Art. 2. 1. A decorrere dall'anno 2002 il corrispettivo dovuto dai concessionari di ogni provincia per la raccolta delle scommesse ippiche a titolo di minimo garantito e' rideterminato nella misura della media del prelievo maturato nell'anno 2001 dai concessionari di ciascuna provincia stessa secondo quanto risulta dal prospetto B. 2. Dal 1 gennaio 2003 il minimo garantito provinciale, come ridefinito a norma del comma 1, e' annualmente incrementato in misura pari all'aumento percentuale del volume di gioco raccolto in ogni provincia nell'anno precedente. 3. Sono fatti salvi i minimi garantiti contrattuali di importo inferiore a quello di cui al comma 2, per i quali continuano ad applicarsi le norme di rideterminazione annuale previste dalla convenzione accessiva alla concessione.