Schiave (sottovarieta' e sinonimi), minimo 50%; Merlot, Pinot nero, Lagrein, Teroldego, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, per la differenza. La denominazione di origine controllata "Valdadige", con alla specificazione di vitigno Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio e' riservata al vino ottenuto dal corrispondente vitigno per almeno l'85%. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e autorizzati nelle rispettive province. La denominazione di origine controllata "Valdadige" con la specificazione di vitigno "Schiava" e' riservata al vino ottenuto dalle uve del corrispondente vitigno, nella varieta' Schiava grossa, Schiava gentile e Schiava grigia, da sole o congiuntamente, per almeno l'85%. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e autorizzati nelle rispettive province. Art. 3. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige" devono essere prodotte nell'intero territorio dei comuni appresso indicati: Provincia di Trento: Avio, Ala, Aldeno, Arco, Besenello, Calliano, Calavino, Cavedine, Cembra, Dro', Faedo, Faver, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago, Torbole, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pomarolo, Riva del Garda, Rovere' della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Segonzano, Tenno, Trambileno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambana. Provincia di Bolzano: Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fie', Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magro' all'Adige, Marlengo, Merano, Montagna, Nalles, Ora, Parcines, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Pancrazio, Scena, Terlano, Termeno, Tesino, Tirolo, Vadena. Provincia di Verona: Brentino Belluno, Dolce', Rivoli Veronese. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. Sono ammesse le forme di allevamento a pergoletta trentina e le forme a spalliera. E' esclusa ogni pratica di forzatura ed e' consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uve per ettaro di coltura specializzata delle varieta' di viti destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige" ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti: Vino Uva/Ha (ton.) Vol. % -- -- -- Bianco 15,0 9,50 Rosso 15,0 10,00 Rosato 15,0 9,50 Pinot bianco 15,0 9,50 Pinot grigio 14,0 9,50 Chardonnay 15,0 9,50 Schiava 15,0 9,50 Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi. Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Verona. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. E' consentita l'aggiunta di mosti o vini di colore analogo, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione "Valdadige", nel limite massimo del 15%. I mosti ed i vini a denominazione di origine controllata "Valdadige", con la specificazione "Chardonnay" e "Pinot bianco" possono essere elaborati nella versione frizzante, attuando esclusivamente il processo della rifermentazione naturale. La zona di elaborazione dei vini frizzanti comprende la regione Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano. E' consentito l'arricchimento alle condizioni e con le modalita' previste dalla normativa comunitaria e nazionale. I vini della denominazione di origine controllata "Valdadige" possono essere conservati in recipienti di legno. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Valdadige" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Valdadige" bianco: colore: paglierino; profumo: vinoso, gradevole e caratteristico; sapore: armonico, fresco, moderatamente acido e talvolta amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 17,0 g/l. "Valdadige" rosso: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; profumo: vinoso, gradevole; sapore: armonico, moderatamente acido, talvolta amabile; titolo alcolometrico volumico totale minino 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l. "Valdadige" rosato: colore: rosa piu' o meno intenso; profumo: vinoso, gradevole, delicato; sapore: morbido, lievemente acido, talvolta amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 17,0 g/l. "Valdadige" Pinot bianco: colore: giallo paglierino; profumo: gradevole, caratteristico; sapore: armonico, fresco, sapido; zuccheri riduttori residui: massimo 6,0 g/l; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto 17,0 g/l. "Valdadige" Pinot grigio: colore: giallo paglierino; profumo: gradevole, caratteristico; sapore: armonico, pieno; zuccheri riduttori residui: massimo 6.0 g/l; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo 17,0 g/l. "Valdadige" Chardonnay: colore: giallo paglierino; profumo: gradevole, caratteristico; sapore: fresco, sapido, armonico; zuccheri riduttori residui: massimo 6,0 g/l; titolo alcolometrico volumico totale minino: 10,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 17,0 g/l; "Valdadige" Schiava: colore: da rosato a rubino; profumo: vinoso, gradevole; sapore: morbido, moderatamente acido, talvolta amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 17,0 g/l. Valdadige Chardonnay e Pinot bianco frizzante: spuma: sottile, persistente; colore: giallo paglierino; profumo: gradevole, fruttato; sapore: secco o amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini bianchi puo' rilevare lieve sentore di legno. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazione per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto. Art. 7. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e attributi "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore, quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. Il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve, e' consentito soltanto in conformita' al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Valdadige" puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purche' veritiera e documentabile. La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla legge. La menzione delle sottozone va riportata in etichetta sopra la denominazione di origine, senza soluzioni di continuita', con caratteri di stampa di dimensioni pari o inferiori a quelli usati per la denominazione medesima. Art. 8. I contenitori dei vini della denominazione di origine controllata "Valdadige" possono essere chiusi con i vari dispositivi ammessi dalla vigente normativa, compresi i tappi di materiale inerte. I medesimi possono essere della capacita' nominale massima di 60 litri; per i contenitori in vetro non sono previsti vincoli colorimetrici. Per la tappatura dei contenitori dei vini frizzanti si applicano le norme vigenti in materia. Art. 9. Per i prodotti derivati dalle superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige", e' consentita, in favore di altre denominazioni compatibili in base alla coincidenza territoriale e alla composizione varietale dei vigneti, la scelta vendemmiale prevista dall'art. 7 della legge 164. I produttori interessati hanno facolta' di optare per le denominazioni prescelte a condizioni che vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme vigenti.