Art. 4.
  L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a
decorrere dalla data del presente decreto.
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo di controllo "Istituto Parma Qualita' Istituto consortile
per  il  controllo  e  la  certificazione  di conformita' di prodotti
alimentari  a  denominazione, indicazione e designazione protetta" e'
tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che
l'autorita'  nazionale  competente,  ove lo ritenga utile, ritenga di
impartire.