Art. 7. 1. Il mancato pagamento ovvero il ritardo nel pagamento superiore a quindici giorni, anche di una sola rata, delle somme previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6, comportano senz'altro la decadenza dal beneficio del termine, la revoca della concessione, l'incameramento della garanzia e l'integrale recupero delle somme dovute.