Art. 7.
                    Patrimonio dello Stato S.p.a.

  1.  Per  la  valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio
dello  Stato  ((e nel rispetto dei requisiti e delle finalita' propri
dei  beni pubblici)) e' istituita una societa' per azioni, che assume
la denominazione di "Patrimonio dello Stato S.p.a.".
  2. Il capitale sociale e' stabilito in 1.000.000 di euro.
  3.  Le  azioni  sono  attribuite al Ministero dell'economia e delle
finanze.  Il Ministero puo' trasferire a titolo gratuito la totalita'
delle  azioni,  o  parte  di  esse,  ((ad  altre  societa'  di cui il
Ministero detenga direttamente l'intero capitale sociale.))
  4. La societa' opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal
Ministero,  ((previa definizione da parte del CIPE delle direttive di
massima.))
  5.  L'approvazione  dello  statuto e la nomina dei componenti degli
organi  sociali  previsti  dallo statuto stesso sono effettuati dalla
prima  assemblea,  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze
convoca  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del
presente provvedimento.
  6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della societa' e'
disciplinato  dalle  norme  di diritto privato e dalla contrattazione
collettiva.
  7.   La  pubblicazione  del  presente  decreto  tiene  luogo  degli
adempimenti  in  materia  di  costituzione  di  societa'  per  azioni
previsti dalle vigenti disposizioni.
  8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo per
la  costituzione  della  societa'  sono  esclusi  da  ogni  tributo o
diritto.
  9.  All'onere  derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di
euro,  si provvede per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno  2002,  utilizzando per
1.000.000 di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  10.  Alla  Patrimonio  dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti
diritti  pieni  o  parziali  sui  beni  immobili  facenti  parte  del
patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili
facenti  parte  del  demanio  dello Stato e comunque sugli altri beni
compresi  nel  conto  generale  del  patrimonio  dello  Stato  di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero
ogni  altro  diritto  costituito  a  favore  dello Stato. Modalita' e
valori  di  trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della
societa' sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  anche  in  deroga  agli articoli 2254, 2342 e seguenti, del
codice  civile. Il trasferimento puo' essere operato con le modalita'
e per gli effetti previsti dall'articolo 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19,
del   decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre 2001, n. 410, ((escluse le
norme  concernenti  la  garanzia per vizi e per evizione previste dal
citato  comma  19.))  Il  trasferimento di beni di particolare valore
artistico  e  storico  e'  effettuato di intesa con il Ministro per i
beni  e  le  attivita'  culturali.  Il  trasferimento non modifica il
regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del
codice  civile, dei beni demaniali trasferiti. Restano comunque fermi
i vincoli gravanti sui beni trasferiti e, sino al termine di scadenza
prevista nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi.
  10-bis. ((Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "4.  Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o
comunque  in uso gratuito, il Ministro dell'economia e delle finanze,
con  uno  o  piu'  decreti aventi natura non regolamentare, individua
singoli  beni  o  categorie  di  beni  per  i  quali, a decorrere dal
1 gennaio dell'anno successivo, e' dovuto un canone d'uso determinato
con  i  decreti  stessi  con riferimento ai fitti di mercato dei beni
medesimi".))
  11.  La  societa'  puo' effettuare operazioni di cartolarizzazione,
alle  quali  si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410.
  12.  I  beni  della  Patrimonio  dello  Stato S.p.a. possono essere
trasferiti  esclusivamente  a  titolo  oneroso  alla  societa' di cui
all'articolo 8 con le modalita' previste al comma 10.
  12-bis.  ((Il  conto  consuntivo,  economico  e patrimoniale, della
Patrimonio  dello  Stato S.p.a. e' allegato, ogni anno, al rendiconto
generale  dello  Stato.  Un  apposito allegato al rendiconto generale
dello  Stato contiene il conto consolidato della gestione di bilancio
statale e della gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a.))

Riferimenti normativi:
    - Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del  decreto legislativo
7 agosto   1997,   n.   279,  recante  "Individuazione  delle  unita'
previsionali  di  base del bilancio dello Stato, riordino del sistema
di  tesoreria  unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato",  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195,
supplemento ordinario:
    "Art.  14  (Conto  generale  del patrimonio). - 1. Ferma restando
l'attuale  distinzione  in categorie dei beni dello Stato, al fine di
consentire  l'individuazione  di quelli suscettibili di utilizzazione
economica   e'   introdotta   nel   conto   generale  del  patrimonio
un'ulteriore  classificazione  secondo  la  tipologia  esposta  nella
tabella  C  allegata al presente decreto legislativo. Con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di
concerto   con   i  Ministri  interessati  possono  essere  apportate
modifiche e integrazioni alla predetta tabella.
    2.  Ai  fini della loro gestione economica i beni di cui all'art.
822 del codice civile, fermi restando la natura giuridica e i vincoli
cui  sono  sottoposti  dalle  vigenti  leggi, sono valutati in base a
criteri economici ed inseriti nel Conto generale del patrimonio dello
Stato.
    3.  Per  l'analisi economica della gestione dei beni dello Stato,
al  conto  generale del patrimonio e' allegato un documento contabile
in  cui  sono rappresentati i componenti positivi e negativi, nonche'
gli indici di redditivita' della gestione stessa.
    4. Le competenti ragionerie vigilano affinche' siano osservate le
leggi  e le disposizioni in materia di conservazione ed utilizzazione
economica dei beni dello Stato, avvalendosi a tal fine anche dei dati
che le amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere.
    5. Con successivi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica,   di   concerto  con  i  Ministri
interessati, si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.".
    - Si  riporta  il  testo degli articoli 823, 829, comma 1, 2254 e
2342 del codice civile:
    "Art.  823  (Condizione giuridica del demanio pubblico). - I beni
che fanno parte del demanio pubblico, sono inalienabili e non possono
formare  oggetto  di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei
limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
    Spetta  all'autorita' amministrativa la tutela dei beni che fanno
parte  del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia di procedere in via
amministrativa,  sia  di  valersi  dei  mezzi ordinari a difesa della
proprieta' e del possesso regolati dal presente codice.".
    "Art.  829  (Passaggio  di  beni dal demanio al patrimonio). - Il
passaggio  dei  beni  dal  demanio pubblico al patrimonio dello Stato
dev'essere  dichiarato  dall'autorita' amministrativa. Dell'atto deve
essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    (Omissis).".
    "Art.  2254  (Garanzia  e rischi dei conferimenti). - Per le cose
conferite  in  proprieta' la garanzia dovuta dal socio e il passaggio
dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.
    Il  rischio  delle cose conferite in godimento resta a carico del
socio  che  le ha conferite. La garanzia per il godimento e' regolata
dalle norme sulla locazione.".
    "Art.  2342  (Conferimenti).  -  Se  nell'atto costitutivo non e'
stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
    Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le
disposizioni  degli  articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a
tali  conferimenti  devono  essere  integralmente liberate al momento
della sottoscrizione.
    Non  possono  formare  oggetto  di conferimento le prestazioni di
opera o di servizi.".
    - Per  il  testo  dell'art.  3,  commi  1,  16,  17,  18 e 19 del
decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  recante  "Disposizioni
urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare  pubblico  e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2001,
n.  224,  e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
legge  23 novembre  2001, n. 410, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 novembre 2001, n. 274, si rinvia alle note all'art. 9.
    - Si  riporta il testo dell'art. 24 della legge 23 dicembre 1999,
n.  488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e  pluriennale  dello  Stato.  (Legge  finanziaria 2000)", pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  27 dicembre  1999,  n.  302,  supplemento
ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo:
    "Art.  24  (Affitti  e  fitti  figurativi).  - 1. Il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  con  il
supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata
dal  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  che  puo'  avvalersi  eventualmente  di fornitori esterni
specializzati  scelti  con  le  modalita'  di  cui  all'art. 26 della
presente  legge  adotta  con proprio decreto, anche nell'ambito delle
azioni  e misure elaborate ed attuate ai sensi dell'art. 55, comma 9,
della  legge  27  dicembre 1997, n. 449, misure finalizzate a ridurre
gradualmente,  almeno  del  3  per  cento  nel corso dell'anno 2000 e
almeno  del  5  per  cento  per  ciascuno  degli  anni  2001  e 2002,
l'ammontare  dei  metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme
delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
    2.   Le   spese  di  manutenzione  degli  immobili  in  uso  alle
amministrazioni  di  cui  al comma 1 devono comunque essere contenute
nelle stesse quote percentuali di cui al medesimo comma 1.
    3.  Le  amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione
di   piani   di  razionalizzazione  degli  spazi  e  dei  sistemi  di
manutenzione,   sulla   base  di  piani  di  razionalizzazione  e  di
ottimizzazione  degli  immobili  in  uso,  definiti  di  concerto con
l'Agenzia  del  demanio o con l'apposita struttura di cui al medesimo
comma  1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in
essere allo scopo di contenerne la relativa spesa.
     4.    Con    riferimento    agli   immobili   utilizzati   dalle
Amministrazioni  dello  Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle
Agenzie  di  cui  al  decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300,
appartenenti  al  demanio  o  comunque  in  uso gratuito, il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, con uno o piu' decreti aventi natura
non  regolamentare,  individua singoli beni o categorie di beni per i
quali,  a  decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo, e' dovuto un
canone  d'uso  determinato  con  i  decreti stessi con riferimento ai
fitti di mercato dei beni medesimi.
    5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di
cui   al  comma  1  verranno  introdotte,  nell'ambito  delle  unita'
previsionali  di  competenza,  le poste corrispondenti al costo d'uso
degli immobili di cui al comma 4.
    6.   Per  l'esercizio  finanziario  2000  il  costo  d'uso  viene
transitoriamente determinato in L. 10.000 al metro quadro annuo e gli
stanziamenti   per   spese   di   funzionamento   non  aventi  natura
obbligatoria  vengono  ridotti per importo corrispondente con decreto
del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, su proposta del Ministro competente.".