Art. 5.
                   Adempimenti comunitari iniziali
              a seguito di condanna per aiuti di Stato

  1.  In attuazione della decisione della Commissione delle Comunita'
europee  dell'11 dicembre  2001, relativa al regime di aiuti di Stato
che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, ed in attesa
della  definizione  dei ricorsi promossi contro la medesima decisione
innanzi  alle  autorita'  giudiziarie  dell'Unione europea, il regime
delle  agevolazioni  rese disponibili in favore delle banche in forza
della  legge  23 dicembre  1998,  n.  461, e, conseguentemente, degli
articoli  16,  commi  3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, e 24, comma 1,
del  decreto  legislativo  17 maggio  1999,  n.  153,  e'  sospeso  a
decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  e'  ancora  aperto il termine per la
presentazione   della   relativa   dichiarazione   dei   redditi.  E'
analogamente  sospeso  il  regime di agevolazione reso disponibile in
forza  dell'articolo 27,  comma  2, del citato decreto legislativo n.
153  del  1999,  nella misura in cui la duplice operazione costituita
dall'attribuzione  delle  quote  di  partecipazione al capitale della
Banca   d'Italia   alla   societa'   conferitaria  e  dal  successivo
trasferimento  alla  fondazione  produca  effetti  sul bilancio della
societa'  conferitaria.  I periodi d'imposta per i quali operano tali
sospensioni,  ivi  incluso  il  periodo  di  imposta  2001,  non sono
computati  ai fini della consecutivita' di cui all'articolo 22, comma
1,  del  decreto  legislativo  17 maggio  1999, n. 153. ((Resta fermo
quanto  disposto  dalla  citata  legge n. 461 del 1998 e dal medesimo
decreto  legislativo  n.  153  del  1999,  in  tema di fondazioni, in
ragione  del  loro regime giuridico privatistico, speciale rispetto a
quello  delle  altre  fondazioni,  in  quanto  ordinato  per legge in
funzione:   a)   della  loro  particolare  operativita',  inclusa  la
possibilita'  di  partecipare  al  capitale  della Banca d'Italia; b)
della  struttura  organizzativa,  basata  sulla  previsione di organi
obbligatori   e   su   uno   specifico   regime   di   requisiti   di
professionalita',  di  onorabilita'  e  di  incompatibilita';  c) dei
criteri  obbligatori  di gestione del patrimonio e di dismissione dei
cespiti;  d) della facolta' di emettere titoli di debito convertibili
o  con  opzioni  di  acquisto;  e)  dei vincoli di economicita' della
gestione   e   di   separazione   patrimoniale;  f)  dei  vincoli  di
destinazione  del  reddito,  delle riserve e degli accantonamenti; g)
delle  speciali  norme  in materia di contabilita' e di vigilanza; h)
del criterio secondo cui le norme del codice civile si applicano alle
fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili. La
disposizione  di  cui  al  precedente  periodo  costituisce  norma di
interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.))
  2.  Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate
in  apposita  contabilita'  speciale  di  tesoreria.  Con  successivo
decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' contabili di acquisizione delle relative somme.

Riferimenti normativi:
    -  La  legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante "Delega al Governo
per  il  riordino  della  disciplina civilistica e fiscale degli enti
conferenti,  di  cui  all'art.  11,  comma 1, del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni
di ristrutturazione bancaria", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
7 gennaio 1999, n. 4.
    -  Si  riporta il testo degli articoli 16, commi 3 e 5; 22, comma
1;  23,  comma  1; 24, comma 1 e 27, comma 2, del decreto legislativo
17 maggio  1999,  n.  153,  recante "Disciplina civilistica e fiscale
degli  enti  conferenti  di  cui  all'art.  11,  comma 1, del decreto
legislativo  20 novembre  1990,  n.  356,  e disciplina fiscale delle
operazioni  di  ristrutturazione  bancaria, a norma dell'art. 1 della
legge  23 dicembre 1998, n. 461", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 maggio 1999, n. 125:
     "Art. 16 (Assegnazione). - 1. 2. (Omissis).
    3. Per la Societa' conferitaria, l'assegnazione prevista al comma
1  non  da' luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini
dell'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche ne' a componenti
positive  o  negative  della  base  imponibile  ai  fini dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive; non si applica l'imposta sul
valore  aggiunto.  La  diminuzione  del patrimonio netto prevista dal
comma  2  non  concorre,  in  ogni  caso, alla formazione del reddito
imponibile ai fini delle imposte dirette.
    4. (Omissis).
    5.  Per  le  assegnazioni  previste  al  comma  1  le  imposte di
registro,  ipotecarie  e  catastali  si applicano in misura fissa. Ai
fini  dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili,
le assegnazioni non si considerano atti di alienazione e si applicano
le  disposizioni  degli  articoli  3,  secondo comma, secondo e terzo
periodo,  e  6,  settimo  comma,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
    6. (Omissis).".
    "Art.   22   (Fusioni   e   altre  operazioni  di  concentrazione
strutturale).  -  1.  Il  reddito  complessivo netto dichiarato dalle
banche  risultanti  da  operazioni  di  fusione,  nonche'  da  quelle
beneficiarie  di  operazioni  di  scissione  ovvero  destinatarie  di
conferimenti,  sempre  che  tali  operazioni  abbiano  dato  luogo  a
fenomeni di concentrazione, e' assoggettabile all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche con l'aliquota del 12,5 per cento per cinque
periodi d'imposta consecutivi, a partire da quello nel quale e' stata
perfezionata  l'operazione,  per  la  parte corrispondente agli utili
destinati,  ad  una  speciale riserva denominata con riferimento alla
presente  legge. La tassazione ridotta spetta entro il limite massimo
complessivo   dell'1,2   per   cento  della  differenza  tra:  a)  la
consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche o delle
aziende bancarie che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni
di scissione o di conferimento, e che risultano dai rispettivi ultimi
bilanci  precedenti  alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato
risultante   dall'ultimo  bilancio  della maggiore  banca  o  azienda
bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati
alla  speciale  riserva  non  possono comunque eccedere un quinto del
limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d'imposta.
    2-5.(Omissis).
    Art.  23  (Operazioni di concentrazione non strutturale). - 1. Le
disposizioni  dell'art. 22 si applicano anche alle banche che abbiano
acquisito  la  partecipazione  di  controllo di altra banca, ai sensi
dell'art.  23  del  testo  unico  delle  leggi  in materia bancaria e
creditizia,  approvato  con  decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, nonche', per le operazioni che hanno dato luogo all'aggregazione
di  una  pluralita'  di  banche,  alle  banche  presenti  nel  gruppo
bancario,  di cui all'art. 60 del medesimo decreto legislativo n. 385
del  1993,  nella  qualita'  di  controllate  o  di  controllanti. La
tassazione  ridotta  spetta,  nel  primo  caso,  alla  banca  che  ha
acquisito  la  partecipazione  di  controllo  e,  nel secondo caso, a
ciascuna  banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale
alla  consistenza  complessiva  dei  rispettivi crediti e debiti. Nel
secondo  caso,  la  societa'  controllante,  se  esercente  attivita'
bancaria,  puo' optare, in tutto o in parte, per l'applicazione della
tassazione  ridotta nei suoi confronti; l'opzione va esercitata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del
quale   si   e'   perfezionata   l'operazione   che   ha  dato  luogo
all'aggregazione di una pluralita' di banche e comunicata alle banche
controllate  per  le  eventuali  limitazioni  parziali  o  totali del
beneficio  disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta,
in  entrambi i casi, entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per
cento  della differenza tra a) la consistenza complessiva dei crediti
e dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai
rispettivi  ultimi  bilanci  precedenti  alle operazioni stesse, e b)
l'analogo  aggregato  risultante  dall'ultimo bilancio della maggiore
banca interessata a tali operazioni.
    2. (Omissis).
    Art.  24  (Regime speciale ai fini delle imposte indirette). - 1.
Per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende
poste  in  essere  nell'ambito  di operazioni di ristrutturazione del
settore  bancario  le  imposte di registro, ipotecarie e catastali si
applicano   in   misura   fissa.   Ai   fini   dell'imposta  comunale
sull'incremento  di  valore  degli  immobili,  i  conferimenti  e  le
cessioni  di  aziende  non  si  considerano  atti di alienazione e si
applicano  le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e
terzo  periodo,  e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.".
    "Art.  27  (Partecipazione  al  capitale  della  Banca d'Italia).
- 1. (Omissis).
    2.  Il  trasferimento  delle  quote di partecipazione al capitale
della  Banca  d'Italia  agli  enti  di cui al comma 1 non costituisce
presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche,   dell'imposta   regionale  sulle  attivita'  produttive,
dell'imposta   sul   valore   aggiunto  e  delle  altre  imposte  sui
trasferimenti.
    3.-4. (Omissis).".