Art. 6.
           Progressivo adeguamento ai principi comunitari
          del regime tributario delle societa' cooperative

  1.  L'art.  12  della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica in
ogni caso alla quota degli utili netti annuali destinati alla riserva
minima obbligatoria.
  2.  Le  somme  di  cui all'art. 3, comma 2, lettera b), della legge
3 aprile 2001, n. 142, e all'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre  1973,  n.  601,  destinate  ad  aumento del
capitale  sociale,  non concorrono a formare il reddito imponibile ai
fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei
soci.   Le   stesse  somme,  se  imponibili  al  momento  della  loro
attribuzione,   sono   soggette  ad  imposta  secondo  la  disciplina
dell'art.  7,  comma  3,  della  legge  31 gennaio  1992,  n.  59. Le
disposizioni  del presente comma si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.
  3.  La  ritenuta  prevista  dall'art.  26, comma 5, del decreto del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica in
ogni  caso  a  titolo  d'imposta  sugli  interessi  corrisposti dalle
societa'  cooperative  e loro consorzi ai propri soci persone fisiche
residenti  nel  territorio  dello  Stato,  relativamente  ai prestiti
erogati  alle  condizioni  stabilite  dall'art.  13  del  decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  4.   In  attesa  di  un  piu'  compiuto  riordino  del  trattamento
tributario  delle  societa'  cooperative e loro consorzi, in coerenza
con  la  generale riforma della disciplina delle societa' cooperative
di  cui al titolo VI del libro V del codice civile, per i due periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001:
    a) l'articolo  12  della  legge  16  dicembre 1977, n. 904, salvo
quanto  previsto  dal  comma  1,  si  applica  al  39 per cento della
rimanente  quota  degli  utili  netti  annuali  destinati  a  riserva
indivisibile;
    b) per  le  cooperative  agricole  e  della  piccola pesca e loro
consorzi la quota di cui alla lettera a) e' elevata al 60 per cento;
    c) non  si  applicano  le  disposizioni  di cui agli articoli 10,
limitatamente  alle  precedenti lettere a) e b), e 11 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  601;  per  le
cooperative  di  produzione  e  di lavoro e loro consorzi resta ferma
l'applicazione  del  predetto  articolo  11  relativamente al reddito
imponibile   derivante  dall'indeducibilita'  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive.
  5.  Per  il  periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in corso al
31 dicembre  2001,  l'acconto  dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche  dovuto  dalle  societa'  cooperative  e  loro consorzi e'
calcolato,  in  base  alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n.
97,  assumendo  come  imposta  del  periodo  precedente quella che si
sarebbe applicata in conformita' alle disposizioni del comma 4.
  6.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  alle
cooperative  e  loro  consorzi  soggetti  alla disciplina di cui alla
legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad eccezione dei commi 4 e 5 che non si
applicano  alle  cooperative  e  loro  consorzi  di  cui  alla  legge
8 novembre  1991,  n. 381. In ogni caso, le disposizioni del presente
articolo  non  si  applicano  alle  societa'  cooperative di garanzia
collettiva  fidi  di  primo e secondo grado e loro consorzi, previste
dagli  articoli  29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte
nell'apposita  sezione  dell'elenco  previsto  dall'articolo  106 del
((testo  unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui))
al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Riferimenti normativi:
    - Si  riporta il testo dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977,
n.  904,  recante  "Modificazioni  alla  disciplina  dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi
e  degli  aumenti  di capitale, adeguamento del capitale minimo delle
societa'  e  altre norme in materia fiscale e societaria", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1977, n. 343:
    "Art.  12.  -  Fermo  restando quanto disposto nel titolo III del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il
reddito  imponibile delle societa' cooperative e dei loro consorzi le
somme  destinate  alle  riserve  indivisibili,  a  condizione che sia
esclusa  la  possibilita'  di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi
forma,   sia   durante   la  vita  dell'ente  che  all'atto  del  suo
scioglimento.".
    - Si  riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della legge 3 aprile
2001,  n.  142,  recante  "Revisione  della  legislazione  in materia
cooperativistica,  con  particolare  riferimento  alla  posizione del
socio  lavoratore",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 23 aprile
2001, n. 94:
    "2.  Trattamenti  economici  ulteriori  possono essere deliberati
dall'assemblea e possono essere erogati:
      a) a  titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalita'
stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'art. 2;
      b) in  sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo
di  ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti
retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante
integrazioni  delle  retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito
del  capitale  sociale  sottoscritto  e  versato, in deroga ai limiti
stabiliti  dall'art.  24 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero
mediante  distribuzione  gratuita  dei titoli di cui all'art. 5 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59.".
    - Si  riporta  il  testo  dell'art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante "Disciplina delle
agevolazioni   tributarie",   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n. 2:
    "Art.  12  (Somme  ammesse  in  deduzione  dal reddito). - Per le
societa'  cooperative  e  loro consorzi sono ammesse in deduzione dal
reddito  le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di
una  parte  del  prezzo  dei  beni e servizi acquistati o di maggiore
compenso  per  i  conferimenti  effettuati. Le predette somme possono
essere imputate ad incremento delle quote sociali.".
    - Si   riporta  il  testo  dell'art.  7,  comma  3,  della  legge
31 gennaio  1992,  n. 59, recante "Nuove norme in materia di societa'
cooperative", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1992, n.
31, supplemento ordinario:
    "3.  La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale,
nei  limiti  di  cui  al  comma  1, non concorre a formare il reddito
imponibile ai fini delle imposte dirette; il rimborso del capitale e'
soggetto  a  imposta,  ai  sensi  del  settimo comma dell'art. 20 del
decretolegge  8 aprile  1974,  n.  95, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  7 giugno  1974,  n.  216, e successive modificazioni, a
carico  dei soli soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene
effettuato  fino  a  concorrenza  dell'ammontare  imputato ad aumento
delle quote o delle azioni.".
    - Per  il testo dell'art. 26, comma 5, del decreto del Presidente
della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600, recante "Disposizioni
comuni  in  materia  di  accertamento  delle  imposte  sui  redditi",
pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  16 ottobre  1973,  n.  268,
supplemento ordinario n. 1, si rinvia alle note all'art. 8.
    - Si  riporta il testo degli articoli 10, 11 e 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sopra citato:
    "Art.  10  (Cooperative  agricole  e della piccola pesca). - Sono
esenti   dall'imposta   sul   reddito   delle  persone  giuridiche  e
dall'imposta  locale  sui  redditi conseguiti da societa' cooperative
agricole  e  loro  consorzi  mediante  l'allevamento  di  animali con
mangimi  ottenuti  per  almeno un quarto dai terreni dei soci nonche'
mediante  la  manipolazione, trasformazione e alienazione, nei limiti
stabiliti  alla  lettera  c)  dell'art. 28 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 597, di prodotti agricoli e
zootecnici   e  di  animali  conferiti  dai  soci  nei  limiti  della
potenzialita' dei loro terreni.
    Se  le attivita' esercitate dalla cooperativa o dai soci eccedono
i limiti di cui al precedente comma ed alle lettere b) e c) dell'art.
28 del predetto decreto, l'esenzione compete per la parte del reddito
della  cooperativa  o del consorzio corrispondente al reddito agrario
dei terreni dei soci.
    I  redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai
loro  consorzi  sono  esenti  dall'imposta  sul reddito delle persone
giuridiche  e  dall'imposta  locale  sui  redditi.  Sono  considerate
cooperative    della    piccola    pesca    quelle   che   esercitano
professionalmente  la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi
assegnate  alle  categorie  3  e  4 di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  2 ottobre 1968, n. 1639, o la pesca in
acque interne.".
    "Art.  11  (Cooperative  di  produzione e di lavoro). - I redditi
conseguiti  dalle  societa' cooperative di produzione e lavoro e loro
consorzi   sono  esenti  dalla  imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche  e  dalla  imposta locale sui redditi se l'ammontare delle
retribuzioni  effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro
opera  con  carattere  di  continuita',  comprese  le  somme  di  cui
all'ultimo   comma,   non   e'   inferiore  al  cinquanta  per  cento
dell'ammontare  complessivo  di  tutti  gli altri costi tranne quelli
relativi  alle  materie  prime  e  sussidiarie.  Se l'ammontare delle
retribuzioni   e'   inferiore  al  cinquanta  per  cento  ma  non  al
venticinque  per  cento  dell'ammontare complessivo degli altri costi
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui
redditi sono ridotte alla meta'.
    Per  le  societa'  cooperative  di produzione le disposizioni del
comma  precedente  si applicano a condizione che per i soci ricorrano
tutti  i  requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro,
dall'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
    Nella  determinazione  del  reddito delle societa' cooperative di
produzione  e  lavoro  e  loro  consorzi sono ammesse in deduzione le
somme  erogate  ai  soci  lavoratori  a  titolo di integrazione delle
retribuzioni  fino  al limite dei salari correnti aumentati del venti
per cento.".
    "Art.  13  (Finanziamenti  dei  soci). - Sono esenti dall'imposta
locale sui redditi gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di
capitale  sociale,  i  soci  persone  fisiche  versano  alle societa'
cooperative  e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi,
a condizione:
      a) che   i   versamenti   e   le  trattenute  siano  effettuati
esclusivamente  per  il  conseguimento  dell'oggetto  sociale  e  non
superino,  per ciascun socio, la somma di lire quaranta milioni. Tale
limite  e'  elevato  a  lire  ottanta  milioni  per le cooperative di
conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti
agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro;
      b) che  gli  interessi  corrisposti  sulle  predette  somme non
superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei
buoni postali fruttiferi.".
    - La legge 23 marzo 1977, n. 97, recante "Disposizioni in materia
di  riscossione  delle  imposte  sui  redditi",  e'  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1977, n. 92.
    - La  legge  8  novembre  1991, n. 381, recante "Disciplina delle
cooperative   sociali",   e'   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
3 dicembre 1991, n. 283.
    - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  29  e  30  della legge
5 ottobre  1991,  n.  317, recante "Interventi per l'innovazione e lo
sviluppo  delle  piccole imprese" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
9 ottobre 1991, n. 237, supplemento ordinario:
    "Art.  29  (Consorzi  di  garanzia collettiva fidi). - 1. Ai fini
dell'ammissione  ai  benefici  di  cui  all'art.  31,  si considerano
consorzi  e  cooperative  di  garanzia collettiva fidi i consorzi, le
societa'  consortili  e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano
come scopi sociali:
      a) l'attivita'   di  prestazione  di  garanzie  collettive  per
favorire  la  concessione  di  finanziamenti  da  parte  di aziende e
istituti  di  credito,  di  societa'  di  locazione  finanziaria,  di
societa' di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle
piccole imprese associate;
      b) l'attivita'  di  informazione, di consulenza e di assistenza
alle  imprese  consorziate  per il reperimento e il migliore utilizzo
delle  fonti  finanziarie,  nonche'  le prestazioni di servizi per il
miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale
attivita', in quanto connessa e complementare a quella di prestazione
di  garanzie  collettive,  si  applicano  le  disposizioni tributarie
specificamente previste per quest'ultima.
    2.  Sono  ammessi  ai  medesimi  benefici  di  cui  all'art. 31 i
consorzi  e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla
data  del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con
non  piu'  di  trecento  dipendenti,  fermo  il  limite  del capitale
investito  di cui all'art. 1, in misura non superiore ad un sesto del
numero complessivo delle aziende consorziate.
    2-bis.  Ai  consorzi  e  cooperative  di garanzia collettiva fidi
possono  continuare a partecipare le imprese associate che superino i
limiti  dimensionali  indicati  dall'Unione  europea per le piccole e
medie  imprese  e  non quelli previsti per gli interventi della Banca
europea  degli  investimenti  (BEI)  a  favore  delle piccole e medie
imprese,  purche'  complessivamente  non rappresentino piu' del 5 per
cento  delle  imprese  associate.  Per  dette imprese i consorzi e le
cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli
interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese.".
    "Art.   30  (Ammissione  alle  agevolazioni  statali).  -  1.  Le
cooperative,  i  consorzi  e  le  societa' consortili, anche in forma
cooperativa,  che  svolgono  le  attivita'  di  cui  all'art. 29 sono
ammessi  a  beneficiare  dell'intervento  dello  Stato previsto dalle
disposizioni  del  presente  Capo  se costituiti da almeno 50 piccole
imprese  industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane
di   cui  alla  legge  8 agosto  1985,  n.  443,  anche  a  carattere
intersettoriale  e  dispongono  di  fondi di garanzia monetari (fondi
rischi)  costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di
importo non inferiore a lire 50 milioni.".
    - Per   il   testo   dell'art.  106  del  decreto  legislativo  1
settembre 1993,  n.  385, recante "Testo unico delle leggi in materia
bancaria   e   creditizia",   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario, si rinvia alle note
all'art. 8.