Art. 3.
  Per  la  realizzazione  dei  fini  di cui sopra, si stabiliscono le
seguenti aree di intervento e relative ripartizioni dei fondi:
    a)  una  quota di Euro 1.291.142,25 per progetti presentati dagli
osservatori   astronomici,   dagli   orti   botanici   e   dai  musei
naturalistici  o storico-scientifici, civici e universitari, pubblici
o  privati  anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento
degli  stessi  nonche' di favorire l'attuazione di specifici progetti
di  formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei
e  delle citta' della scienza anche mediante la collaborazione con le
universita' e altre istituzioni italiane e straniere;
    b)  una  quota di Euro 1.032.913,80 per progetti di diffusione di
formazione  per  e nella scuola di ogni ordine e grado, presentati da
singoli  istituti o consorzi di scuole, da associazioni di studenti e
di  docenti,  da  imprese,  enti,  e altre istituzioni con il fine di
favorire  anche  la comunicazione tra il mondo della scuola, il mondo
della scienza e quello della ricerca e dell'industria;
    c)  una  quota  di Euro 502.254,33 per progetti comunque coerenti
con le finalita' della legge.
  Le  risorse  attribuite  ad  una  delle  aree di intervento, ma non
assegnate  per  assenza  o  inadeguatezza  dei  progetti  presentati,
possono essere utilizzate per finanziare progetti delle altre aree.