Art. 3. 1. I concessionari sono tenuti al pagamento delle quote di prelievo maturate e non versate alla data di entrata in vigore del presente decreto, maggiorate degli interessi legali, che possono essere pagate in unica soluzione entro il 30 settembre 2002 oppure in due rate di pari importo scadenti rispettivamente il 30 settembre ed il 15 dicembre 2002, previa prestazione di idonea garanzia per l'intera somma rateizzata che preveda l'espressa clausola del pagamento a prima e semplice richiesta, ogni eccezione esclusa. La garanzia e' svincolata solo a seguito dell'integrale pagamento delle somme garantite.