Art. 7. Patrimonio dello Stato S.p.a. 1. Per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato ((e nel rispetto dei requisiti e delle finalita' propri dei beni pubblici)) e' istituita una societa' per azioni, che assume la denominazione di "Patrimonio dello Stato S.p.a.". 2. Il capitale sociale e' stabilito in 1.000.000 di euro. 3. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero puo' trasferire a titolo gratuito la totalita' delle azioni, o parte di esse, ((ad altre societa' di cui il Ministero detenga direttamente l'intero capitale sociale.)) 4. La societa' opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministero, ((previa definizione da parte del CIPE delle direttive di massima.)) 5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della societa' e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. 7. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di societa' per azioni previsti dalle vigenti disposizioni. 8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo per la costituzione della societa' sono esclusi da ogni tributo o diritto. 9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 1.000.000 di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 10. Alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero ogni altro diritto costituito a favore dello Stato. Modalita' e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della societa' sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti, del codice civile. Il trasferimento puo' essere operato con le modalita' e per gli effetti previsti dall'articolo 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ((escluse le norme concernenti la garanzia per vizi e per evizione previste dal citato comma 19.)) Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico e' effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Restano comunque fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti e, sino al termine di scadenza prevista nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi. 10-bis. ((Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o comunque in uso gratuito, il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, individua singoli beni o categorie di beni per i quali, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo, e' dovuto un canone d'uso determinato con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni medesimi".)) 11. La societa' puo' effettuare operazioni di cartolarizzazione, alle quali si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 12. I beni della Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti esclusivamente a titolo oneroso alla societa' di cui all'articolo 8 con le modalita' previste al comma 10. 12-bis. ((Il conto consuntivo, economico e patrimoniale, della Patrimonio dello Stato S.p.a. e' allegato, ogni anno, al rendiconto generale dello Stato. Un apposito allegato al rendiconto generale dello Stato contiene il conto consolidato della gestione di bilancio statale e della gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario: "Art. 14 (Conto generale del patrimonio). - 1. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni dello Stato, al fine di consentire l'individuazione di quelli suscettibili di utilizzazione economica e' introdotta nel conto generale del patrimonio un'ulteriore classificazione secondo la tipologia esposta nella tabella C allegata al presente decreto legislativo. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri interessati possono essere apportate modifiche e integrazioni alla predetta tabella. 2. Ai fini della loro gestione economica i beni di cui all'art. 822 del codice civile, fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle vigenti leggi, sono valutati in base a criteri economici ed inseriti nel Conto generale del patrimonio dello Stato. 3. Per l'analisi economica della gestione dei beni dello Stato, al conto generale del patrimonio e' allegato un documento contabile in cui sono rappresentati i componenti positivi e negativi, nonche' gli indici di redditivita' della gestione stessa. 4. Le competenti ragionerie vigilano affinche' siano osservate le leggi e le disposizioni in materia di conservazione ed utilizzazione economica dei beni dello Stato, avvalendosi a tal fine anche dei dati che le amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere. 5. Con successivi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri interessati, si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.". - Si riporta il testo degli articoli 823, 829, comma 1, 2254 e 2342 del codice civile: "Art. 823 (Condizione giuridica del demanio pubblico). - I beni che fanno parte del demanio pubblico, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprieta' e del possesso regolati dal presente codice.". "Art. 829 (Passaggio di beni dal demanio al patrimonio). - Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorita' amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. (Omissis).". "Art. 2254 (Garanzia e rischi dei conferimenti). - Per le cose conferite in proprieta' la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento e' regolata dalle norme sulla locazione.". "Art. 2342 (Conferimenti). - Se nell'atto costitutivo non e' stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.". - Per il testo dell'art. 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2001, n. 224, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2001, n. 274, si rinvia alle note all'art. 9. - Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 24 (Affitti e fitti figurativi). - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che puo' avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalita' di cui all'art. 26 della presente legge adotta con proprio decreto, anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate ed attuate ai sensi dell'art. 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. 2. Le spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni di cui al comma 1 devono comunque essere contenute nelle stesse quote percentuali di cui al medesimo comma 1. 3. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, sulla base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di concerto con l'Agenzia del demanio o con l'apposita struttura di cui al medesimo comma 1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa. 4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o comunque in uso gratuito, il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, individua singoli beni o categorie di beni per i quali, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo, e' dovuto un canone d'uso determinato con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni medesimi. 5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui al comma 1 verranno introdotte, nell'ambito delle unita' previsionali di competenza, le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili di cui al comma 4. 6. Per l'esercizio finanziario 2000 il costo d'uso viene transitoriamente determinato in L. 10.000 al metro quadro annuo e gli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria vengono ridotti per importo corrispondente con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro competente.".