Art. 2.
  Non sono ammissibili al contributo:
    a)  progetti troppo generici, non quantificati nell'importo e non
coerenti con i fini della legge;
    b)  progetti  che non indichino con chiarezza gli obiettivi e/o i
destinatari o che abbiano destinatari limitati;
    c)  progetti  che  non  abbiano  coerenza tra obiettivi e risorse
complessive previste per il progetto;
    d) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti;
    e) proposte di mero mantenimento delle attivita' istituzionali.