Art. 4-bis.
                 Finanziamento della spesa sanitaria

  1.    ((Alla   definitiva   copertura   delle maggiori   occorrenze
finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2000 e 2001
si  fa  fronte,  in  conformita'  all'accordo  tra Governo, regioni e
province autonome sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, come segue:
    a) quanto a Euro 1.394.433.627,55 per l'anno 2000 e quanto a Euro
3.412.747.189,18  per  l'anno  2001  con  oneri a carico del bilancio
dello Stato;
    b)  per  l'importo  residuo,  con  oneri a carico delle regioni e
delle  province  autonome,  che  vi  provvedono  con  propri mezzi di
bilancio,  inclusi, limitatamente all'anno 2000, quelli eventualmente
derivanti da operazioni di indebitamento.
  2.  Per  le ulteriori specifiche esigenze del Policlinico Umberto I
di Roma, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio:
    a)  l'importo  di  Euro  156.486.440,42  a  titolo di acconto del
disavanzo  provvisorio registrato in sede di accertamento della massa
attiva  e  passiva  relativa  alla gestione liquidatoria dell'azienda
universitaria  Policlinico Umberto I a tutto il 31 dicembre 1999, che
residua  dopo  l'assegnazione della quota parte di risorse attribuite
alla regione Lazio, ai sensi del decreto di cui all'articolo 1, comma
2,  del  decreto-legge  19 febbraio  2001,  n.  17,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129;
    b)  l'importo  di  Euro  205.033.388,94  a  titolo di ripiano dei
disavanzi  dell'azienda  ospedaliera  Policlinico  Umberto I, per gli
anni 2000 e 2001, in conformita' all'accordo di cui al comma 1.
  3.  Le  regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le province
autonome  di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro
disavanzi  ai  sensi  della  normativa  vigente.  Non  si  applica il
disposto  di  cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
1989,  n.  65,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155.
  4.  Le  disponibilita' finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite
tra le regioni:
    a)  per  l'anno 2000, secondo i criteri utilizzati per il riparto
del Fondo sanitario nazionale per il medesimo anno;
    b) per l'anno 2001, secondo la proposta delle regioni di cui alla
riunione  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 gennaio
2002.
  5.  I  presidenti  delle  regioni  Sicilia e Sardegna comunicano ai
Ministeri  della  salute e dell'economia e delle finanze le quote del
finanziamento della spesa sanitaria posta a proprio carico nonche' la
completa utilizzazione di dette quote.
  6. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato:
    a)  ad  erogare  alle  regioni,  a  titolo di acconto delle somme
spettanti  ai sensi del comma 4 per il ripiano dei disavanzi di parte
corrente degli anni 2000 e 2001, gli importi indicati rispettivamente
nelle  colonne 3 e 4 della tabella A allegata al presente decreto; la
liquida-zione   del   saldo  per  l'anno  2000  e'  subordinata  alla
comunicazione  da  parte  dei  presidenti delle regioni dell'avvenuta
assunzione  dei  provvedimenti a copertura della quota di ripiano del
residuo   disavanzo   posta  a  loro  carico;  per  l'anno  2001,  e'
subordinata   al   rispetto   degli  impegni  indicati  al  punto  19
dell'accordo di cui al comma 1;
    b) ad erogare alla regione Lazio, a titolo di acconto delle somme
spettanti,  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  a),  per  la parziale
copertura  del  disavanzo  a  tutto  il  31 dicembre  1999, l'importo
indicato  nella  colonna  6  della  tabella  A  allegata  al presente
decreto;  il  saldo e' erogato sulla base del definitivo accertamento
della  massa  attiva e passiva dell'azienda universitaria Policlinico
Umberto I da parte del commissario liquidatore;
    c) ad erogare alla regione Lazio l'intero importo di cui al comma
2,  lettera  b), indicato nella colonna 7 della tabella A allegata al
presente  decreto,  a  titolo  di  ripiano dei disavanzi dell'azienda
ospedaliera Policlinico Umberto I per gli anni 2000 e 2001.
  7.  Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di
una  regione  un  importo  superiore  a quello spettante ai sensi del
comma  4, l'eccedenza e' posta in detrazione in occasione del riparto
del  Fondo  sanitario  nazionale  a  qualunque  titolo spettante alle
regioni  e  contestualmente riassegnata a favore delle regioni per le
finalita' del presente decreto.
  8.  Alla  copertura  degli  oneri  a  carico  dello Stato derivanti
dall'attuazione  dei  commi  da  1  a  7,  pari  a  complessivi  Euro
5.168.700.646,09, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della  salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  9.  I residui crediti dei cessati enti ospedalieri, accertati dalle
regioni  e  dalle  province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'art. 10, comma 1, e dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge
19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre  1987,  n. 456, restano acquisiti ai bilanci delle aziende
sanitarie  in  cui  sono  confluiti  i predetti enti ospedalieri, per
essere  utilizzati  per spese d'investimento. Le somme assegnate alle
regioni  e  alle  province  autonome  di Trento e di Bolzano ai sensi
dell'articolo 10,  comma 2, del citato decreto-legge n. 382 del 1987,
rimaste inutilizzate, sono dalle medesime regioni e province autonome
destinate alle spese d'investimento delle aziende sanitarie. Le somme
assegnate  alle  unita'  sanitarie  locali  ai sensi dell'articolo 4,
comma  1,  del  decreto-legge  25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   27 marzo   1985,   n.  103,  rimaste
inutilizzate,  restano  acquisite  alle  gestioni  liquidatorie delle
soppresse unita' sanitarie locali.
  10.  Per  le  attivita'  di  valutazione, in relazione alle risorse
definite,  dei  fattori scientifici, tecnologici edeconomici relativi
alla  definizione  e  all'aggiornamento  dei  livelli  essenziali  di
assistenza  e  delle  prestazioni in essi contenute, e' istituita una
apposita commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute
e   composta   da  quattordici  esperti  titolari  e  da  altrettanti
supplenti,  di cui un titolare ed un supplente designati dal Ministro
dell'economia   e  delle  finanze  e  sette  titolari  e  altrettanti
supplenti  designati  dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle  province  autonome di Trento e di Bolzano. La commissione, che
puo'  articolarsi  in  sottocommissioni,  dura  in carica tre anni; i
componenti  possono  essere  confermati  una sola volta. Su richiesta
della maggioranza  dei  componenti,  alle  riunioni della commissione
possono  essere invitati, per fornire le proprie valutazioni, esperti
esterni  competenti  nelle  specifiche  materie  di  volta  in  volta
trattate.  Alle  riunioni  della commissione partecipano il direttore
della  competente  direzione  generale  del  Ministero  della salute,
presso  la quale e' incardinata la segreteria dell'organo collegiale,
e  il  direttore  dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Alle
deliberazioni  della  commissione  e'  data attuazione con decreto di
natura  non  regolamentare del Ministro della salute, di concerto con
il  Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere alla Corte
dei conti per la relativa registrazione.))

Riferimenti normativi:
    -  Si  riporta  il  testo dell'Accordo 8 agosto 2001 tra Governo,
regioni   e   le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  recante
"Integrazioni  e  modifiche  agli  accordi  sanciti  il 3 agosto 2000
(repertorio  atti  1004) e il 22 marzo 2001 (repertorio atti 1210) in
materia sanitaria", gia' citato nelle note all'art. 3:

"LA  CONFERENZA  PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
             LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

    Visto  l'art.  2,  comma  1,  lettera b), del decreto legislativo
28 agosto  1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di
promuovere  e sancire accordi secondo quanto disposto dall'art. 4 del
medesimo decreto;
    Visto  l'art.  4,  comma 1, del predetto decreto legislativo, nel
quale  si  prevede  che,  in  questa  Conferenza,  Governo, regioni e
province   autonome,   in   attuazione   del   principio   di   leale
collaborazione,  possano  concludere  accordi  al  fine di coordinare
l'esercizio  di  rispettive  competenze  per  svolgere  attivita'  di
interesse comune;
    Visto  l'accordo del 22 marzo 2001 tra i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della sanita' e le regioni
e  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano in materia di spesa
sanitaria,  sancito da questa Conferenza il 3 agosto 2000 (repertorio
atti 1004);
    Visto  l'accordo  tra i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  della  sanita'  e  le  regioni e province
autonome  di  Trento e di Bolzano in materia, che integra il predetto
accordo sancito da questa Conferenza il 3 agosto 2000;
    Vista  la  proposta  di  integrazioni  e  modifiche al richiamato
accordo trasmessa il 3 agosto u.s. dal Ministro dell'economia e delle
finanze;
    Visto  lo  schema di accordo predisposto a seguito delle riunioni
del   7 agosto   u.s.  e  dell'8 agosto  2001,  presso  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  nonche', da ultimo, nel corso della
seduta;
    Considerato  che, nell'odierna seduta, i presidenti delle regioni
hanno  reso  alcune dichiarazioni a verbale e presentato un documento
relativo alle misure di contenimento per la spesa farmaceutica;
    Considerato  altresi'  che,  nel  corso della medesima seduta, il
Ministro  dell'economia  e delle finanze ha dichiarato di condividere
sia  le  dichiarazioni  a  verbale  avanzate  dalle  regioni  che  le
richieste avanzate in materia di spesa farmaceutica;
    Acquisito  l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
province  autonome,  espresso  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 2, del
richiamato decreto legislativo;
    Sancisce  il  seguente  accordo  tra  Governo, regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati:
    Considerato  che  si  e' verificata una costante sottostima delle
risorse  pubbliche  destinate al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale,  con  una  crescita  della spesa sanitaria superiore al 7%
annuo  e  altresi'  che, nell'anno 2001, e' proseguita la persistente
divaricazione  tra  costi previsti per l'erogazione delle prestazioni
sanitarie  con  oneri  a  carico  del  Servizio sanitario nazionale e
l'effettiva  spesa,  con  conseguente  superamento dei limiti fissati
nell'accordo   del  3 agosto  2000  tra  Stato,  regioni  e  province
autonome;
    Considerata   inoltre   la   persistente  incertezza  riguardante
l'individuazione dei livelli essenziali di assistenza e la necessita'
che gli stessi vengano quanto prima definiti;
    Considerata  la  necessita'  di  definire  un  quadro  stabile di
evoluzione  delle  risorse  pubbliche  destinate al finanziamento del
Servizio  sanitario  nazionale,  che,  tenendo  conto  degli  impegni
assunti   con   il  patto  di  stabilita'  e  crescita,  consenta  di
migliorarne l'efficienza razionalizzando i costi;
    Governo,  regioni  e  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
convengono,  nel  rivedere l'accordo sancito il 3 agosto 2000, quanto
segue:
    Il presente accordo dirime definitivamente qualsiasi controversia
relativa  all'accordo  del  3 agosto  2000 per le responsabilita' del
Governo e delle regioni circa la congruita' delle risorse finanziarie
statali  relative  all'anno  2001, convenendo che eventuali ulteriori
eccedenze di spesa resteranno a carico dei bilanci regionali;
    Allo  scopo  di  rendere  realistica  l'entita' dei finanziamenti
statali,  eliminando  gli inconvenienti derivanti da sottostime delle
esigenze  finanziarie  e  conferire  stabilita' alla spesa in un arco
almeno   triennale,   nell'ambito  delle  compatibilita'  di  finanza
pubblica e nel quadro di un rinnovato patto di stabilita' interno, e'
incrementata  la  quantificazione  delle  risorse previste per l'anno
2001  a  chiusura  definitiva  tra  Governo  e  regioni della partita
finanziaria  e  sulla  base  del principio della corrispondenza delle
risorse alle responsabilita'. Le regioni, da parte loro, si impegnano
a  far fronte alle eventuali ulteriori esigenze finanziarie con mezzi
propri,  ai  sensi  del successivo punto 2. In ogni caso, adotteranno
tutte  le iniziative possibili per la corretta ed efficiente gestione
del servizio, al fine di contenere le spese nell'ambito delle risorse
disponibili;
    Secondo  quanto  sopra  convenuto,  si intendono, con il presente
accordo,  definitivamente risolte tutte le questioni inerenti tutti i
disavanzi del settore sanita' al 31 dicembre 2001;
    Con successivo accordo, da sancirsi in questa Conferenza, saranno
definiti  i  livelli  essenziali  di  assistenza prima che gli stessi
vengano  adottati  dal  Governo con un provvedimento formale entro il
30 novembre  2001,  d'intesa  con questa Conferenza, a stralcio delle
procedure  di  approvazione  del  Piano  sanitario nazionale previste
dalle norme vigenti in materia;
    Si  conviene  pertanto  che la validita' del presente accordo sia
subordinata  all'attuazione  di  quanto sopra convenuto relativamente
all'adozione del nuovi livelli essenziali di assistenza;
    Governo,  regioni  e  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
convengono, inoltre, quanto segue:
    1.  Il Governo si impegna ad incrementare il concorso dello Stato
al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2001 con
riferimento  ad  un livello di spesa pari a lire 138.000 miliardi, in
caso  di emersione di disavanzi rispetto alla nuova somma determinata
in  questa sede, le regioni, al verificarsi delle condizioni previste
dal  presente  accordo  assumono  a proprio carico la copertura degli
oneri  relativi,  facendo  ricorso  alle  misure di cui al successivo
punto  2,  ai  sensi  dell'art.  83, comma 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
    2.  L'incremento  delle risorse finanziarie a carico del bilancio
dello  Stato  avverra'  a  condizione che le regioni abbiano adottato
misure  di  anticipazione di verifica degli andamenti della spesa del
2001,  ai  sensi  dell'art.  83  della legge n. 388 del 2000, abbiano
aderito  alle  convenzioni  in  tema  di  acquisti di beni e servizi,
restando inteso che la spesa eccedente non potra' essere finanziata a
carico  dello  Stato, abbiano adempiuto agli obblighi informativi sul
monitoraggio  della spesa, si adeguino alle prescrizioni del patto di
stabilita'   interno,  abbiano  sottoscritto  l'impegno  a  mantenere
l'erogazione  delle  prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di
assistenza,  si  impegnino  a mantenere la stabilita' della gestione,
applicando  direttamente  misure di contenimento della spesa stessa -
che  potranno  riguardare  l'introduzione  di  strumenti di controllo
della domanda, la riduzione della spesa sanitaria o in altri settori,
ovvero  l'applicazione  di un'addizionale regionale all'IRPEF o altri
strumenti  fiscali  previsti  dalla  normativa  vigente, nella misura
necessaria  a  coprire l'incremento di spesa - e abbiano fatto fronte
alla  quantificazione dei maggiori oneri a loro carico, indicandone i
mezzi di copertura.
    3. Scopo della revisione dell'accordo del 3 agosto 2000 e' quello
di  definire regole compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica
e  con il patto di stabilita' e crescita sottoscritto in sede europea
per  la  determinazione  senza  sottostime  del  livello  della spesa
sanitaria  a  cui  concorre  lo  Stato:  a  tal fine, concordano che,
compatibilmente  con  le  condizioni  di  finanza  pubblica  e con il
miglioramento    qualitativo    e    quantitativo    del    servizio,
tendenzialmente  il rapporto tra finanziamento del Servizio sanitario
nazionale   e   PIL   debba   attestarsi,  entro  un  arco  temporale
ragionevole,  ad  un  valore  del  6  per  cento, comprese le entrate
proprie   quantificate   nella   misura   corrispondente  all'importo
considerato  per  la  determinazione  della  copertura del fabbisogno
finanziario del 2001.
    4.  Tenendo  conto dell'esigenza di dare stabilita' e certezza al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e della necessita' di
adeguare  il  finanziamento  del  medesimo servizio per il 2001 e gli
anni   successivi,   anche  in  considerazione  della maggiore  spesa
realizzatasi  e  prevedibile  nei medesimi esercizi, come conseguenza
dei  recenti  provvedimenti  nazionali,  preliminare alla definizione
dell'entita' delle risorse e' l'individuazione delle responsabilita',
attribuibili  alle  regioni  o allo Stato, degli sfondamenti relativi
all'anno  2001  dei  limiti di spesa cosi' come definiti nel predetto
accordo  e  successivamente  nella  legge finanziaria per il 2001. La
definizione   della   quota  di  eccesso  di  spesa  imputabile  alla
responsabilita'  di ciascuno dei due livelli per l'anno 2001 consente
di  definire  il  nuovo livello spesa sanitaria cui concorre lo Stato
per l'anno medesimo, che resta definito come "anno zero" nel rapporto
tra  Stato  e regioni per la prefissione dell'entita' complessiva dei
finanziamenti a carico dello Stato.
    5.  Tenuto  conto  dei  risultati dei tavoli di monitoraggio, del
livello  di  responsabilita'  di  Stato  e  regioni  relativamente al
superamento  dei  limiti  di  spesa  prefissati  per  l'anno 2001, si
stabilisce   che   lo  Stato  integrera'  il  finanziamento  definito
nell'accordo  del  3 agosto  2000,  e successivamente integrato nella
legge  finanziaria  per  il  2001,  fino ad un totale di lire 138.000
miliardi.  Resta  in ogni caso salva la possibilita' di modificare il
paniere  di  imposte  da  cui  provengono  le  risorse  destinate  al
finanziamento delle regioni.
    6.  In  tale  prospettiva,  con l'obiettivo di una evoluzione dei
finanziamenti  che mantenga un quadro stabile nel tempo, e' definito,
per  il  triennio  2002-2004,  il  quadro  finanziario complessivo ed
esaustivo  delle risorse statali utilizzabili per finanziare la spesa
sanitaria   pubblica,   che   si  basa  sulla  quota,  per  il  2001,
incrementata,  di anno in anno, in relazione all'andamento del P.I.L.
cosi'  come  previsto  nel  DPEF  2002-2006.  Si conviene pertanto di
determinare  la  disponibilita'  complessiva  ed  onnicomprensiva  di
risorse   da   destinare  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale  per  gli  anni dal 2002 al 2004 nelle seguenti somme: lire
144.376  miliardi  per  l'anno 2002, lire 150.122 miliardi per l'anno
2003  e lire 155.871 miliardi per l'anno 2004. Si conviene inoltre di
destinare  una quota aggiuntiva rispettivamente pari a 2.000 miliardi
per  l'anno  2002  e per l'anno 2003 e 1.500 miliardi per l'anno 2004
quali  risorse  specificamente  destinate alle finalita' espresse nei
successivi punti 16 e 17.
    7.  Per  quanto  riguarda  specificamente l'anno 2000 si conviene
che, a fronte del maggior fabbisogno evidenziato dalle regioni pari a
lire  7.080  miliardi, il Governo si impegna a mettere a disposizione
delle  regioni  stesse, con le procedure di cui alla legge n. 129 del
2001,  subordinatamente  all'adozione  da  parte  delle  regioni  dei
provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico,
una somma sino ad un massimo di lire 2.700 miliardi, anche attraverso
il  ricorso  all'indebitamento.  Il  Governo si impegna ad adottare i
relativi provvedimenti legislativi.
    8.  I  risultati del procedimento di verifica per l'anno 2001, ai
sensi  dell'art.  83,  comma 4, della legge n. 388 del 2000, dovranno
essere  comunicati  al  Ministero dell'economia e delle finanze ed al
Ministero  della  salute  entro  quarantacinque  giorni dalla data di
entrata  in  vigore  dello strumento legislativo di cui al successivo
punto.  Per  gli  anni  successivi  al 2001 tale comunicazione dovra'
essere  effettuata  contestualmente alla conclusione del procedimento
di verifica e comunque non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
    9.  Al  fine  di  consentire  alle  regioni  di mantenere i tetti
prefissati  da verificarsi ogni anno entro il mese di settembre e nel
2001  con  apposita  procedura anticipatrice di quella prevista nella
legge  finanziaria  per  il  2001,  il  Governo  procedera', mediante
appositi  e  separati  strumenti  legislativi di urgenza o con corsia
preferenziale,  all'adozione  di  una  serie  di  misure, indirizzate
principalmente alle seguenti finalita':
      a) la  definizione  di meccanismi di contenimento della spesa e
di monitoraggio delle prescrizioni;
      b) l'attribuzione alle regioni della potesta' autorizzatoria in
materia  di  sperimentazioni  gestionali  ex  art.  9-bis del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502, come modificato dall'art. 10
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
      c) l'attribuzione   alle   regioni   della  piena  potesta'  di
riconoscimento   ai  presidi  ospedalieri  dello  status  di  azienda
ospedaliera,   con  modifica  dell'art.  4  del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502;
      d) l'adeguamento  delle  previsioni  normative  concernenti  la
dotazione  dei  posti  letto  ospedalieri per acuti fissando il nuovo
parametro di riferimento a 4 posti letto per mille abitanti;
      e) la   definizione  di  misure  di  contenimento  della  spesa
farmaceutica.
    Inoltre,   al   fine   di   una   piu'   efficace  ed  efficiente
programmazione  e  gestione  delle risorse umane, anche attraverso un
nuovo  approccio  alla problematica degli incrementi contrattuali, le
parti  si  impegnano  a  dare  indicazioni  al  comitato  di  settore
affinche',  le  risorse finalizzate ai rinnovi, nei limiti previsti e
nell'ambito  delle  risorse  destinate  al  finanziamento della spesa
sanitaria,  vengano  avviate,  di  concerto  con  le parti sociali, a
rinegoziazione su due livelli cosi' riferibili:
      centrale,  per le risorse finalizzate alla tutela del potere di
acquisto del personale dipendente cosi' come definito nell'intesa sul
costo del lavoro del 23 luglio 1993;
      regionale/aziendale,  per le risorse rivolte alla remunerazione
degli   incrementi   di   produttivita'   o   al   raggiungimento  di
progetti-obiettivo,    comprese   le   eventuali maggiori   dotazioni
finanziarie  legate alla crescita economica, nel rispetto dei vincoli
connessi   al  perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica
nazionale e regionale.
    Il  Governo si impegna ad attribuire alle regioni, fermo restando
quanto  gia'  richiamato  nelle  lettere  b) e c) del presente punto,
autonomia nel settore dell'organizzazione della sanita'.
    Dalla combinazione degli effetti di tali misure potranno derivare
per  le  regioni  effetti  di  risparmio o incrementi di entrate, che
potranno  essere  acquisiti  direttamente  nei  bilanci delle regioni
stesse  o  essere  utilizzati  prioritariamente  per il finanziamento
della copertura dei disavanzi della spesa sanitaria;
    10.  Il  Governo si adoperera' per ottenere l'assenso dell'Unione
europea  a  misure  che  prevedano  la non assoggettabilita' all'IVA,
almeno  per  un  triennio sperimentale, dei contratti di fornitura di
servizi   alle   aziende  sanitarie.  L'esito  della  trattativa  non
pregiudica il presente accordo.
    11.   Il  Governo,  intendendo  salvaguardare  il  personale  del
settore,  d'intesa con le regioni e di concerto con le parti sociali,
si  fara'  carico  di  definire strumenti normativi e finanziari, nei
limiti  delle  risorse  disponibili  per  il  settore  stesso, atti a
consentire   la  riqualificazione,  riconversione,  mobilita',  anche
intersettoriale  e/o  intercompartimentale,  delle  risorse umane che
risultassero eventualmente eccedenti a seguito della rideterminazione
della programmazione nelle singole realta' regionali.
    12.  Il  Governo  si  riserva  di introdurre coerentemente con il
patto  di stabilita' possibili modifiche delle norme vigenti (art. 2,
comma  2-sexies,  lettera g), punti 1 e 2, del decreto legislativo n.
502  del  1992)  in materia di anticipazioni di cassa e accensione di
mutui   o  altre  forme  di  indebitamento  da  parte  delle  aziende
sanitarie.
    13.  Il  Governo  si  impegna  ad  emanare,  previa intesa con le
regioni, entro il 31 dicembre 2001, tutti i provvedimenti necessari a
riconfermare  la  piena  riconduzione  delle  attivita' assistenziali
svolte   dalle   aziende   ospedaliere   universitarie   (miste   e/o
policlinici)  alla  programmazione regionale, prevedendo una adeguata
corresponsabilizzazione  finanziaria  delle  universita'  per la loro
parte.  Per  quanto  riguarda l'esigenza espressa dalla regione Lazio
circa  gli  oneri  connessi  ai  policlinici  a  gestione  diretta  -
condivisa  da  altre  regioni  in situazioni similari - il Governo si
impegna  a  definire,  compatibilmente  con  le condizioni di finanza
pubblica,  e previa presentazione di un piano di risanamento da parte
della regione interessata, uno specifico stanziamento pluriennale, il
cui  onere  dovra'  essere coperto con risorse finanziarie aggiuntive
rispetto a quelle riportate nel presente accordo.
    14.   La   soppressione   dei   ticket  sulla  diagnostica  sara'
dilazionata  di  un  anno,  al  fine  di consentire una piu' accurata
valutazione delle implicazioni finanziarie del provvedimento.
    15. Il Governo si impegna ad adottare, entro il 30 novembre 2001,
un  provvedimento  per  la  definizione  dei  livelli  essenziali  di
assistenza,  d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, a stralcio del
piano sanitario nazionale. Governo e regioni concordano che i livelli
siano  definiti  -  ai  sensi  dell'art.  1  del  decreto legislativo
19 giugno  1999,  n.  229  -  e in relazione con le risorse di cui al
punto   6,   Governo  e  regioni  si  impegnano,  in  sede  di  prima
applicazione  dei  nuovi  LEA ad attivare un tavolo di monitoraggio e
verifica,  presso  la  segreteria  della  Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, tra Ministeri della salute e dell'economia e le regioni e le
province  autonome,  con  il  supporto  dell'agenzia  per  i  servizi
sanitari  regionali  -  anche  ad  integrazione  di  quanto  previsto
dall'art. 19-ter del richiamato decreto legislativo n. 229 del 1999 -
sui suddetti livelli effettivamente erogati e sulla corrispondenza ai
volumi di spesa stimati e previsti, articolati per fattori produttivi
e responsabilita' decisionali, al fine di identificare i determinanti
di  tale  andamento  a  garanzia dell'efficienza e dell'efficacia del
Servizio sanitario nazionale.
    Governo e regioni si impegnano inoltre a valutare congiuntamente,
nella  stessa  sede,  gli effetti degli interventi concordati ai fini
del  controllo  della spesa per la farmaceutica, per gli altri beni e
servizi e per il personale.
    Tutto  cio' al fine del conseguimento di una effettiva congruita'
tra   prestazioni   da   garantire  e  risorse  finanziarie  messe  a
disposizione del Servizio sanitario nazionale.
    Il  Governo  si  impegna  ad accompagnare eventuali variazioni in
incremento  dei  livelli  essenziali  di assistenza, decise a livello
centrale, con le necessarie risorse aggiuntive.
    16.  In  base  all'accordo  sui livelli, il riparto delle risorse
verra'  operato  tra  le  regioni,  tenendo conto della necessita' di
addivenire  ad  un riequilibrio tra le regioni medesime in un arco di
tempo   predefinito,  che  tenga  anche  conto  della  necessita'  di
incentivare  i  comportamenti virtuosi, di rimuovere le situazioni di
svantaggio  e  migliorare la qualita' dei servizi. In questo contesto
le regioni si impegnano a rivedere i parametri di ponderazione di cui
all'art. 34 della legge n. 662 del 1996.
    17.  Nell'ambito della somma globalmente definita al punto 6, per
gli  stessi  anni, sono ricomprese risorse per far fronte ai maggiori
oneri  relativi  alle  spese  per  l'esclusivita' di rapporto per gli
ospedali   classificati   religiosi,   gli   IRCCS,   la   componente
universitaria delle aziende miste e dei policlinici.
    18.  Per  le  regioni  Friuli-Venezia  Giulia, Valle d'Aosta e le
province  autonome di Trento e di Bolzano, che attualmente provvedono
con  risorse proprie al finanziamento del loro servizio sanitario, il
Governo si impegna a verificare l'opportunita' di rivedere i rapporti
finanziari  con  lo  Stato,  al  fine  di  pervenire  a finanziamenti
coerenti con le intese raggiunte con le altre regioni.
    19.  Relativamente  all'integrazione  del  finanziamento  statale
riferito  all'anno  2001,  l'ulteriore somma a carico dello Stato, da
definirsi  in sede di legge finanziaria per il 2002, verra' erogata a
condizione che siano rispettati gli impegni di cui ai punti 2 e 15.
    20.  Resta  stabilito  che, addivenendosi all'accordo novativo di
quello del 3 agosto 2000, resta valido il principio dell'attribuzione
della  responsabilita'  degli  sfondamenti  della  spesa  al  livello
istituzionale che li ha provocati.
    21.  Il  Governo  si  impegna  ad  adottare  ogni  provvedimento,
normativo  e/o amministrativo, necessario all'attuazione del presente
accordo,  anche  a  modifica,  integrazione  o  abrogazione  di norme
vigenti incompatibili con quanto convenuto nel presente accordo.".
    - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge
19 febbraio  2001,  n.  17,  recante  "Interventi  per il ripiano dei
disavanzi  del  Servizio  sanitario  nazionale  al  31 dicembre 1999,
nonche'  per  garantire  la  funzionalita' dell'Agenzia per i servizi
sanitari  regionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio
2001,  n.  42,  e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
della   legge  28 marzo  2001,  n.  129,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91:
    "1.  Lo  Stato,  le  regioni e le province autonome provvedono al
ripiano  dei  disavanzi  di  parte  corrente  del  Servizio sanitario
nazionale  alla  data  del 31 dicembre 1994 ed al periodo concernente
gli  anni  1995-1999,  in  conformita'  con l'accordo sancito in data
3 agosto  2000  dalla  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
    2.  Con  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica, di concerto con il Ministro della sanita',
da  emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza
permanente indicata al comma 1, sono stabiliti:
      a) l'importo  del disavanzo residuo, per ciascuna regione, alla
data del 31 dicembre 1994 e l'importo a carico dello Stato;
      b) le  modalita'  di  individuazione  del disavanzo relativo al
periodo  1995-1999,  l'importo a carico dello Stato e le modalita' di
ripartizione dello stesso tra le regioni;
      c) le modalita' di erogazione dell'importo a carico dello Stato
nei limiti delle risorse indicate per ciascun esercizio dal comma 4;
      d) le modalita' di finanziamento del residuo disavanzo;
      e) le   altre  disposizioni  necessarie  per  l'attuazione  del
comma 1.".
    -  Si  riporta  il testo dell'art. 19, comma 1, del decreto-legge
2 marzo  1989,  n.  65,  recante  "Disposizioni in materia di finanza
pubblica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1989, n. 51, e
convertito  in  legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge  26 aprile  1989,  n.  155, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
2 maggio 1989, n. 100:
    "1. L'atto ricognitivo delle spese e delle entrate deliberato dai
comitati  di  gestione  delle  unita'  sanitarie locali ai fini delle
leggi di ripiano dei disavanzi di amministrazione e controfirmato dal
coordinatore   amministrativo  e  dal  presidente  del  collegio  dei
revisori,  che  congiuntamente  ne  attestano  la corrispondenza alle
scritture   e   documentazioni   contabili,  deve  essere  portato  a
conoscenza  dell'assemblea  del  consiglio  comunale o dell'assemblea
della    comunita'   montana   o   dell'assemblea   dell'associazione
intercomunale  competente  e  deve  essere trasmesso, unitamente alla
documentazione  afferente  la  gestione  cui si riferisce il ripiano,
alla  delegazione regionale della Corte dei conti per il controllo di
regolarita'   contabile  di  legittimita'.  La  determinazione  e  le
eventuali  osservazioni della Corte debbono essere allegate agli atti
da inviarsi alla regione.".
    - Si riporta il testo degli articoli 10, commi 1 e 2, e 11, comma
1,  del  decreto-legge  19 settembre  1987,  n.  382, recante "Misure
necessarie per il ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali e
di  altri  enti  che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e
1986   nonche'   per   il  ripianamento  dei  debiti  degli  ex  enti
ospedalieri",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1987,
n.  219  e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo
comma, della legge 29 ottobre 1987, n. 456, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 novembre 1987, n. 260:
    "Art.  10.  - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano,  con  la  collaborazione dei comuni e delle unita' sanitarie
locali,  accertano  l'effettiva consistenza degli ulteriori crediti e
debiti  dei  cessati enti ospedalieri, con la esclusione di quelli di
cui  agli  articoli  8  e  9, e trasmettono al Ministero del tesoro -
Ragioneria  generale  dello Stato, entro trenta giorni dal termine di
cui  al  comma 1 dell'art. 8, apposita dichiarazione sottoscritta dal
presidente  della giunta regionale o provinciale, il cui contenuto e'
stabilito  con  il decreto del Ministro del tesoro previsto al citato
art. 8, comma 2.
    2.  Alla  estinzione delle esposizioni debitorie risultanti dalle
dichiarazioni  di cui al comma 1 provvedono direttamente le regioni e
le  province  autonome  di Trento e di Bolzano con i mezzi finanziari
all'uopo  messi  a disposizione dal Ministero del tesoro nel triennio
1987-1989  mediante  la  utilizzazione  delle somme di cui al comma 3
dell'art. 13. Le modalita' per i trasferimenti delle somme occorrenti
alle  regioni  ed  alle  province  autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi  del  presente  comma saranno indicate nel decreto del Ministro
del tesoro previsto all'art. 8, comma 2.".
    "Art.  11.  -  1.  Tutte  le  somme  derivanti dalla gestione dei
cessati  enti  ospedalieri  che  alla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto  risultino depositate presso le aziende di credito,
ad  esclusione  di  quelle  riservate  alle  attivita' a destinazione
finalizzata, devono essere versate, entro i successivi trenta giorni,
compresi gli interessi maturati fino alla data del versamento stesso,
a  cura delle aziende di credito medesime al conto corrente di cui al
comma  3  dell'art.  13,  con  le modalita' stabilite nel decreto del
Ministro  del  tesoro  di  cui  al comma 2 dell'art. 8. Con le stesse
modalita'  dovranno  essere  versati,  man  mano che si realizzano, i
crediti accertati ai sensi del comma 1 dell'art. 10.".
    -  Si  riporta  il  testo dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge
25 gennaio   1985,   n.   8,   recante   "Ripiano  dei  disavanzi  di
amministrazione  delle  unita' sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e
norme in materia di convenzioni sanitarie", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  28 gennaio  1985,  n.  23,  e  convertito  in  legge,  con
modificazioni,  con  legge  27 marzo  1985,  n. 103, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1985, n. 76:
    "1.  Al  ripiano  del  residuo disavanzo di amministrazione delle
unita'  sanitarie  locali, ivi compresa la quota parte per la quale i
tesorieri  non  hanno  ritenuto  di  esercitare  la  facolta'  di cui
all'art.   26,  legge  27 dicembre  1983,  n.  730,  come  modificato
dall'art. 1 del presente decreto, entro il 14 dicembre 1984, provvede
il Ministero del tesoro all'uopo utilizzando le somme di cui al comma
2  del  successivo  art.  7,  nonche' le disponibilita' eventualmente
risultanti  dopo  la effettuazione delle operazioni di cui all'art. 2
del  presente  decreto.  Dette  disponibilita'  affluiscono  al conto
corrente di cui al comma 2 del richiamato art. 7.".