Art. 7.
  1. Il mancato pagamento ovvero il ritardo nel pagamento superiore a
quindici  giorni,  anche di una sola rata, delle somme previste dagli
articoli 3,  4,  5  e  6,  comportano  senz'altro  la  decadenza  dal
beneficio  del  termine, la revoca della concessione, l'incameramento
della garanzia e l'integrale recupero delle somme dovute.