Art. 4.
  1. Le somme dovute dai concessionari a titolo di integrazione delle
quote  di  prelievo  maturate  fino  al  raggiungimento degli importi
costituenti  il  minimo  garantito  di  ciascun concessionario stesso
relativamente  agli  anni 2000 e 2001, sono pagate in unica soluzione
entro il 30 settembre 2002, ovvero secondo le seguenti modalita':
    a) il 10% entro il 30 settembre 2002;
    b) il 20% entro il 30 settembre 2003;
    c) il 30% entro il 30 settembre 2004;
    d) il 40% entro il 30 settembre 2005;
previa  prestazione  di idonea garanzia per l'intera somma rateizzata
che  preveda  l'espressa  clausola  del  pagamento a prima e semplice
richiesta  ogni  eccezione  esclusa. La garanzia e' svincolata solo a
seguito dell'integrale pagamento delle somme garantite.