Art. 4. 1. Le somme dovute dai concessionari a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito di ciascun concessionario stesso relativamente agli anni 2000 e 2001, sono pagate in unica soluzione entro il 30 settembre 2002, ovvero secondo le seguenti modalita': a) il 10% entro il 30 settembre 2002; b) il 20% entro il 30 settembre 2003; c) il 30% entro il 30 settembre 2004; d) il 40% entro il 30 settembre 2005; previa prestazione di idonea garanzia per l'intera somma rateizzata che preveda l'espressa clausola del pagamento a prima e semplice richiesta ogni eccezione esclusa. La garanzia e' svincolata solo a seguito dell'integrale pagamento delle somme garantite.