Art. 10. Disposizioni finanziarie 1. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate recate dal presente decreto, ad esclusione di quelle provenienti dall'articolo 5, pari a milioni di euro 210,1 per il 2002, 264,7 per il 2003 e 257,6 per il 2004, sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, supplemento ordinario: "6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono destinate prioritariamente al conseguimento della misura del saldo netto da finanziare stabilita dai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria. In quanto eccedenti rispetto agli obiettivi del saldo netto da finanziare di cui al periodo precedente, le eventuali maggiore entrate a legislazione vigente sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale, finalizzate al conseguimento dei valori programmatici fissati al riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria.".