Art. 2.
         Concentrazione del versamento delle imposte dirette
                         in un termine unico

    1.  L'articolo  17  del  ((regolamento  di  cui  al)) decreto del
Presidente  della  Repubblica  7 dicembre 2001, n. 435, e' sostituito
dal seguente:
    "Art.  17.  (Razionalizzazione dei termini di versamento) - 1. Il
versamento  del  saldo  dovuto con riferimento alla dichiarazione dei
redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
da parte delle persone fisiche e delle societa' o associazioni di cui
all'articolo  5  ((del  testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al))  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,  compresa  quella  unificata,  e'  effettuato entro il 20 giugno
dell'anno  di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento
del  saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul
reddito  delle  persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale
sulle  attivita' produttive, compresa quella unificata, e' effettuato
entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del
periodo  d'imposta.  I  soggetti  che in base a disposizioni di legge
approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio,  versano  il  saldo dovuto in base alla dichiarazione
relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella
dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive, compresa quella
unificata,  entro  il  giorno  20  del  mese  successivo  a quello di
approvazione  del  bilancio.  Se  il  bilancio  non  e' approvato nel
termine  stabilito,  in  base  alle  disposizioni  di legge di cui al
precedente  periodo,  il  versamento  e' comunque effettuato entro il
giorno  20  del  mese  successivo  a  quello  di scadenza del termine
stesso.
    2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro
il  trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando
le  somme  da  versare  dello  0,40  per  cento a titolo di interesse
corrispettivo.
    3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai
sensi  della  legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni,
nonche'   quelli   relativi  all'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,  sono  effettuati  in due rate salvo che il versamento da
effettuare  alla  scadenza  della  prima rata non superi euro 103. Il
quaranta per cento dell'acconto dovuto e' versato alla scadenza della
prima  rata  e  il  residuo  importo  alla scadenza della seconda. Il
versamento dell'acconto e' effettuato, rispettivamente:
      a)  per  la  prima rata, nel termine previsto per il versamento
del  saldo  dovuto  in  base  alla  dichiarazione  relativa  all'anno
d'imposta precedente;
      b)  per  la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di
quella  dovuta  dai  soggetti  all'imposta  sul reddito delle persone
giuridiche  e all'imposta regionale sulle attivita' produttive il cui
periodo  d'imposta  non coincide con l'anno solare, che effettuano il
versamento  di  tale  rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese
dello stesso periodo d'imposta".

Riferimenti normativi:
    -  Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435, recante "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la
semplificazione  e  razionalizzazione  di  adempimenti tributari", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2001, n. 292.