Art. 5. Adempimenti comunitari iniziali a seguito di condanna per aiuti di Stato 1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunita' europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, ed in attesa della definizione dei ricorsi promossi contro la medesima decisione innanzi alle autorita' giudiziarie dell'Unione europea, il regime delle agevolazioni rese disponibili in favore delle banche in forza della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e, conseguentemente, degli articoli 16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, e 24, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e' sospeso a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' ancora aperto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. E' analogamente sospeso il regime di agevolazione reso disponibile in forza dell'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, nella misura in cui la duplice operazione costituita dall'attribuzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alla societa' conferitaria e dal successivo trasferimento alla fondazione produca effetti sul bilancio della societa' conferitaria. I periodi d'imposta per i quali operano tali sospensioni, ivi incluso il periodo di imposta 2001, non sono computati ai fini della consecutivita' di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. ((Resta fermo quanto disposto dalla citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999, in tema di fondazioni, in ragione del loro regime giuridico privatistico, speciale rispetto a quello delle altre fondazioni, in quanto ordinato per legge in funzione: a) della loro particolare operativita', inclusa la possibilita' di partecipare al capitale della Banca d'Italia; b) della struttura organizzativa, basata sulla previsione di organi obbligatori e su uno specifico regime di requisiti di professionalita', di onorabilita' e di incompatibilita'; c) dei criteri obbligatori di gestione del patrimonio e di dismissione dei cespiti; d) della facolta' di emettere titoli di debito convertibili o con opzioni di acquisto; e) dei vincoli di economicita' della gestione e di separazione patrimoniale; f) dei vincoli di destinazione del reddito, delle riserve e degli accantonamenti; g) delle speciali norme in materia di contabilita' e di vigilanza; h) del criterio secondo cui le norme del codice civile si applicano alle fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili. La disposizione di cui al precedente periodo costituisce norma di interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.)) 2. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate in apposita contabilita' speciale di tesoreria. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' contabili di acquisizione delle relative somme. Riferimenti normativi: - La legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1999, n. 4. - Si riporta il testo degli articoli 16, commi 3 e 5; 22, comma 1; 23, comma 1; 24, comma 1 e 27, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante "Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1999, n. 125: "Art. 16 (Assegnazione). - 1. 2. (Omissis). 3. Per la Societa' conferitaria, l'assegnazione prevista al comma 1 non da' luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ne' a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; non si applica l'imposta sul valore aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. 4. (Omissis). 5. Per le assegnazioni previste al comma 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le assegnazioni non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. 6. (Omissis).". "Art. 22 (Fusioni e altre operazioni di concentrazione strutturale). - 1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle banche risultanti da operazioni di fusione, nonche' da quelle beneficiarie di operazioni di scissione ovvero destinatarie di conferimenti, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione, e' assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 12,5 per cento per cinque periodi d'imposta consecutivi, a partire da quello nel quale e' stata perfezionata l'operazione, per la parte corrispondente agli utili destinati, ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. La tassazione ridotta spetta entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche o delle aziende bancarie che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di scissione o di conferimento, e che risultano dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca o azienda bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati alla speciale riserva non possono comunque eccedere un quinto del limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d'imposta. 2-5.(Omissis). Art. 23 (Operazioni di concentrazione non strutturale). - 1. Le disposizioni dell'art. 22 si applicano anche alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonche', per le operazioni che hanno dato luogo all'aggregazione di una pluralita' di banche, alle banche presenti nel gruppo bancario, di cui all'art. 60 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, nella qualita' di controllate o di controllanti. La tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale alla consistenza complessiva dei rispettivi crediti e debiti. Nel secondo caso, la societa' controllante, se esercente attivita' bancaria, puo' optare, in tutto o in parte, per l'applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti; l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si e' perfezionata l'operazione che ha dato luogo all'aggregazione di una pluralita' di banche e comunicata alle banche controllate per le eventuali limitazioni parziali o totali del beneficio disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in entrambi i casi, entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca interessata a tali operazioni. 2. (Omissis). Art. 24 (Regime speciale ai fini delle imposte indirette). - 1. Per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende poste in essere nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i conferimenti e le cessioni di aziende non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.". "Art. 27 (Partecipazione al capitale della Banca d'Italia). - 1. (Omissis). 2. Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia agli enti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti. 3.-4. (Omissis).".