Art. 3.
  1. I concessionari sono tenuti al pagamento delle quote di prelievo
maturate  e  non  versate alla data di entrata in vigore del presente
decreto, maggiorate degli interessi legali, che possono essere pagate
in  unica  soluzione entro il 30 settembre 2002 oppure in due rate di
pari   importo   scadenti   rispettivamente  il  30 settembre  ed  il
15 dicembre  2002, previa prestazione di idonea garanzia per l'intera
somma  rateizzata  che  preveda  l'espressa  clausola del pagamento a
prima  e  semplice  richiesta, ogni eccezione esclusa. La garanzia e'
svincolata  solo  a  seguito  dell'integrale  pagamento  delle  somme
garantite.