Art. 4. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "Istituto Parma Qualita' Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta" e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.