Art. 4.
  Le domande di concessione del contributo dovranno essere presentate
entro  il  16  settembre  2002  utilizzando, secondo le modalita' ivi
indicate,    il    servizio    Internet    al   seguente   indirizzo:
http://roma.cilea.it/sirio  alla  voce  "Domande  finanziamento".  Il
servizio  sara'  attivo  a  decorrere dalla data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale.
  Il  servizio  consentira'  la  stampa  della domanda (allegato 1) e
della  scheda riepilogativa (allegato 2) del progetto che fanno parte
integrante  del  presente  decreto,  che,  debitamente  sottoscritte,
dovranno   essere   inviate   entro   il   16 settembre   2002,  pena
l'esclusione,  a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno, al
Ministero  dell'istruzione,  universita'  e ricerca - Servizio per lo
sviluppo  e  il potenziamento dell'attivita' di ricerca - Ufficio II,
piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma, recante sulla busta "bando ex
art.  4  legge  n.  6/2000, diffusione della cultura scientifica"; la
data  di  spedizione  e'  comprovata  dal  timbro a data dell'ufficio
postale  accettante.  Alla  domanda devono essere allegati i seguenti
documenti:
    a)  sintesi  dell'attivita'  istituzionalmente svolta nell'ultimo
biennio;
    b) progetto esecutivo contenente:
      titolo,   obiettivi,   attivita',   risultati,   destinatari  e
contributo richiesto;
      piano finanziario e relativi costi;
      strutture  e  risorse  umane  e  strumentali  che concorrono al
progetto;
      eventuali  rapporti  con  altre  iniziative  e  altre  fonti di
finanziamento disponibili;
      il  termine  finale,  che  non  puo' essere superiore a un anno
dall'acquisizione del contributo;
    c)  fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento  del  legale
rappresentante  in  corso  di  validita'  come prescritto dall'art. 3
della legge n. 127/1997.
    Possono   essere   avanzate  richieste  di  contributo  per  piu'
progetti, purche' trasmesse singolarmente.