Art. 3. Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici 1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui alla lettera a) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ivi compresi quelli previsti dal decreto del Ministro della salute 4 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e' ridotto, ((fino al 31 dicembre 2002)), del 5 per cento al netto dell'IVA. 2. Sono esclusi dalla riduzione del prezzo di cui al comma 1 i medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante ((nonche' i medicinali da DNA ricombinante inseriti nell'allegato 2 al decreto del Ministro della sanita' 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2001, e i farmaci il cui prezzo di vendita al pubblico e' inferiore a cinque euro.)) 3. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, e' consentito di organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti all'estero per l'anno 2002 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, nella misura massima del 50 per cento di quelli notificati al Ministero della salute nell'anno 2001 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo 12. 4. La spesa delle imprese farmaceutiche per la organizzazione, partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni ((di cui al comma 3)) per l'esercizio 2002 non potra' eccedere il 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il medesimo fine nell'esercizio 2001. 5. Per le imprese farmaceutiche di nuova costituzione le stesse spese non potranno comunque eccedere ((l'8 per cento)) del fatturato annuo. 6. Il rapporto percentuale tra il fatturato globale dell'anno 2002 e la differenza tra la spesa sostenuta dalla singola impresa farmaceutica per la organizzazione, la partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni ((di cui al comma 3)) per l'anno 2002 e la stessa spesa relativa all'anno 2001, comportera', a decorrere dal 1 gennaio 2003, la riduzione percentuale di pari entita' del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui al comma 1. 7. Sono precluse la organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni o riunioni eccedenti la percentuale di cui al comma 3, fatti salvi quelli gia' regolarmente notificati o autorizzati dal Ministro della salute alla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della "protezione complementare" pari ((a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1 gennaio 2004)), fino al completo allineamento alla normativa europea. Le aziende che intendono produrre specialita' farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo. 8-bis. ((E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti dai certificati complementari di protezione di cui all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, nonche' all'articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dall'articolo 1 della citata legge n. 349 del 1991, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero delle attivita' produttive, una procedura per il rilascio di licenze volontarie a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.)) 8-ter. ((Le licenze di cui al comma 8-bis sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale dei relativi principi attivi sia scaduta, ivi compreso l'eventuale certificato complementare di protezione, e in conformita' alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.)) 8-quater. ((Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, sentiti i settori interessati, definisce i criteri di funzionamento della procedura di cui al comma 8-bis.)) 9. A partire dal 1 gennaio 2003 le confezioni dei farmaci, ((ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539)), debbono riportare sulle confezioni e sulle istruzioni, nonche' nelle forme consentite di pubblicita', ((dopo l'indicazione del marchio)), la sigla classificativa internazionale corrispondente alla denominazione comune internazionale cosiddetta "anatomico-terapeutico-chimica" (ATC), seguita dal corrispondente nome chimico del prodotto. La denominazione commerciale - se presente - deve essere stampata al di sotto di sigla e della denominazione chimica in corpo ((uguale a quello)) del nome chimico; sino ad esaurimento delle scorte e' consentita la vendita di confezioni che riportino la sola denominazione commerciale solo se confezionate prima del 1 novembre 2002. 9-bis. ((Il collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere segnala periodicamente al direttore generale dell'azienda, al presidente della regione e al Ministero dell'economia e delle finanze gli eventuali scostamenti della spesa effettuata rispetto ai livelli programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica. Il direttore generale dell'azienda da' comunicazione dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti.)) 9-ter. ((Le deliberazioni della Commissione unica del farmaco concernenti riclassificazione dei farmaci ovvero nuove ammissioni alla rimborsabilita', con effetto dal 1 giugno 2002, sono approvate con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al decreto e' allegata una relazione tecnica, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto gli effetti finanziari dello stesso. In particolare la relazione tecnica attesta che dalle deliberazioni non derivano oneri maggiori rispetto ai livelli di spesa programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica nonche', in particolare, rispetto a quelli definiti nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. I decreti di approvazione sono trasmessi alla Corte dei conti per la relativa registrazione.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, supplemento ordinario: "10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialita' medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi: a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche; b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico; c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b).". - Il decreto 4 dicembre 2001 del Ministero della salute - Commissione unica del farmaco -, recante "Riclassificazione dei medicinali ai sensi della legge 16 novembre 2001, n. 405, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002. - Si riporta il testo dell'allegato 2 al decreto del Ministero della sanita' 22 dicembre 2000 recante "Revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2001 - Supplemento Ordinario n. 4: "ALLEGATO 2 Elenco dei medicinali per i quali, previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, e' prevista la possibilita' di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche. Criterio di inclusione: quando la complessita' clinica e gestionale della patologia trattata preveda un periodico ricorso alla struttura. ===================================================================== Tipologia dei pazienti | Principi attivi |Piano terapeutico ===================================================================== Pazienti affetti da: | | --------------------------------------------------------------------- |Buserelina, Leuprorelina,| |Goserelina, Triptorelina | malattie neoplastiche | Tretinoina | --------------------------------------------------------------------- malattie ematologiche | Mesna | --------------------------------------------------------------------- |Filgrastim, Lenograstim, | malattie endocrinologiche| Molgramostim | si --------------------------------------------------------------------- | Octreotide, Lanreotide, | insufficienza renale | Somatropina | cronica in trattamento | Eritropoietina alfa e | dialitico | beta, Sevelamer | --------------------------------------------------------------------- | Interferoni, Lamivudina | malattie epatiche | Gonadorelina | --------------------------------------------------------------------- Pazienti affetti da | | narcolessia | Modafinil | si --------------------------------------------------------------------- Pazienti affetti da | Ganciclovir, Foscarnet, | immunodepressione | Pentamidina | si --------------------------------------------------------------------- | Metadone, Naltrexone, | Pazienti seguiti dai SERT| Buprenorfina* | no --------------------------------------------------------------------- Pazienti seguiti dai | | centri Trapianto | Tacrolimus | si --------------------------------------------------------------------- Pazienti seguiti da | | centri per la fibrosi | | cistica | Dornase alfa | si --------------------------------------------------------------------- Pazienti seguiti da | | centri per la talassemia | Deferoxamina | si --------------------------------------------------------------------- | cl inibitore, Complesso | | protrombinico umano, | | Complesso protrombinico | | antiemofilico umano | |attivato, Desmopressina, | | Fattore VII di | | coagulazione nat., | | Fattore VIII di | |coagulazione nat. e ric.,| | Fattore IX di | |coagulazione nat. e ric.,| |Fibrinogeno umano liof., | Pazienti seguiti da | Immunoglobulina anti-D | centri ematologici | (rh) | si --------------------------------------------------------------------- Pazienti seguiti da | | servizi psichiatrici e di| Clozapina Olanzapina | igiene mentale | Risperidone, Quetiapina | si --------------------------------------------------------------------- | Follitropina alfa | | ricombinante, | Pazienti seguiti da | Follitropina beta | centri per la cura |Ricombinante, Menotropina| dell'infertilita' | Urofollitropina | si Per i medicinali a base di Didanosina, Zidovudina, Zalcitabina permane la possibilita' di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche fino all'entrata in vigore del decreto di riclassificazione di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto (entro il 1 giugno 2001). Una revisione periodica della lista sara' orientata a comprendere i farmaci innovativi per i quali la distribuzione da parte delle strutture pubbliche per un periodo di tempo determinato e' finalizzata ad una migliore definizione del profilo beneficio-rischio. (*): I medicinali a base di Buprenorfina indicati nella "terapia sostitutiva nella dipendenza da oppiacei all'interno di un trattamento medico, sociale e psicologico restano classificati in classe H fino all'entrata in vigore del decreto di riclassificazione di cui all'art. 2 comma 4 del presente decreto (entro 1 giugno 2001).". - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, recante "Attuazione della direttiva n. 92/28/CEE concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, supplemento ordinario: "Art. 12 (Convegni o congressi riguardanti i medicinali). 1. Ogni impresa farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali che organizzi o contribuisca a realizzare, mediante finanziamenti anche indiretti, in Italia o all'estero un congresso, un convegno o una riunione su tematiche comunque attinenti all'impiego di medicinali, deve trasmettere al competente ufficio del Ministero della sanita', almeno sessanta giorni prima della data dell'inizio del congresso o incontro, una comunicazione, con firma autenticata, contenente i seguenti elementi: a) propria denominazione o ragione sociale, codice fiscale e sede; b) sede e data della manifestazione; c) destinatari dell'iniziativa; d) oggetto della tematica trattata e correlazione esistente fra questa e i medicinali di cui l'impresa e' titolare; e) qualificazione professionale e scientifica dei relatori; f) preventivo analitico delle spese; quando l'impresa si limiti a fornire un contributo agli organizzatori, devono essere indicati l'entita' e le modalita' dello stesso, nonche' eventuali diritti o facolta' concessi dagli organizzatori come corrispettivo. 2. Per le riunioni di non piu' di dieci medici organizzate direttamente dall'impresa farmaceutica, la comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire al Ministero della sanita' almeno quindici giorni prima della data di svolgimento. 3. Quando alla realizzazione di uno stesso congresso, convegno o riunione contribuiscono piu' imprese farmaceutiche, le comunicazioni di cui al comma 1 devono pervenire congiuntamente, per il tramite degli organizzatori, con un prospetto riepilogativo delle imprese partecipanti. Le comunicazioni inviate in difformita' da quanto stabilito dal presente comma sono prive di efficacia. 4. Le manifestazioni di cui ai commi 1 e 2 devono attenersi a criteri di stretta natura tecnica ed essere orientate allo sviluppo delle conoscenze nei settori della chimica, tecnica farmaceutica, biochimica, fisiologia, patologia e clinica. E' vietata la partecipazione di imprese farmaceutiche a convegni o riunioni di carattere sindacale. 5. Nell'ambito delle manifestazioni di cui ai commi 1 e 2, eventuali oneri per spese di viaggio o per ospitalita' devono essere limitati agli operatori del settore qualificati e non possono essere estesi ad eventuali accompagnatori. Detti oneri non possono riguardare medici generici. L'ospitalita' non puo', inoltre, eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l'inizio del congresso e le dodici ore successive alla conclusione del medesimo, ne' presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalita' tecnico-scientifiche della manifestazione. 6. L'impresa farmaceutica puo' realizzare o contribuire a realizzare il congresso, il convegno o la riunione se, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 o, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, non oltre cinque giorni prima della data della riunione, il Ministero della sanita' non comunica la propria motivata opposizione. 7. Per le manifestazioni che si svolgono all'estero e per quelle che comportano, per l'impresa farmaceutica, un onere superiore a cinquanta milioni, l'impresa stessa deve ottenere espressa autorizzazione dal Ministero della sanita', il quale adotta le proprie determinazioni entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. Nelle ipotesi disciplinate dal presente comma la comunicazione predetta deve essere redatta in carta legale ed essere corredata dell'attestazione del pagamento, ai sensi dell'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dell'importo di lire tremilioni. 8. Le somme di cui al comma 7 dovranno affluire all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanita' relativi alla pubblicazione del bollettino d'informazione sui farmaci del Ministero stesso e ad altre iniziative ministeriali in materia di informazione degli operatori sanitari e di farmacovigilanza. 9. In ogni caso, in seno al congresso o al convegno, o collateralmente allo stesso, non puo' essere effettuata alcuna forma di distribuzione o esposizione di campioni medicinali o di materiale illustrativo di farmaci, ad eccezione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, approvato dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, degli atti congressuali e di lavori scientifici, purche' integrali e regolarmente depositati presso il Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 8, comma 1. Limitatamente ai congressi internazionali, e' consentita la divulgazione, nelle lingue originali, di materiale informativo conforme alle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale rilasciate in altri paesi, purche' medici provenienti da questi ultimi risultino presenti alla manifestazione. 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai congressi, convegni e riunioni di farmacisti su tematiche comunque attinenti ai medicinali. 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai congressi, convegni e riunioni che si svolgono in data successiva al 30 giugno 1993.". - Il Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio del 18 giugno 1992 sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Comunita' europee 2 luglio 1992, n. 182, ed e' entrato in vigore il 2 gennaio 1993. - Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, recante "Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 1991, n. 258: "Art. 1 (Rilascio del certificato di protezione brevettale). - 1. Dopo l'art. 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' aggiunto il seguente: "Art. 4-bis. - 1. I titolari di un brevetto per invenzione industriale, che ha effetti in Italia e ha per oggetto un medicamento, un prodotto che entra nella composizione di un medicamento, una utilizzazione di un prodotto come medicamento o un procedimento per la sua fabbricazione, possono ottenere un certificato complementare di protezione dopo aver ottenuto la registrazione ai fini dell'immissione in commercio del medicamento stesso rilasciata ai sensi dell'art. 162 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'art. 4 della legge 1 maggio 1941, n. 422. 2. La domanda di certificato complementare di protezione deve essere presentata dal titolare del brevetto all'Ufficio centrale brevetti entro e non oltre centottanta giorni dalla data del decreto ministeriale con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio di cui al comma 1 e, comunque, almeno centottanta giorni prima della scadenza del brevetto. Se la prima autorizzazione all'immissione in commercio di cui al comma 1 e' concessa prima del rilascio del relativo brevetto, la domanda di certificato complementare di protezione deve essere presentata entro e non oltre sei mesi a decorrere dalla data del rilascio del brevetto. La domanda deve essere depositata direttamente all'Ufficio centrale brevetti e deve contenere le indicazioni e la documentazione di cui al regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. L'Ufficio centrale brevetti, verificata la regolarita' della domanda e della relativa documentazione, provvede al rilascio del certificato complementare di protezione o ne motiva il rifiuto entro e non oltre la scadenza del brevetto. Contro il rifiuto puo' essere fatto ricorso alla commissione di cui all'art. 71. L'Ufficio centrale brevetti e' tenuto a rendere noti, mediante la pubblicazione di un bollettino mensile, i medicamenti per i quali e' stato chiesto il rilascio o e' stato rilasciato il certificato complementare di protezione e il relativo brevetto a cui e' stato fatto riferimento per l'ottenimento di detto certificato. Tale bollettino deve essere reso disponibile al pubblico entro il mese successivo al mese durante il quale le domande sono state depositate e i certificati sono stati concessi. 4. Al certificato complementare di protezione e alle domande per il suo ottenimento si applica il regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto e delle domande di brevetto. Il certificato complementare di protezione produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce limitatamente alla parte o alle parti di esso relative al medicamento oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 5. Gli effetti del certificato complementare di protezione decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento. La durata del certificato complementare di protezione non puo' in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale. Se la domanda di certificato complementare di protezione e' stata presentata nei termini stabiliti e resa nota mediante il bollettino mensile e alla scadenza del brevetto non e' ancora stato concesso il certificato complementare di protezione, alla domanda si attribuiscono provvisoriamente gli stessi effetti del certificato complementare di protezione. I diritti esclusivi considerati dal comma 4 vengono conferiti con la concessione del certificato complementare di protezione .". "Art. 4 (Disposizioni transitorie). - 1. I titolari di brevetti o domande di brevetto, relativi a medicamenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia gia' stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio, possono presentare domanda per ottenere il certificato complementare di protezione di cui all'art. 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, aggiunto dall'art. 1 della presente legge. 2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del brevetto.". - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante "Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1939, n. 189: "Art. 4-bis. - 1. I titolari di un brevetto per invenzione industriale, che ha effetti in Italia e ha per oggetto un medicamento, un prodotto che entra nella composizione di un medicamento, una utilizzazione di un prodotto come medicamento o un procedimento per la sua fabbricazione, possono ottenere un certificato complementare di protezione dopo aver ottenuto la registrazione ai fini dell'immissione in commercio del medicamento stesso rilasciata ai sensi dell'art. 162 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'art. 4 della legge 1 maggio 1941, n. 422. 2. La domanda di certificato complementare di protezione deve essere presentata dal titolare del brevetto all'Ufficio centrale brevetti entro e non oltre centottanta giorni dalla data del decreto ministeriale con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio di cui al comma 1 e, comunque, almeno centottanta giorni prima della scadenza del brevetto. Se la prima autorizzazione all'immissione in commercio di cui al comma 1 e' concessa prima del rilascio del relativo brevetto, la domanda di certificato complementare di protezione deve essere presentata entro e non oltre sei mesi a decorrere dalla data del rilascio del brevetto. La domanda deve essere depositata direttamente all'Ufficio centrale brevetti e deve contenere le indicazioni e la documentazione di cui al regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. L'Ufficio centrale brevetti, verificata la regolarita' della domanda e della relativa documentazione, provvede al rilascio del certificato complementare di protezione o ne motiva il rifiuto entro e non oltre la scadenza del brevetto. Contro il rifiuto puo' essere fatto ricorso alla commissione di cui all'art. 71. L'Ufficio centrale brevetti e' tenuto a rendere noti, mediante la pubblicazione di un bollettino mensile, i medicamenti per i quali e' stato chiesto il rilascio o e' stato rilasciato il certificato complementare di protezione e il relativo brevetto a cui e' stato fatto riferimento per l'ottenimento di detto certificato. Tale bollettino deve essere reso disponibile al pubblico entro il mese successivo al mese durante il quale le domande sono state depositate e i certificati sono stati concessi. 4. Al certificato complementare di protezione e alle domande per il suo ottenimento si applica il regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto e delle domande di brevetto. Il certificato complementare di protezione produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce limitatamente alla parte o alle parti di esso relative al medicamento oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 5. Gli effetti del certificato complementare di protezione decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento. La durata del certificato complementare di protezione non puo' in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale. Se la domanda di certificato complementare di protezione e' stata presentata nei termini stabiliti e resa nota mediante il bollettino mensile e alla scadenza del brevetto non e' ancora stato concesso il certificato complementare di protezione, alla domanda si attribuiscono provvisoriamente gli stessi effetti del certificato complementare di protezione. I diritti esclusivi considerati dal comma 4 vengono conferiti con la concessione del certificato complementare di protezione.". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, recante "Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso umano", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, supplemento ordinario: "1. I medicinali non soggetti a prescrizione medica di cui all'art. 2, lettera a), sono i medicinali che non rispondono ai criteri indicati negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nell'ambito di questi, si definiscono medicinali da banco o di automedicazione i medicinali che, per la loro composizione e il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento e, se necessario, con il consiglio del farmacista.". - Per il testo dell'Accordo 8 agosto 2001 tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recante "Integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto 2000 (repertorio atti 1004) e il 22 marzo 2001 (repertorio atti 1210) in materia sanitaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre, si rinvia alle note all'art. 4-bis.