Art. 3.
               Razionalizzazione del sistema dei costi
                      dei prodotti farmaceutici

  1.  Il  prezzo  di  vendita  al pubblico dei medicinali di cui alla
lettera  a)  dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n.  537,  ivi compresi quelli previsti dal decreto del Ministro della
salute  4 dicembre  2001,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 33
dell'8 febbraio 2002, e' ridotto, ((fino al 31 dicembre 2002)), del 5
per cento al netto dell'IVA.
  2.  Sono  esclusi  dalla  riduzione  del prezzo di cui al comma 1 i
medicinali  emoderivati  estrattivi e da DNA ricombinante ((nonche' i
medicinali  da  DNA  ricombinante inseriti nell'allegato 2 al decreto
del   Ministro   della   sanita'  22 dicembre  2000,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 7 del 10 gennaio
2001, e i farmaci il cui prezzo di vendita al pubblico e' inferiore a
cinque euro.))
  3.   Alle   imprese   farmaceutiche   titolari  dell'autorizzazione
all'immissione   in   commercio   di  medicinali,  e'  consentito  di
organizzare  o  contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche
indiretti  all'estero  per l'anno 2002 congressi, convegni o riunioni
ai  sensi  dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 541, nella misura massima del 50 per cento di quelli notificati al
Ministero  della  salute  nell'anno  2001  o autorizzati ai sensi del
comma 7 del citato articolo 12.
  4.  La  spesa  delle  imprese  farmaceutiche per la organizzazione,
partecipazione  e  il  finanziamento  anche  indiretto  di  convegni,
congressi,  seminari o riunioni ((di cui al comma 3)) per l'esercizio
2002  non  potra'  eccedere  il  50 per cento delle spese sostenute e
documentate per il medesimo fine nell'esercizio 2001.
  5.  Per  le  imprese  farmaceutiche di nuova costituzione le stesse
spese  non potranno comunque eccedere ((l'8 per cento)) del fatturato
annuo.
  6.  Il rapporto percentuale tra il fatturato globale dell'anno 2002
e  la  differenza  tra  la  spesa  sostenuta  dalla  singola  impresa
farmaceutica   per   la   organizzazione,   la  partecipazione  e  il
finanziamento  anche  indiretto  di  convegni,  congressi, seminari o
riunioni  ((di  cui  al  comma  3)) per l'anno 2002 e la stessa spesa
relativa  all'anno 2001, comportera', a decorrere dal 1 gennaio 2003,
la  riduzione  percentuale  di  pari entita' del prezzo di vendita al
pubblico dei medicinali di cui al comma 1.
  7. Sono precluse la organizzazione e la partecipazione a congressi,
convegni o riunioni eccedenti la percentuale di cui al comma 3, fatti
salvi  quelli gia' regolarmente notificati o autorizzati dal Ministro
della salute alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  8.  Al  fine di adeguare progressivamente la durata della copertura
brevettuale   complementare   a   quella   prevista  dalla  normativa
comunitaria  le  disposizioni  di  cui alla legge 19 ottobre 1991, n.
349,  ed  al  regolamento  (CEE)  n.  1768/1992  del  Consiglio,  del
18 giugno  1992,  trovano  attuazione  attraverso una riduzione della
"protezione  complementare" pari ((a sei mesi per ogni anno solare, a
decorrere  dal  1 gennaio  2004)), fino al completo allineamento alla
normativa  europea.  Le  aziende  che  intendono produrre specialita'
farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare
la  procedura  di  registrazione del prodotto contenente il principio
attivo  in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura
brevettuale complementare del principio attivo.
  8-bis.  ((E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre per
l'esportazione  principi attivi coperti dai certificati complementari
di  protezione  di cui all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n.
349,  nonche' all'articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n.
1127,  introdotto dall'articolo 1 della citata legge n. 349 del 1991,
di  avviare  con  i  titolari  dei  certificati  suddetti,  presso il
Ministero  delle  attivita' produttive, una procedura per il rilascio
di   licenze   volontarie   a   titolo  oneroso  nel  rispetto  della
legislazione vigente in materia.))
  8-ter.  ((Le  licenze  di  cui  al comma 8-bis sono comunque valide
unicamente  per  l'esportazione  verso  Paesi nei quali la protezione
brevettuale  dei  relativi  principi attivi sia scaduta, ivi compreso
l'eventuale certificato complementare di protezione, e in conformita'
alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.))
  8-quater.  ((Entro  quarantacinque  giorni dalla data di entrata in
vigore  della  legge di conversione del presente decreto, il Ministro
delle  attivita' produttive, sentiti i settori interessati, definisce
i criteri di funzionamento della procedura di cui al comma 8-bis.))
  9.  A  partire  dal  1 gennaio 2003 le confezioni dei farmaci, ((ad
esclusione  di  quelli  di  cui  all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n.  539)),  debbono  riportare sulle
confezioni  e  sulle  istruzioni,  nonche'  nelle forme consentite di
pubblicita',   ((dopo   l'indicazione   del   marchio)),   la   sigla
classificativa   internazionale   corrispondente  alla  denominazione
comune   internazionale   cosiddetta  "anatomico-terapeutico-chimica"
(ATC),  seguita  dal  corrispondente  nome  chimico  del prodotto. La
denominazione  commerciale - se presente - deve essere stampata al di
sotto  di  sigla  e  della  denominazione chimica in corpo ((uguale a
quello))  del  nome  chimico;  sino  ad  esaurimento  delle scorte e'
consentita   la   vendita   di   confezioni  che  riportino  la  sola
denominazione  commerciale  solo se confezionate prima del 1 novembre
2002.
  9-bis.  ((Il  collegio  sindacale  delle  aziende sanitarie e delle
aziende  ospedaliere  segnala  periodicamente  al  direttore generale
dell'azienda,   al   presidente   della   regione   e   al  Ministero
dell'economia  e  delle finanze gli eventuali scostamenti della spesa
effettuata  rispetto  ai  livelli programmati nei documenti contabili
vigenti  di  finanza pubblica. Il direttore generale dell'azienda da'
comunicazione  dei  provvedimenti adottati per assicurare il rispetto
dei limiti di spesa previsti.))
  9-ter.  ((Le  deliberazioni  della  Commissione  unica  del farmaco
concernenti  riclassificazione  dei  farmaci  ovvero nuove ammissioni
alla  rimborsabilita',  con effetto dal 1 giugno 2002, sono approvate
con   decreto  del  Ministro  della  salute,  sentita  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Al decreto e' allegata una relazione
tecnica,  verificata  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto
gli  effetti  finanziari  dello  stesso.  In particolare la relazione
tecnica  attesta  che dalle deliberazioni non derivano oneri maggiori
rispetto  ai  livelli  di  spesa  programmati nei documenti contabili
vigenti  di  finanza  pubblica  nonche',  in  particolare, rispetto a
quelli definiti nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome
dell'8 agosto  2001,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del
6 settembre 2001. I decreti di approvazione sono trasmessi alla Corte
dei conti per la relativa registrazione.))

Riferimenti normativi:
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8,  comma  10,  della legge
24 dicembre  1993,  n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza
pubblica",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n.
303, supplemento ordinario:
    "10.  Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco
di  cui  all'art.  7  del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
procede  alla  riclassificazione  delle  specialita' medicinali e dei
preparati   galenici  di  cui  al  comma  9  del  presente  articolo,
collocando i medesimi in una delle seguenti classi:
      a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
      b) farmaci,  diversi  da  quelli  di  cui  alla  lettera a), di
rilevante interesse terapeutico;
      c) altri  farmaci  privi  delle  caratteristiche  indicate alle
lettere a) e b).".
    -  Il  decreto  4 dicembre  2001  del  Ministero  della  salute -
Commissione  unica  del  farmaco  -,  recante  "Riclassificazione dei
medicinali  ai  sensi  della  legge  16 novembre  2001,  n.  405,  di
conversione,  con  modifiche, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347",  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio
2002.
    -  Si  riporta  il testo dell'allegato 2 al decreto del Ministero
della   sanita'   22 dicembre  2000  recante  "Revisione  delle  note
riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei
medicinali  e successive modificazioni", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2001 - Supplemento Ordinario n. 4:

                                                          "ALLEGATO 2
    Elenco  dei medicinali per i quali, previa eventuale prescrizione
su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari
o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  e'  prevista  la  possibilita'  di
distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche.
    Criterio   di   inclusione:  quando  la  complessita'  clinica  e
gestionale della patologia trattata preveda un periodico ricorso alla
struttura.

=====================================================================
 Tipologia dei pazienti  |     Principi attivi     |Piano terapeutico
=====================================================================
  Pazienti affetti da:   |                         |
---------------------------------------------------------------------
                         |Buserelina, Leuprorelina,|
                         |Goserelina, Triptorelina |
  malattie neoplastiche  |       Tretinoina        |
---------------------------------------------------------------------
  malattie ematologiche  |          Mesna          |
---------------------------------------------------------------------
                         |Filgrastim, Lenograstim, |
malattie endocrinologiche|      Molgramostim       |       si
---------------------------------------------------------------------
                         | Octreotide, Lanreotide, |
  insufficienza renale   |       Somatropina       |
 cronica in trattamento  |  Eritropoietina alfa e  |
        dialitico        |     beta, Sevelamer     |
---------------------------------------------------------------------
                         | Interferoni, Lamivudina |
    malattie epatiche    |      Gonadorelina       |
---------------------------------------------------------------------
   Pazienti affetti da   |                         |
       narcolessia       |        Modafinil        |       si
---------------------------------------------------------------------
   Pazienti affetti da   | Ganciclovir, Foscarnet, |
    immunodepressione    |       Pentamidina       |       si
---------------------------------------------------------------------
                         |  Metadone, Naltrexone,  |
Pazienti seguiti dai SERT|      Buprenorfina*      |       no
---------------------------------------------------------------------
  Pazienti seguiti dai   |                         |
    centri Trapianto     |       Tacrolimus        |       si
---------------------------------------------------------------------
   Pazienti seguiti da   |                         |
  centri per la fibrosi  |                         |
         cistica         |      Dornase alfa       |       si
---------------------------------------------------------------------
   Pazienti seguiti da   |                         |
centri per la talassemia |      Deferoxamina       |       si
---------------------------------------------------------------------
                         | cl inibitore, Complesso |
                         |  protrombinico umano,   |
                         | Complesso protrombinico |
                         |   antiemofilico umano   |
                         |attivato, Desmopressina, |
                         |     Fattore VII di      |
                         |   coagulazione nat.,    |
                         |     Fattore VIII di     |
                         |coagulazione nat. e ric.,|
                         |      Fattore IX di      |
                         |coagulazione nat. e ric.,|
                         |Fibrinogeno umano liof., |
   Pazienti seguiti da   | Immunoglobulina anti-D  |
   centri ematologici    |          (rh)           |       si
---------------------------------------------------------------------
   Pazienti seguiti da   |                         |
servizi psichiatrici e di|  Clozapina Olanzapina   |
     igiene mentale      | Risperidone, Quetiapina |       si
---------------------------------------------------------------------
                         |    Follitropina alfa    |
                         |      ricombinante,      |
   Pazienti seguiti da   |    Follitropina beta    |
   centri per la cura    |Ricombinante, Menotropina|
    dell'infertilita'    |     Urofollitropina     |       si

    Per  i  medicinali  a base di Didanosina, Zidovudina, Zalcitabina
permane la possibilita' di distribuzione diretta anche da parte delle
strutture  pubbliche  fino  all'entrata  in  vigore  del  decreto  di
riclassificazione  di  cui  all'art.  2, comma 2 del presente decreto
(entro il 1 giugno 2001).
    Una revisione periodica della lista sara' orientata a comprendere
i  farmaci  innovativi  per  i  quali la distribuzione da parte delle
strutture   pubbliche   per   un  periodo  di  tempo  determinato  e'
finalizzata    ad    una    migliore    definizione    del    profilo
beneficio-rischio.
    (*):  I medicinali a base di Buprenorfina indicati nella "terapia
sostitutiva   nella   dipendenza   da   oppiacei  all'interno  di  un
trattamento  medico,  sociale  e  psicologico restano classificati in
classe  H fino all'entrata in vigore del decreto di riclassificazione
di  cui  all'art.  2  comma  4  del  presente decreto (entro 1 giugno
2001).".
    - Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  del  decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  541,  recante  "Attuazione della direttiva n.
92/28/CEE  concernente  la pubblicita' dei medicinali per uso umano",
pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   11 gennaio  1993,  n.  7,
supplemento ordinario:
      "Art.  12  (Convegni  o congressi riguardanti i medicinali). 1.
Ogni impresa farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione
in commercio di medicinali che organizzi o contribuisca a realizzare,
mediante  finanziamenti  anche  indiretti,  in Italia o all'estero un
congresso, un convegno o una riunione su tematiche comunque attinenti
all'impiego di medicinali, deve trasmettere al competente ufficio del
Ministero  della  sanita',  almeno  sessanta  giorni prima della data
dell'inizio  del  congresso  o incontro, una comunicazione, con firma
autenticata, contenente i seguenti elementi:
      a) propria  denominazione  o  ragione sociale, codice fiscale e
sede;
      b) sede e data della manifestazione;
      c) destinatari dell'iniziativa;
      d) oggetto della tematica trattata e correlazione esistente fra
questa e i medicinali di cui l'impresa e' titolare;
      e) qualificazione professionale e scientifica dei relatori;
      f) preventivo analitico delle spese; quando l'impresa si limiti
a  fornire  un  contributo agli organizzatori, devono essere indicati
l'entita'  e  le  modalita' dello stesso, nonche' eventuali diritti o
facolta' concessi dagli organizzatori come corrispettivo.
    2.  Per  le  riunioni  di  non  piu'  di dieci medici organizzate
direttamente  dall'impresa  farmaceutica,  la comunicazione di cui al
comma 1  deve  pervenire  al  Ministero della sanita' almeno quindici
giorni prima della data di svolgimento.
    3.  Quando alla realizzazione di uno stesso congresso, convegno o
riunione  contribuiscono piu' imprese farmaceutiche, le comunicazioni
di  cui  al  comma  1 devono pervenire congiuntamente, per il tramite
degli  organizzatori,  con  un  prospetto riepilogativo delle imprese
partecipanti.  Le  comunicazioni  inviate  in  difformita'  da quanto
stabilito dal presente comma sono prive di efficacia.
    4.  Le  manifestazioni  di  cui ai commi 1 e 2 devono attenersi a
criteri  di  stretta natura tecnica ed essere orientate allo sviluppo
delle  conoscenze  nei  settori  della chimica, tecnica farmaceutica,
biochimica,   fisiologia,   patologia   e   clinica.  E'  vietata  la
partecipazione  di  imprese  farmaceutiche  a  convegni o riunioni di
carattere sindacale.
    5.  Nell'ambito  delle  manifestazioni  di  cui  ai  commi 1 e 2,
eventuali  oneri per spese di viaggio o per ospitalita' devono essere
limitati  agli operatori del settore qualificati e non possono essere
estesi   ad   eventuali   accompagnatori.  Detti  oneri  non  possono
riguardare medici generici. L'ospitalita' non puo', inoltre, eccedere
il  periodo  di  tempo compreso tra le dodici ore precedenti l'inizio
del  congresso  e  le  dodici  ore  successive  alla  conclusione del
medesimo,  ne'  presentare  caratteristiche  tali  da prevalere sulle
finalita' tecnico-scientifiche della manifestazione.
    6.   L'impresa  farmaceutica  puo'  realizzare  o  contribuire  a
realizzare  il  congresso,  il  convegno  o  la  riunione  se,  entro
quarantacinque  giorni  dalla  comunicazione  di  cui  al  comma 1 o,
nell'ipotesi  disciplinata dal comma 2, non oltre cinque giorni prima
della data della riunione, il Ministero della sanita' non comunica la
propria motivata opposizione.
    7.  Per le manifestazioni che si svolgono all'estero e per quelle
che  comportano,  per  l'impresa  farmaceutica,  un onere superiore a
cinquanta   milioni,   l'impresa   stessa   deve   ottenere  espressa
autorizzazione  dal  Ministero  della  sanita',  il  quale  adotta le
proprie    determinazioni    entro    quarantacinque   giorni   dalla
comunicazione  di  cui  al  comma  1.  Nelle ipotesi disciplinate dal
presente comma la comunicazione predetta deve essere redatta in carta
legale  ed essere corredata dell'attestazione del pagamento, ai sensi
dell'art.  5,  comma  12,  della  legge  29 dicembre  1990,  n.  407,
dell'importo di lire tremilioni.
    8.  Le  somme di cui al comma 7 dovranno affluire all'entrata del
bilancio  dello  Stato per la successiva riassegnazione ai competenti
capitoli  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della sanita'
relativi alla pubblicazione del bollettino d'informazione sui farmaci
del Ministero stesso e ad altre iniziative ministeriali in materia di
informazione degli operatori sanitari e di farmacovigilanza.
    9.  In  ogni  caso,  in  seno  al  congresso  o  al  convegno,  o
collateralmente  allo stesso, non puo' essere effettuata alcuna forma
di  distribuzione o esposizione di campioni medicinali o di materiale
illustrativo   di   farmaci,   ad   eccezione   del  riassunto  delle
caratteristiche  del  prodotto, approvato dal Ministero della sanita'
ai  sensi  dell'art.  9,  comma 5,  del decreto legislativo 29 maggio
1991,  n.  178,  degli  atti  congressuali  e  di lavori scientifici,
purche' integrali e regolarmente depositati presso il Ministero della
sanita'  ai  sensi  dell'art.  8, comma 1. Limitatamente ai congressi
internazionali,   e'   consentita   la   divulgazione,  nelle  lingue
originali,  di  materiale  informativo  conforme  alle autorizzazioni
all'immissione in commercio del medicinale rilasciate in altri paesi,
purche'  medici  provenienti da questi ultimi risultino presenti alla
manifestazione.
    10.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
congressi,  convegni  e  riunioni di farmacisti su tematiche comunque
attinenti ai medicinali.
    11.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  ai
congressi,  convegni e riunioni che si svolgono in data successiva al
30 giugno 1993.".
    -  Il  Regolamento  (CEE)  n. 1768/92 del Consiglio del 18 giugno
1992  sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per
i  medicinali,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  Comunita'
europee  2 luglio  1992, n. 182, ed e' entrato in vigore il 2 gennaio
1993.
    - Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 della legge 19 ottobre
1991, n. 349, recante "Disposizioni per il rilascio di un certificato
complementare   di   protezione   per  i  medicamenti  o  i  relativi
componenti, oggetto di brevetto", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 novembre 1991, n. 258:
    "Art.  1  (Rilascio  del  certificato  di protezione brevettale).
- 1. Dopo  l'art.  4  del  regio  decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e'
aggiunto il seguente:
    "Art.  4-bis.  -  1.  I  titolari  di  un brevetto per invenzione
industriale,   che   ha  effetti  in  Italia  e  ha  per  oggetto  un
medicamento,   un   prodotto  che  entra  nella  composizione  di  un
medicamento,  una  utilizzazione di un prodotto come medicamento o un
procedimento   per   la   sua   fabbricazione,  possono  ottenere  un
certificato   complementare  di  protezione  dopo  aver  ottenuto  la
registrazione  ai  fini  dell'immissione in commercio del medicamento
stesso  rilasciata ai sensi dell'art. 162 del testo unico delle leggi
sanitarie  approvato  con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come
sostituito dall'art. 4 della legge 1 maggio 1941, n. 422.
    2.  La  domanda  di  certificato complementare di protezione deve
essere  presentata  dal  titolare  del  brevetto all'Ufficio centrale
brevetti  entro e non oltre centottanta giorni dalla data del decreto
ministeriale   con   cui   viene  concessa  la  prima  autorizzazione
all'immissione  in  commercio  di  cui al comma 1 e, comunque, almeno
centottanta  giorni  prima  della  scadenza del brevetto. Se la prima
autorizzazione  all'immissione  in  commercio  di  cui  al comma 1 e'
concessa  prima  del  rilascio  del  relativo brevetto, la domanda di
certificato  complementare di protezione deve essere presentata entro
e  non  oltre  sei  mesi  a  decorrere  dalla  data  del rilascio del
brevetto.  La domanda deve essere depositata direttamente all'Ufficio
centrale brevetti e deve contenere le indicazioni e la documentazione
di  cui  al  regio  decreto  5 febbraio  1940,  n.  244, e successive
modificazioni ed integrazioni.
    3.  L'Ufficio  centrale brevetti, verificata la regolarita' della
domanda  e  della  relativa  documentazione, provvede al rilascio del
certificato  complementare di protezione o ne motiva il rifiuto entro
e  non  oltre la scadenza del brevetto. Contro il rifiuto puo' essere
fatto ricorso alla commissione di cui all'art. 71. L'Ufficio centrale
brevetti  e'  tenuto  a rendere noti, mediante la pubblicazione di un
bollettino  mensile,  i  medicamenti  per i quali e' stato chiesto il
rilascio  o  e'  stato  rilasciato  il  certificato  complementare di
protezione  e  il  relativo brevetto a cui e' stato fatto riferimento
per  l'ottenimento  di detto certificato. Tale bollettino deve essere
reso disponibile al pubblico entro il mese successivo al mese durante
il  quale le domande sono state depositate e i certificati sono stati
concessi.
    4.  Al certificato complementare di protezione e alle domande per
il  suo  ottenimento  si  applica il regime giuridico, con gli stessi
diritti  esclusivi  ed  obblighi,  del  brevetto  e  delle domande di
brevetto.  Il  certificato  complementare  di  protezione produce gli
stessi  effetti del brevetto al quale si riferisce limitatamente alla
parte   o   alle  parti  di  esso  relative  al  medicamento  oggetto
dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
    5.  Gli  effetti  del  certificato  complementare  di  protezione
decorrono  dal  momento  in cui il brevetto perviene al termine della
sua  durata  legale  e  si  estendono  per una durata pari al periodo
intercorso  tra  la data del deposito della domanda del brevetto e la
data  del  decreto  con  cui  viene  concessa la prima autorizzazione
all'immissione   in   commercio   del   medicamento.  La  durata  del
certificato  complementare di protezione non puo' in ogni caso essere
superiore  a  diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto
perviene  al  termine  della  sua  durata  legale.  Se  la domanda di
certificato  complementare  di  protezione  e'  stata  presentata nei
termini  stabiliti  e resa nota mediante il bollettino mensile e alla
scadenza  del  brevetto  non  e' ancora stato concesso il certificato
complementare   di   protezione,   alla   domanda   si  attribuiscono
provvisoriamente  gli stessi effetti del certificato complementare di
protezione.  I  diritti  esclusivi  considerati  dal  comma 4 vengono
conferiti   con  la  concessione  del  certificato  complementare  di
protezione .".
    "Art. 4 (Disposizioni transitorie). - 1. I titolari di brevetti o
domande  di brevetto, relativi a medicamenti per i quali alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  sia  gia' stata concessa
l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  possono  presentare
domanda  per  ottenere  il certificato complementare di protezione di
cui  all'art.  4-bis  del  regio  decreto  29 giugno  1939,  n. 1127,
aggiunto dall'art. 1 della presente legge.
    2.  La  domanda  di  cui  al comma 1 deve essere presentata entro
centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge  e  comunque  almeno  centottanta  giorni  prima  della data di
scadenza del brevetto.".
    - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del regio decreto 29 giugno
1939,  n.  1127,  recante  "Testo  delle  disposizioni legislative in
materia  di  brevetti  per  invenzioni industriali", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1939, n. 189:
    "Art.  4-bis.  -  1.  I  titolari  di  un brevetto per invenzione
industriale,   che   ha  effetti  in  Italia  e  ha  per  oggetto  un
medicamento,   un   prodotto  che  entra  nella  composizione  di  un
medicamento,  una  utilizzazione di un prodotto come medicamento o un
procedimento   per   la   sua   fabbricazione,  possono  ottenere  un
certificato   complementare  di  protezione  dopo  aver  ottenuto  la
registrazione  ai  fini  dell'immissione in commercio del medicamento
stesso  rilasciata ai sensi dell'art. 162 del testo unico delle leggi
sanitarie  approvato  con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come
sostituito dall'art. 4 della legge 1 maggio 1941, n. 422.
    2.  La  domanda  di  certificato complementare di protezione deve
essere  presentata  dal  titolare  del  brevetto all'Ufficio centrale
brevetti  entro e non oltre centottanta giorni dalla data del decreto
ministeriale   con   cui   viene  concessa  la  prima  autorizzazione
all'immissione  in  commercio  di  cui al comma 1 e, comunque, almeno
centottanta  giorni  prima  della  scadenza del brevetto. Se la prima
autorizzazione  all'immissione  in  commercio  di  cui  al comma 1 e'
concessa  prima  del  rilascio  del  relativo brevetto, la domanda di
certificato  complementare di protezione deve essere presentata entro
e  non  oltre  sei  mesi  a  decorrere  dalla  data  del rilascio del
brevetto.  La domanda deve essere depositata direttamente all'Ufficio
centrale brevetti e deve contenere le indicazioni e la documentazione
di  cui  al  regio  decreto  5 febbraio  1940,  n.  244, e successive
modificazioni ed integrazioni.
    3.  L'Ufficio  centrale brevetti, verificata la regolarita' della
domanda  e  della  relativa  documentazione, provvede al rilascio del
certificato  complementare di protezione o ne motiva il rifiuto entro
e  non  oltre la scadenza del brevetto. Contro il rifiuto puo' essere
fatto ricorso alla commissione di cui all'art. 71. L'Ufficio centrale
brevetti  e'  tenuto  a rendere noti, mediante la pubblicazione di un
bollettino  mensile,  i  medicamenti  per i quali e' stato chiesto il
rilascio  o  e'  stato  rilasciato  il  certificato  complementare di
protezione  e  il  relativo brevetto a cui e' stato fatto riferimento
per  l'ottenimento  di detto certificato. Tale bollettino deve essere
reso disponibile al pubblico entro il mese successivo al mese durante
il  quale le domande sono state depositate e i certificati sono stati
concessi.
    4.  Al certificato complementare di protezione e alle domande per
il  suo  ottenimento  si  applica il regime giuridico, con gli stessi
diritti  esclusivi  ed  obblighi,  del  brevetto  e  delle domande di
brevetto.  Il  certificato  complementare  di  protezione produce gli
stessi  effetti del brevetto al quale si riferisce limitatamente alla
parte   o   alle  parti  di  esso  relative  al  medicamento  oggetto
dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
    5.  Gli  effetti  del  certificato  complementare  di  protezione
decorrono  dal  momento  in cui il brevetto perviene al termine della
sua  durata  legale  e  si  estendono  per una durata pari al periodo
intercorso  tra  la data del deposito della domanda del brevetto e la
data  del  decreto  con  cui  viene  concessa la prima autorizzazione
all'immissione   in   commercio   del   medicamento.  La  durata  del
certificato  complementare di protezione non puo' in ogni caso essere
superiore  a  diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto
perviene  al  termine  della  sua  durata  legale.  Se  la domanda di
certificato  complementare  di  protezione  e'  stata  presentata nei
termini  stabiliti  e resa nota mediante il bollettino mensile e alla
scadenza  del  brevetto  non  e' ancora stato concesso il certificato
complementare   di   protezione,   alla   domanda   si  attribuiscono
provvisoriamente  gli stessi effetti del certificato complementare di
protezione.  I  diritti  esclusivi  considerati  dal  comma 4 vengono
conferiti   con  la  concessione  del  certificato  complementare  di
protezione.".
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma  1,  del  decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n.  539,  recante  "Attuazione della
direttiva  92/26/CEE  riguardante  la classificazione nella fornitura
dei  medicinali  per  uso umano", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 gennaio 1993, n. 7, supplemento ordinario:
    "1.  I  medicinali  non  soggetti  a  prescrizione  medica di cui
all'art.  2,  lettera  a),  sono  i  medicinali che non rispondono ai
criteri indicati negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nell'ambito di
questi,  si  definiscono  medicinali  da banco o di automedicazione i
medicinali  che,  per  la  loro  composizione  e  il  loro  obiettivo
terapeutico,  sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza
intervento  di  un  medico  per  la  diagnosi,  la  prescrizione o la
sorveglianza  nel  corso  del  trattamento  e,  se necessario, con il
consiglio del farmacista.".
    -  Per il testo dell'Accordo 8 agosto 2001 tra Governo, regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e Bolzano recante "Integrazioni e
modifiche  agli  accordi  sanciti  il  3 agosto 2000 (repertorio atti
1004)   e   il  22 marzo  2001  (repertorio  atti  1210)  in  materia
sanitaria",   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  n.  207  del
6 settembre, si rinvia alle note all'art. 4-bis.