Art. 3. Per la realizzazione dei fini di cui sopra, si stabiliscono le seguenti aree di intervento e relative ripartizioni dei fondi: a) una quota di Euro 1.291.142,25 per progetti presentati dagli osservatori astronomici, dagli orti botanici e dai musei naturalistici o storico-scientifici, civici e universitari, pubblici o privati anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi nonche' di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle citta' della scienza anche mediante la collaborazione con le universita' e altre istituzioni italiane e straniere; b) una quota di Euro 1.032.913,80 per progetti di diffusione di formazione per e nella scuola di ogni ordine e grado, presentati da singoli istituti o consorzi di scuole, da associazioni di studenti e di docenti, da imprese, enti, e altre istituzioni con il fine di favorire anche la comunicazione tra il mondo della scuola, il mondo della scienza e quello della ricerca e dell'industria; c) una quota di Euro 502.254,33 per progetti comunque coerenti con le finalita' della legge. Le risorse attribuite ad una delle aree di intervento, ma non assegnate per assenza o inadeguatezza dei progetti presentati, possono essere utilizzate per finanziare progetti delle altre aree.