Art. 2.
  1.   A   decorrere  dall'anno  2002  il  corrispettivo  dovuto  dai
concessionari  di  ogni  provincia  per  la  raccolta delle scommesse
ippiche  a  titolo  di minimo garantito e' rideterminato nella misura
della media del prelievo maturato nell'anno 2001 dai concessionari di
ciascuna provincia stessa secondo quanto risulta dal prospetto B.
  2.  Dal  1 gennaio  2003  il  minimo  garantito  provinciale,  come
ridefinito a norma del comma 1, e' annualmente incrementato in misura
pari  all'aumento  percentuale  del  volume di gioco raccolto in ogni
provincia nell'anno precedente.
  3.  Sono  fatti  salvi  i  minimi garantiti contrattuali di importo
inferiore  a  quello  di  cui  al  comma 2, per i quali continuano ad
applicarsi  le  norme  di  rideterminazione  annuale  previste  dalla
convenzione accessiva alla concessione.