Art. 4. Le domande di concessione del contributo dovranno essere presentate entro il 16 settembre 2002 utilizzando, secondo le modalita' ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce "Domande finanziamento". Il servizio sara' attivo a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Il servizio consentira' la stampa della domanda (allegato 1) e della scheda riepilogativa (allegato 2) del progetto che fanno parte integrante del presente decreto, che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate entro il 16 settembre 2002, pena l'esclusione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca - Servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca - Ufficio II, piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma, recante sulla busta "bando ex art. 4 legge n. 6/2000, diffusione della cultura scientifica"; la data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) sintesi dell'attivita' istituzionalmente svolta nell'ultimo biennio; b) progetto esecutivo contenente: titolo, obiettivi, attivita', risultati, destinatari e contributo richiesto; piano finanziario e relativi costi; strutture e risorse umane e strumentali che concorrono al progetto; eventuali rapporti con altre iniziative e altre fonti di finanziamento disponibili; il termine finale, che non puo' essere superiore a un anno dall'acquisizione del contributo; c) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validita' come prescritto dall'art. 3 della legge n. 127/1997. Possono essere avanzate richieste di contributo per piu' progetti, purche' trasmesse singolarmente.