Art. 2.
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vino  con  la  denominazione di origine controllata
"Valdadige",  e'  tenuto,  a  norma  di  legge,  all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 maggio 2002
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio