Art. 10.
                      Disposizioni finanziarie

  1.  Per  ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate
recate  dal  presente  decreto,  ad  esclusione di quelle provenienti
dall'articolo  5, pari a milioni di euro 210,1 per il 2002, 264,7 per
il  2003  e  257,6  per il 2004, sono destinate alle finalita' di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Riferimenti normativi:
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  6,  della  legge
28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)",
pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  29 dicembre  2001,  n.  301,
supplemento ordinario:
    "6.  Per  ciascuno  degli  anni  2002,  2003  e 2004, le maggiori
entrate  rispetto  alle  previsioni derivanti dalla normativa vigente
sono  destinate  prioritariamente  al  conseguimento della misura del
saldo  netto  da  finanziare  stabilita  dai commi 1 e 2 del presente
articolo, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti
ed   imprevisti   necessari   per  fronteggiare  calamita'  naturali,
improrogabili  esigenze  connesse  con  la tutela della sicurezza del
Paese,  situazioni  di  emergenza  economico-finanziaria.  In  quanto
eccedenti  rispetto  agli  obiettivi del saldo netto da finanziare di
cui   al   periodo   precedente,   le  eventuali maggiore  entrate  a
legislazione  vigente  sono  destinate  a  misure  di riduzione della
pressione   fiscale,   finalizzate   al   conseguimento   dei  valori
programmatici  fissati  al  riguardo  nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.".