Art. 9.
Disposizioni   in   materia   di   privatizzazione,   liquidazione  e
finanziamento  di enti pubblici e di societa' interamente controllate
        dallo Stato, nonche' di cartolarizzazione di immobili

  1.  Il  termine  previsto  dall'articolo 2,  comma 2,  del  decreto
legislativo   29 ottobre   1999,  n.  419,  per  la  privatizzazione,
trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A
del  predetto  decreto legislativo, e' differito al 31 dicembre 2002,
fatta salva, comunque, la possibilita' di applicare anche ai predetti
enti  quanto  previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
  1-bis.  ((Gli  enti  pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.
1404, sono definitivamente soppressi. Conseguentemente:
    a)  i  loro  immobili  possono  essere  alienati con le modalita'
previste  al  capo  I  del  decreto-legge  25 settembre 2001, n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
I   relativi   decreti   dirigenziali  sono  adottati  dal  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  ragioneria
generale dello Stato. I proventi delle vendite degli immobili ed ogni
altra  somma  derivata  e  derivante  dalla liquidazione sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato;
    b)  il  personale  finora  adibito alle procedure di liquidazione
previste   dalla   citata   legge  n.  1404  del  1956  e'  destinato
prioritariamente  ad  altre  attivita'  istituzionali  del  Ministero
dell'economia e delle finanze;
    c)   ferma   restando   la  titolarita',  in  capo  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  dei  rapporti  giuridici  attivi e
passivi,  la gestione della liquidazione nonche' del contenzioso puo'
essere   da   questo   affidata   ad  una  societa',  direttamente  o
indirettamente  controllata  dallo Stato, scelta in deroga alle norme
di   contabilita'   generale  dello  Stato.  La  societa'  si  avvale
dell'assistenza,  della  rappresentanza  e  della  difesa in giudizio
dell'Avvocatura  dello  Stato  alle stesse condizioni e con le stesse
modalita'  con  le  quali  se  ne avvalgono, ai sensi della normativa
vigente,  le  Amministrazioni  dello Stato. La societa' esercita ogni
potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione
degli enti disciolti del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato.  Sulla  base di criteri di efficacia ed economicita' e al fine
di  eliminare  il  contenzioso  pendente, evitando l'instaurazione di
nuove  cause,  la  societa'  puo'  compiere qualsiasi atto di diritto
privato,  ivi  incluse  transazioni  relative  a rapporti concernenti
differenti  procedure  di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni
di crediti in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle
transazioni  la societa' puo' chiedere il parere all'Avvocatura dello
Stato.  La societa' puo' anche rinunciare a crediti al di fuori delle
ipotesi  previste  dal terzo comma dell'articolo 9 della citata legge
n.  1404  del  1956.  In  base  ad  una  apposita  convenzione,  sono
disciplinati  i  rapporti  con  il  Ministero  dell'economia  e delle
finanze  e,  in  particolare,  il compenso spettante alla societa', i
profili   contabili   del   rapporto,   nonche'   le   modalita'   di
rendicontazione e di controllo.
  1-ter.  Il  Ministero  dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della  ragioneria  generale dello Stato, con provvedimento da emanare
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione   del   presente   decreto,   individua  le  liquidazioni
gravemente  deficitarie  per  le  quali si fa luogo alla liquidazione
coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali e' comunque
opportuno  che  la  gestione  liquidatoria resti distinta. Per queste
liquidazioni   lo   Stato   risponde   delle  passivita'  nei  limiti
dell'attivo    della   singola   liquidazione.   Nelle   more   della
individuazione della societa' di cui alla lettera c) del comma 1-bis,
l'Ispettorato  generale  per la liquidazione degli enti disciolti del
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  prosegue  le
procedure  di  liquidazione con i poteri previsti dal terzo, quarto e
quinto periodo della medesima lettera c) del comma 1-bis.
  1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare  ai  sensi  dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo  2001,  n.  165, sono approvate le nuove dotazioni organiche
del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.
  1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono abrogati:
    a) il secondo comma dell'articolo 14;
    b) l'articolo 15.
  1-sexies.  Agli  oneri  derivanti  dal comma 1-bis, lettera c), del
presente articolo, determinati nella misura massima di 1,5 milioni di
euro   annui   a  decorrere  dall'anno  2002,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
medesimo.))
  2.  Al  pagamento  dei  creditori  dell'EFIM in liquidazione coatta
amministrativa e delle societa' in liquidazione coatta amministrativa
interamente   possedute,  direttamente  o  indirettamente,  dall'EFIM
continua   ad   applicarsi   la   garanzia   dello   Stato   prevista
dall'articolo 5   del   decreto-legge   19 dicembre   1992,  n.  487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e
successive modificazioni.
  3.   Al   fine  di  favorire  il  processo  di  ricapitalizzazione,
funzionale  al  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  nel piano
biennale  2002-2003,  il  Ministero  dell'economia e delle finanze e'
autorizzato  a  sottoscrivere  nell'anno  2002 un aumento di capitale
della societa' Alitalia S.p.a. nella misura massima di 893,29 milioni
di euro, in aggiunta a quanto gia' previsto dall'articolo 1, comma 4,
della legge 18 giugno 1998, n. 194.
  4.  All'onere  derivante  dal  comma 3 si provvede per l'anno 2002,
quanto  a  250  milioni  di  euro  mediante  corrispondente riduzione
dell'autorizzazione   di   spesa  recata  dall'articolo 50,  comma 1,
lettera  c),  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448; quanto a 550
milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di  spesa di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e
quanto  a  93,290  milioni  di euro mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 40,822
milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per
52,468   milioni  di  euro  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio.   Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4-bis.  ((All'articolo  3  del  decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al comma 5, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente:
"La  vendita  si  considera frazionata esclusivamente nel caso in cui
ciascuna  unita'  immobiliare  sia offerta in vendita singolarmente a
condizioni specificatamente riferite a tale unita'";
    b) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
  "7-bis.  Ai  conduttori  delle unita' immobiliari ad uso diverso da
quello  residenziale,  nell'ipotesi  di  vendita in blocco, spetta il
diritto  di  opzione  all'acquisto  a  mezzo di mandato collettivo, a
condizione  che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino
il  100  per  cento  delle unita' facenti parte del blocco oggetto di
vendita.  Il  prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della
procedura  competitiva.  Le  modalita'  ed i termini di esercizio del
diritto  di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con
i decreti di cui al comma 1".))
  5.  All'articolo 6  del  decreto-legge  25 settembre  2001, n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
  "3-bis.  Alle  cessioni ed ai conferimenti ai fondi di investimento
immobiliare  istituiti  ai  sensi  degli  articoli 37 del testo unico
delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 14-bis della legge
25 gennaio  1994, n. 86, si applica l'articolo 37-bis del decreto del
Presidente   della   Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600.  Ai
conferimenti  di  beni  ai  medesimi  fondi non si applicano, in ogni
caso,  le  disposizioni  del  decreto  legislativo 8 ottobre 1997, n.
358".

Riferimenti normativi:
    -  Si  riporta il testo dell'art. 2 e della tabella A del decreto
legislativo  29 ottobre  1999,  n.  419,  recante  "Riordinamento del
sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14
della   legge  15 marzo  1997,  n.  59",  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268:
    "Art.  2  (Privatizzazione,  trasformazione,  fusione di enti). -
1. Relativamente agli enti pubblici di cui alla tabella A allegata al
presente  decreto, con le modalita' di cui al comma 2, possono essere
adottate,   in   esito   ad  istruttoria  dei  Ministeri  competenti,
comprensiva  di  consultazione degli enti stessi e di acquisizione di
parere  delle  commissioni  parlamentari  competenti  per materia, le
seguenti misure di razionalizzazione:
      a) privatizzazione   di  enti,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 3;
      b) trasformazione    di    enti   in   strutture   scientifiche
universitarie, alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'art.
4;
      c) fusione o unificazione strutturale di enti appartenenti allo
stesso  settore  di attivita', in conformita' ai criteri e secondo le
modalita' di cui all'art. 5.
    2.  L'individuazione  degli  enti  oggetto delle misure di cui al
comma 1  e'  effettuata  con  uno  o piu' elenchi approvati, entro il
30 giugno   2001,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri.  La  privatizzazione o la trasformazione degli enti decorre
dal 1 gennaio 2002.".

                                                           "Tabella A
                                      (prevista dall'art. 2, comma 1)
Giunta centrale per gli studi storici
Deputazioni e societa' di storia patria
Istituto italiano di numismatica
Istituto storico italiano per il medio evo
Istituto storico italiano per l'eta' moderna e contemporanea
Istituto italiano per la storia antica
Istituto per la storia del Risorgimento italiano
Ente per le ville vesuviane
Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani"
Ente "Casa di Oriani"
Centro nazionale di studi leopardiani
Istituto di studi filosofici "Enrico Castelli"
Istituto italiano per la storia della musica
Istituto italiano di studi germanici (Roma)
Istituto nazionale di studi verdiani (Parma)
Centro nazionale di studi manzoniani (Milano)
Ente "Casa Buonarroti" (Firenze)
Ente "Domus Galileana" (Pisa)
Istituto "Domus mazziniana" (Pisa)
Centro nazionale di studi alfieriani (Asti)
Istituto nazionale di studi sul rinascimento (Firenze)
Istituto  nazionale  per  la  storia  del movimento di liberazione in
Italia (Milano)
Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte (Roma)
Centro  internazionale  di  studi  di  architettura "Andrea Palladio"
(Vicenza)
Istituto internazionale di studi giuridici (Roma)
Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Roma)
Erbario tropicale di Firenze
Ente nazionale della cinofilia italiana".
    -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 28  e 29  della  legge
28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)",
pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  29 dicembre  2001,  n.  301,
supplemento ordinario:
    "Art.  28  (Trasformazione  e  soppressione  di enti pubblici). -
1. Al  fine  di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di
ridurre   il   complesso   della   spesa   di   funzionamento   delle
amministrazioni   pubbliche,   di  incrementarne  l'efficienza  e  di
migliorare  la  qualita'  dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da
emanare  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Governo,  su  proposta dei Ministri dell'economia e delle
finanze  e  per  la  funzione  pubblica,  di concerto con il Ministro
interessato,  individua  gli  enti  pubblici,  le amministrazioni, le
agenzie  e gli altri organismi ai quali non siano affidati compiti di
garanzia   di   diritti   di   rilevanza  costituzionale,  finanziati
direttamente  o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di
altri  enti  pubblici, disponendone la trasformazione in societa' per
azioni   o   in   fondazioni   di   diritto  privato,  la  fusione  o
l'accorpamento  con enti od organismi che svolgono attivita' analoghe
o  complementari,  ovvero  la  soppressione  e messa in liquidazione,
sentite  le  organizzazioni  sindacali per quanto riguarda i riflessi
sulla destinazione del personale.
    2.  Dalle  trasformazioni  o  soppressioni di cui al comma 1 sono
esclusi  gli  enti,  gli  istituti,  le agenzie e gli altri organismi
pubblici che:
      a) gestiscono  a  livello  di  primario  interesse nazionale la
previdenza sociale;
      b) sono essenziali per le esigenze della difesa o la cui natura
pubblica e' garanzia per la sicurezza;
      c) svolgono  funzioni  di prevenzione e vigilanza per la salute
pubblica.
    3.  Gli  schemi  dei  regolamenti  di cui al comma 1 del presente
articolo,  al  comma 5,  dell'art. 29 e all'art. 33 sono trasmessi al
Parlamento   per   l'acquisizione   del   parere   delle   competenti
Commissioni.  Quest'ultimo e' espresso entro trenta giorni dalla data
di  trasmissione  degli schemi di regolamento. Le Commissioni possono
richiedere  una  sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di
venti  giorni  per  l'adozione  del  parere,  qualora  cio'  si renda
necessario  per  la  complessita'  della  materia  o per il numero di
schemi  di regolamento trasmessi nello stesso periodo all'esame delle
Commissioni.
    4. Qualora  sia  richiesta,  ai sensi del comma 3, la proroga per
l'adozione  del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia
concessa,  i  termini  per  l'emanazione dei regolamenti previsti dal
comma 1  sono  prorogati di 20 giorni. Trascorso il termine di cui al
comma 3,  secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo
periodo  del  medesimo comma 3, i regolamenti possono comunque essere
emanati.
    5.  La  trasformazione  di  cui  al  comma 1  e' subordinata alla
verifica che i servizi siano piu' proficuamente erogabili al di fuori
del settore pubblico.
    6. Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al comma 1 si
provvede  con  le modalita' stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n.
1404, e successive modificazioni.
    7.  Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non
rilevano ai fini fiscali.
    8.   La  disposizione  di  cui  al  comma 1  si  applica  in  via
sperimentale,  sentite le regioni interessate, anche agli istituti di
ricovero  e  cura  a  carattere scientifico, ferma restando la natura
pubblica  degli  istituti  medesimi,  di  cui  all'art. 1 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 269.
    9.   I  bilanci  consuntivi  delle  Autorita'  indipendenti  sono
annualmente  pubblicati  in  allegato  allo stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
    10.  La disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli atti
connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e
dalle province autonome.
    11.  Gli  enti  competenti,  nell'esercizio  delle funzioni e dei
compiti  in  materia  di  approvvigionamento  idrico primario per uso
plurimo  e  per  la  gestione delle relative infrastrutture, opere ed
impianti,  possono  avvalersi  degli  enti preposti al prevalente uso
irriguo  della  risorsa  idrica  attraverso  apposite  convenzioni  e
disciplinari tecnici.
    Art. 29 (Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni). -
1.  Le  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art. 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30 marzo  2001,  n.  165,  nonche'  gli  enti
finanziati  direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello
Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a:
      a) acquistare  sul  mercato i servizi, originariamente prodotti
al  proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di
gestione;
      b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicita' di
cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo
svolgimento di servizi, svolti in precedenza;
      c) attribuire  a  soggetti  di  diritto privato gia' esistenti,
attraverso  gara  pubblica,  ovvero  con  adesione  alle  convenzioni
stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e  successive  modificazioni,  e dell'art. 59 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b).
    2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere
a  forme  di  autofinanziamento  al  fine di ridurre progressivamente
l'entita'  degli  stanziamenti  e dei trasferimenti pubblici a carico
del  bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla
cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da
parte degli utenti del servizio.
    3.  Ai  trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di
diritto  privato,  costituiti  ai  sensi  del comma 1, lettera b), si
applica  il  regime  tributario agevolato previsto dall'art. 90 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
    4. Al comma 23 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) le   parole:   "tremila   abitanti"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "cinquemila abitanti";
      b) le  parole:  "che  riscontrino  e dimostrino la mancanza non
rimediabile   di   figure   professionali   idonee   nell'ambito  dei
dipendenti," sono soppresse.
    5. Con regolamento, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il
Ministro  interessato  e con il Ministro per la funzione pubblica, si
provvede  a  definire  la  tipologia  dei  servizi  trasferibili,  le
modalita'  per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio
e  per  la  determinazione  delle  relative  tariffe nonche' le altre
eventuali  clausole di carattere finanziario, fatte salve le funzioni
delle regioni e degli enti locali.
    6.  Alla  Concessionaria  servizi  informatici  pubblici (CONSIP)
S.p.a.  sono trasferiti i compiti attribuiti al centro tecnico di cui
all'art.  17,  comma 19,  della  legge  15 maggio  1997,  n. 127, non
attinenti ad attivita' di indirizzo e certificazione. Per il migliore
perseguimento   dei   propri   fini   istituzionali,   le   pubbliche
amministrazioni   possono  stipulare  con  tale  societa'  specifiche
convenzioni.  L'applicazione  delle  disposizioni  di cui al presente
comma   e'  subordinata  all'entrata  in  vigore  di  un  regolamento
governativo,  da  emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto  1988,  n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie.
    7.   Al   fine  di  migliorare  la  qualita'  dei  servizi  e  di
razionalizzare   la   spesa   per   l'informatica,  il  Ministro  per
l'innovazione e le tecnologie:
      a) definisce      indirizzi      per     l'impiego     ottimale
dell'informatizzazione  nelle  pubbliche  amministrazioni, sentita la
Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
      b) definisce  programmi di valutazione tecnica ed economica dei
progetti   in   corso   e  di  quelli  da  adottare  da  parte  delle
amministrazioni  statali  anche  ad ordinamento autonomo e degli enti
pubblici  non economici nazionali, nonche' assicura la verifica ed il
monitoraggio  dell'impiego  delle  risorse  in  relazione ai progetti
informatici  eseguiti,  ove  necessario  avvalendosi  delle strutture
dell'Autorita'   per  l'informatica  nella  pubblica  amministrazione
(AIPA);    le   risorse,   eventualmente   accertate   dal   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il Ministro per
l'innovazione   e  le  tecnologie,  quali  economie  di  spesa,  sono
destinate   al  finanziamento  di  progetti  innovativi  nel  settore
informatico.".
    - Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, piu' avanti citato,
alla  rubrica  del  Capo I  (articoli  1-  4),  reca "Disposizioni in
materia   di   privatizzazione   e   valorizzazione   del  patrimonio
immobiliare pubblico".
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9, terzo comma, della legge
4 dicembre   1956,   n.   1404,  recante  "Soppressione  e  messa  in
liquidazione  di  enti  di  diritto  pubblico  e  di altri enti sotto
qualsiasi  forma  costituiti,  soggetti  a  vigilanza  dello  Stato e
comunque  interessanti la finanza statale", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1956, n. 325:
    "Non  si  fa  luogo a recupero di crediti o a pagamento di debiti
delle  gestioni  di liquidazioni di cui ai precedenti articoli quando
gli  importi  delle  singole  partite  non  superino le L. 200.000. I
crediti   di   difficile   ed   onerosa   esazione,  o  assolutamente
inesigibili,   anche  per  l'inesistenza  o  l'irreperibilita'  della
necessaria   documentazione  probatoria,  possono  essere  dichiarati
estinti.   All'annullamento  di  tali  crediti  devono  provvedere  i
dirigenti preposti ai competenti settori di attivita' liquidatoria.".
    -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  comma 2,  del  decreto
legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,  recante  "Norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 9 maggio 2001, n.
106, supplemento ordinario:
    "2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato, anche ad ordinamento
autonomo,  si  applica  l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988,  n.  400.  La distribuzione del personale dei diversi livelli o
qualifiche  previsti  dalla dotazione organica puo' essere modificata
con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del  Ministro  competente di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di
spesa  o  comunque  non  incrementi  la spesa complessiva riferita al
personale   effettivamente   in  servizio  al  31 dicembre  dell'anno
precedente.".
    -  Si  riporta  il  testo dell'art. 14, cosi' come modificato dal
presente articolo, della sopra citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404:
    "Art.  14.  Gli avanzi finali delle liquidazioni degli enti per i
quali  siano  adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge,
sono  devoluti,  salvo diversa specifica destinazione stabilita dalle
norme istitutive degli enti medesimi o da norme speciali, allo Stato.
    (Detti  avanzi  sono  fatti affluire in un conto di Tesoreria dal
quale  potranno  essere  eseguiti  i prelevamenti per la copertura di
disavanzi,   ai  fini  della  sistemazione  di  singole  liquidazioni
deficitarie previste dall'art. 15) Comma soppresso.".
    -  Si  riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre
1992,  n.  487,  recante  "Soppressione  dell'Ente  partecipazioni  e
finanziamento   industria   manifatturiera  EFIM",  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  19 dicembre  1992, n. 298 e convertito in legge,
con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1, della legge 17 febbraio
1993, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1993, n.
39:
    "Art.  5.  -  1. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 3 e
con le modalita' indicate nei commi 4 e 6, il commissario liquidatore
provvede al pagamento:
      a) dei  debiti  dell'ente  soppresso, compresi quelli derivanti
dalle garanzie da esso rilasciate;
      b) dei   debiti,   compresi  quelli  derivanti  dalle  garanzie
rilasciate,  delle societa' controllate assunti nel periodo in cui le
azioni   delle   societa'   stesse   sono   appartenute  per  intero,
direttamente   o   indirettamente,  all'ente  soppresso,  quando  nel
programma   di   cui  all'art.  2,  comma 2,  ne  venga  prevista  la
liquidazione.
    2.  Su motivata proposta del commissario liquidatore e al fine di
agevolare  il  compimento  delle  operazioni  del  programma  di  cui
all'art.  2,  comma 2,  e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, il
Tesoro   dello   Stato,   nei   limiti  consentiti  dalla  disciplina
comunitaria  e con modalita' determinate con decreti del Ministro del
tesoro,  puo'  garantire  in  tutto o in parte i debiti contratti con
istituzioni creditizie necessari al finanziamento delle operazioni di
cui all'art. 3.
    2-bis.  Sono  assistiti  dalla  garanzia  dello Stato gli impegni
assunti  dal  commissario  liquidatore  in ordine al trasferimento di
aziende  o  di  societa'  previsti  dal  programma di cui all'art. 2,
comma 2,  e  dai  progetti  di  cui  all'art. 3, comma 2, nonche' dal
progetto  di  ristrutturazione  del  comparto  ferroviario che dovra'
avere  i  contenuti di cui all'art. 3, comma 2, ed essere approvato a
norma dell'art. 4, comma 1.
    2-ter. Nel quadro della riorganizzazione delle societa' e aziende
di   cui   all'art.   4,  comma 2,  sono  garantite  dallo  Stato  le
obbligazioni  assunte,  o  comunque  facenti  carico all'EFIM, e alle
societa' dal medesimo controllate di cui all'art. 2, comma 1, nonche'
a  societa'  da  queste  ultime  controllate,  sia  quali  fornitrici
principali,  sia  quali  cofornitrici  o  subfornitrici per materiale
bellico,  in  dipendenza  di contratti di fornitura stipulati in data
anteriore  al  31 dicembre  1992 con i governi degli Stati dell'Iraq,
Iran,  Libia,  Peru',  Venezuela  e  Indonesia,  e  con  committenti,
pubblici o privati, appartenenti agli Stati sopra elencati.
    2-quater.  Tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e tutte le
poste  patrimoniali,  attive e passive, facenti capo all'EFIM ed alle
societa' dal medesimo controllate di cui all'art. 2, comma 1, nonche'
a  societa' da queste ultime controllate, ed attinenti ai rapporti di
fornitura,  cofornitura  o  subfornitura  per  materiale  bellico, in
dipendenza  di  contratti di fornitura stipulati in data anteriore al
31 dicembre  1992  con  i governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia,
Peru',  Venezuela  e Indonesia e con committenti, pubblici o privati,
appartenenti  ai  predetti  Stati,  sono  trasferiti  dal commissario
liquidatore, anche in deroga al programma di cui all'art. 2, comma 2,
ed  ai  progetti  di  cui all'art. 3, comma 2, in una o piu' societa'
all'uopo costituite, anche mediante scissione e previa individuazione
con  decreto  del  Ministro  del  tesoro  su proposta del commissario
liquidatore   degli   elementi   patrimoniali   da   trasferire.   Il
trasferimento  dei  predetti  elementi  patrimoniali e' effettuato ai
valori  di  libro  risultanti  dall'ultimo  bilancio  approvato. Sono
trasferiti  anche  i  crediti  e  le  disponibilita' rivenienti dalla
cessione,  anche  parziale,  dei  beni  prodotti  in  esecuzione  dei
predetti contratti di fornitura.
    2-quinquies.  Alle  operazioni  di  trasferimento di cui al comma
2-quater  si  applicano  le  norme  di cui all'art. 7, comma 1, della
legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, come per le
operazioni previste dall'art. 4, comma 9.
    2-sexies.  Il  decreto  del  Ministro del tesoro, di cui al comma
2-quater,  tiene  luogo  a  tutti gli effetti degli atti previsti dal
codice  civile  per  la  realizzazione del trasferimento dei rapporti
giuridici  e  delle  poste patrimoniali di cui al comma 2-quater, ivi
comprese  le  perizie  e  le relazioni. Il termine previsto dall'art.
2503  del  codice civile per l'opposizione dei creditori e' ridotto a
quindici  giorni.  Il  capitale  sociale  della  societa'  risultante
dall'operazione  di trasferimento sara' corrispondente alla somma dei
valori  di  libro  degli  elementi  patrimoniali,  attivi  e  passivi
trasferiti.
    2-septies.   Le   societa'   risultanti   dalle   operazioni   di
trasferimento    di    cui    al   comma 2-quater,   direttamente   o
indirettamente,  riconducibili  all'ente soppresso sono escluse dalla
procedura di attuazione della liquidazione dell'ente soppresso e sono
trasferite al Ministero del tesoro.
    3. Ai  fini  di  cui  al  presente  articolo, la Cassa depositi e
prestiti  e'  autorizzata  alla  emissione  di  obbligazioni  e  alla
contrazione di prestiti per un controvalore di non meno di lire 9.000
miliardi  e  comunque  nei  limiti  della  compatibilita' di bilancio
indicate  dal  comma 9.  Nell'ambito  della  predetta  somma la Cassa
depositi  e  prestiti  e'  autorizzata ad effettuare anticipazioni di
cassa,  nei  limiti  di importo complessivi stabiliti con decreti del
Ministro  del  tesoro.  Le  condizioni  di  scadenza  e  di  tasso di
interesse  sono  determinate con decreti del Ministro del tesoro. Una
somma  non  inferiore a lire 1.000 miliardi e' riservata ai pagamenti
con  le modalita' di cui all'art. 4, comma 12, primo periodo, nonche'
al  pagamento  di  acconti  alle  imprese  che  esercitano  attivita'
commerciale con meno di 50 dipendenti ed alle societa' di servizi con
meno  di  100  dipendenti  creditrici  dell'ente  soppresso  e  delle
societa'  di  cui  all'art.  2,  comma 1,  nonche' a professionisti e
lavoratori autonomi.
    4.  Le  richieste dei pagamenti di cui al comma 1 e quelle di cui
all'art.  6,  comma 4,  sono presentate al commissario liquidatore da
coloro  che hanno diritti da far valere entro dieci giorni dalla data
di  entrata  in  vigore del presente decreto, ove non vi abbiano gia'
provveduto.  Su  proposta  del commissario liquidatore, da presentare
entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dal  termine fissato per la
presentazione  delle domande, il Ministro del tesoro approva l'elenco
dei crediti ammessi e di quelli non ammessi, dando comunicazione agli
interessati  delle  decisioni  adottate,  a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento da inviarsi dal commissario liquidatore. Questi
determina,  non  oltre trenta giorni dal termine per la presentazione
delle  domande degli interessati, le modalita' per l'accertamento dei
crediti, per la rinunzia ad eventuali garanzie ed azioni giudiziarie,
nonche'  le  modalita'  di pagamento in relazione alle ipotesi di cui
all'art. 6, comma 4. In pendenza dell'approvazione dell'elenco di cui
al  presente  comma,  il  commissario liquidatore, qualora lo ritenga
necessario   per  motivi  di  urgenza,  puo'  procedere  comunque  al
pagamento  di  debiti di cui al comma 1, lettere a) e b), nonche' dei
debiti  di  cui  all'art.  6,  comma 4,  nei  confronti  di  societa'
controllate.
    4-bis.  L'elenco  dei  crediti  di  cui  al  comma 4  puo' essere
aggiornato  per  tenere  conto sia di eventuali variazioni di importo
determinate dalla maturazione fino alla data di godimento della prima
cedola  delle obbligazioni di cui al comma 3, ovvero del pagamento in
contanti,  degli  interessi  corrispettivi  ai tassi pattuiti e degli
altri  oneri  relativi ai rapporti di cui all'art. 6, comma 4, ovvero
degli  interessi corrispettivi comunque non superiori a quelli legali
per i crediti originati da rapporti diversi da quelli di cui all'art.
6,  comma 4,  sia  delle  eventuali variazioni determinate da accordi
transattivi,  dalla  correzione  di errori materiali, ovvero da altri
fatti  o  atti sopravvenuti, ivi compresa la messa in liquidazione di
altre  societa' comprese tra quelle di cui al comma 1, lettera b). Le
predette  modifiche  ed integrazioni vengono proposte dal commissario
liquidatore  ed  approvate dal Ministro del tesoro conformemente alle
modalita' e secondo le procedure di cui al comma 4.
    4-ter.  L'elenco  dei  crediti  sorti  prima  del 18 luglio 1992,
relativi  a  societa'  di  cui  al  comma 1,  lettera  b),  poste  in
liquidazione  coatta  amministrativa,  e'  approvato dal Ministro del
tesoro,   su  proposta  del  commissario  liquidatore  dell'EFIM.  Il
predetto  elenco  deve  essere  trasmesso  al commissario liquidatore
dell'EFIM   dal  commissario  liquidatore  delle  societa'  poste  in
liquidazione  coatta  entro  il  termine  previsto  dal  primo  comma
dell'art.  209  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La medesima
procedura  si  applica  per  le  eventuali  modifiche ed integrazioni
dell'elenco.   L'estinzione,   ai   sensi  del  comma 1,  dei  debiti
risultanti  dal predetto elenco viene effettuata mediante consegna di
obbligazioni  emesse  dalla  Cassa  depositi  e prestiti ai sensi del
comma 3,   con  decorrenza  degli  interessi  a  favore  dei  singoli
creditori  a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in
cui  e'  effettuato  il deposito dell'elenco ai sensi del primo comma
dell'art. 209 del citato regio decreto n. 267 del 1942.
    4-quater.  Nei confronti delle societa' di cui al comma 4-ter non
si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267,  per  i  pagamenti  relativi  a crediti sorti successivamente al
18 luglio 1992.
    4-quinquies.  Per  le societa' di cui al comma 4-ter l'estinzione
dei  debiti sorti dopo il 18 luglio 1992 e' effettuata a valere sulle
disponibilita'   di   cassa,   anche   derivanti  dalla  liquidazione
dell'attivo,  nonche'  dai  trasferimenti  disposti  dal  commissario
liquidatore  dell'EFIM  della  provvista  derivante  da anticipazioni
della Cassa depositi e prestiti.
    4-sexies.  Fatti  salvi gli effetti di cui all'art. 6, comma 4, e
le altre deroghe espressamente previste, la procedura di liquidazione
coatta  amministrativa  delle  societa'  di  cui  al  comma 4-ter  e'
regolata  dalle  disposizioni  di  cui  al titolo V del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267.
    5. Il Ministro del tesoro provvede, a decorrere dal 1994 e per un
massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei
titoli  emessi,  dei  prestiti  contratti  e  delle somme anticipate,
secondo  modalita' da stabilirsi con propri decreti. Gli interessi di
preammortamento,  calcolati  applicando  lo stesso tasso del rimborso
dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni, sono
predeterminati  e  capitalizzati  con  valuta  coincidente all'inizio
dell'ammortamento  e  sono corrisposti con le stesse modalita', anche
di tasso e di tempo.
    6.  I  titoli, i prestiti e le somme anticipate possono essere in
lire o in valuta.
    7.  Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi
e  prestiti  al  commissario  liquidatore,  ad  esclusione  di quelle
relative  ai  pagamenti  diretti  disposti  nei  confronti  dell'ente
soppresso,  devono  affluire  in apposito conto corrente infruttifero
aperto  presso  la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'EFIM
in  liquidazione.  Allo  stesso  conto corrente devono essere versate
tutte  le  disponibilita'  di  spettanza  dell'ente  soppresso  e del
commissario  liquidatore  depositate  presso il sistema bancario. Con
decreto del Ministro del tesoro puo' essere fissato l'importo massimo
delle  disponibilita'  depositate  presso  il sistema bancario per le
piu'   urgenti   ed   improcrastinabili   esigenze   del  commissario
liquidatore.
    8.   Fermo   restando  quanto  previsto  dal  presente  articolo,
eventuali  accordi  transattivi relativi ai debiti di cui al comma 1,
lettere  a)  e b), su richiesta del commissario liquidatore, possono,
con decreto del Ministro del tesoro, essere assistiti da garanzia del
Tesoro dello Stato.
    9. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente
articolo, valutato in lire 1.500 miliardi a decorrere dall'anno 1994,
si  provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni
1994  e  1995  dell'accantonamento  relativo al Ministero del tesoro,
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
    10.  Ai  fini  delle imposte sui redditi le sopravvenienze attive
derivanti  dalle  anticipazioni  di  cui  al  comma  3 nonche' quelle
previste dall'art. 20 del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, non
concorrono  a  formare  il  reddito  di  impresa  dei soggetti che le
conseguono.".
    - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 18 giugno
1998,  n.  194,  recante  "Interventi  nel  settore  dei  trasporti",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1998, n. 146:
    "4.   In   relazione   al   processo  di  liberalizzazione  e  di
privatizzazione  del  mercato  del  trasporto  aereo, il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, di concerto
con  il Ministro dei trasporti e della navigazione, e' autorizzato ad
erogare  somme  per la ricapitalizzazione delle societa' di trasporto
aereo  di cui all'art. 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  nel  limite  di  spesa di lire 196 miliardi per l'anno 1998, di
lire 322  miliardi  per  l'anno 1999, di lire 500 miliardi per l'anno
2000  e  di  lire 500  miliardi  per  l'anno  2001.  Il  Ministro dei
trasporti  e  della navigazione riferisce ogni sei mesi al Parlamento
in merito all'andamento del predetto processo.".
    -  Si  riporta  il testo dell'art. 50, comma 1, lettera c), della
legge  23 dicembre  1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica
per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento ordinario:
    "1.   Al   fine   di   agevolare   lo  sviluppo  dell'economia  e
dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti:
      a)-b) (omissis);
      c) per  l'attuazione  del  programma decennale di interventi in
materia  di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del  patrimonio  sanitario  pubblico  di  cui all'art. 20 della legge
11 marzo  1988,  n.  67, e successive modificazioni, ivi compresi gli
interventi  finalizzati  all'adeguamento  della  sicurezza  di cui al
decreto   legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive
modificazioni,  e'  autorizzata  la  spesa di lire 1.200 miliardi per
l'anno  1999,  di lire 1.165 miliardi per l'anno 2000 e di lire 1.300
miliardi per l'anno 2001;
      d)-m) (omissis).
    -  Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183,    recante    "Coordinamento    delle    politiche   riguardanti
l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  ed adeguamento
dell'ordinamento  interno agli atti normativi comunitari", pubblicata
nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n.
109:
    "Art.  5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del
Ministero  del  tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di
rotazione  con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
    2.  Il  fondo  di  rotazione  di  cui  al comma 1 si avvale di un
apposito  conto  corrente  infruttifero,  aperto  presso la tesoreria
centrale  dello  Stato  denominato  "Ministero  del tesoro - fondo di
rotazione  per  l'attuazione  delle politiche comunitarie", nel quale
sono versate:
      a) le  disponibilita'  residue  del  fondo  di  cui  alla legge
3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di
inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1;
      b) le  somme  erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee
per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
      c) le  somme  da  individuare  annualmente  in  sede  di  legge
finanziaria,    sulla    base    delle   indicazioni   del   Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica (CIPE) ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di
spesa  recate  da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di
quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
      d) le   somme   annualmente   determinate   con   la  legge  di
approvazione  del  bilancio  dello  Stato, sulla base dei dati di cui
all'art. 7.
    3.  Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti
con  le  Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di
cui  all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.".
    -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 3 e 6 del decreto-legge
25 settembre  2001,  n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia
di   privatizzazione  e  valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare
pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare",
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  26 settembre  2001,  n. 224 e
convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1 della legge
23 novembre   2001,  n.  410,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
24 novembre   2001,  n.  274,  cosi'  come  modificati  dal  presente
articolo:
    "Art.  3  (Modalita' per la cessione degli immobili). - 1. I beni
immobili individuati ai sensi dell'art. 1 possono essere trasferiti a
titolo  oneroso  alle  societa'  costituite  ai  sensi  del  comma  1
dell'art.  2  con  uno o piu' decreti di natura non regolamentare del
Ministro  dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale.  L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al
patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti sono determinati:
      a) il  prezzo  iniziale  che le societa' corrispondono a titolo
definitivo  a  fronte  del  trasferimento  dei  beni  immobili  e  le
modalita'  di pagamento dell'eventuale residuo, che puo' anche essere
rappresentato da titoli;
      b) le  caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che
le  societa'  realizzano  per  finanziare  il  pagamento  del prezzo.
All'atto  di  ogni  operazione  di  cartolarizzazione  e' nominato un
rappresentante  comune  dei  portatori dei titoli, il quale, oltre ai
poteri  stabiliti  in  sede  di  nomina  a  tutela dell'interesse dei
portatori  dei  titoli,  approva  le  modificazioni  delle condizioni
dell'operazione;
      c) l'immissione  delle  societa' nel possesso dei beni immobili
trasferiti;
      d) la  gestione  dei  beni  immobili trasferiti e dei contratti
accessori,   da   regolarsi  in  via  convenzionale  con  criteri  di
remunerativita';
      e) le  modalita'  per la valorizzazione e la rivendita dei beni
immobili trasferiti.
    1-bis.  Per  quanto  concerne  i  beni  immobili di enti pubblici
soggetti  a  vigilanza  di  altro  Ministero,  i decreti del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  sono  adottati  di  concerto con il
Ministro  vigilante.  Per  i  beni  dello Stato di particolare valore
artistico  e  storico  i  decreti  del Ministro dell'economia e delle
finanze  sono  adottati  di  concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali.
    2.  Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai sensi del
comma  1  i  gestori  degli stessi, individuati ai sensi del comma 1,
lettera  d), sono responsabili a tutti gli effetti ed a proprie spese
per   gli   interventi   necessari   di   manutenzione   ordinaria  e
straordinaria,  nonche'  per  l'adeguamento  dei  beni alla normativa
vigente.
    3.   E'  riconosciuto  in  favore  dei  conduttori  delle  unita'
immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto,
in  forma  individuale  e  a  mezzo  di mandato collettivo, al prezzo
determinato  secondo quanto disposto dai commi 7 e 8. Le modalita' di
esercizio dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
1.  Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8 dell'art. 6 del
decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.
    4.  E'  riconosciuto  il  diritto  dei  conduttori  delle  unita'
immobiliari  ad  uso  residenziale, con reddito familiare complessivo
annuo lordo, determinato con le modalita' previste dall'art. 21 della
legge  5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, inferiore a
19.000  euro, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di
nove  anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva
al  trasferimento  dell'unita'  immobiliare  alle  societa' di cui al
comma  1  dell'art.  2,  con  applicazione  del  medesimo  canone  di
locazione  in  atto  alla  data  di  scadenza  del  contratto. Per le
famiglie  con  componenti  ultrasessantacinquenni  o  con  componenti
disabili   il   limite   del  reddito  familiare  complessivo  lordo,
determinato con le modalita' indicate nel periodo precedente, e' pari
a  22.000  euro.  Per  le  unita'  immobiliari occupate da conduttori
ultrasessantacinquenni  e'  consentita  l'alienazione della sola nuda
proprieta',  quando  essi  abbiano esercitato il diritto di opzione e
prelazione  di  cui  al  comma  5  con riferimento al solo diritto di
usufrutto.
    5.  E'  riconosciuto  il  diritto  di  prelazione  in  favore dei
conduttori  delle unita' immobiliari ad uso residenziale, solo per il
caso  di  vendita  degli  immobili ad un prezzo inferiore a quello di
esercizio   dell'opzione.  Il  diritto  di  prelazione  eventualmente
spettante  ai  sensi  di  legge  ai  conduttori  delle singole unita'
immobiliari  ad  uso  diverso  da  quello  residenziale  puo'  essere
esercitato  unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili.
La  vendita  si  considera  frazionata esclusivamente nel caso in cui
ciascuna  unita'  immobiliare  sia offerta in vendita singolarmente a
condizioni  specificatamente  riferite  a  tale unita'. Il diritto di
prelazione  sussiste  anche se la vendita frazionata e' successiva ad
un  acquisto  in  blocco.  Le modalita' di esercizio della prelazione
sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
    6.  I  diritti  dei  conduttori sono riconosciuti se essi sono in
regola  con  il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre
che  non  sia  stata  accertata l'irregolarita' della locazione. Sono
inoltre   riconosciuti   i   diritti   dei  conduttori  delle  unita'
immobiliari  ad  uso  residenziale  purche'  essi  o gli altri membri
conviventi  del  nucleo  familiare  non  siano  proprietari  di altra
abitazione  adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di
residenza.  I  diritti  di  opzione e di prelazione spettano anche ai
familiari  conviventi,  nonche'  agli  eredi  del  conduttore con lui
conviventi  ed  ai  portieri  degli stabili oggetto della vendita, in
caso di eliminazione del servizio di portineria.
    7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita' immobiliari
e'  determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di
mercato,  prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite
di  immobili e unita' immobiliari aventi caratteristiche analoghe. Le
unita'  immobiliari  libere, quelle occupate ad uso diverso da quello
residenziale  e quelle ad uso residenziale, per le quali i conduttori
non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono poste
in   vendita   al   miglior   offerente   individuato  con  procedura
competitiva,  le  cui caratteristiche sono determinate dai decreti di
cui  al  comma  1,  fermo restando il diritto di prelazione di cui al
comma 5.
    7-bis.  Ai  conduttori delle unita' immobiliari ad uso diverso da
quello  residenziale,  nell'ipotesi  di  vendita in blocco, spetta il
diritto  di  opzione  all'acquisto  a  mezzo di mandato collettivo, a
condizione  che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino
il  100  per  cento  delle unita' facenti parte del blocco oggetto di
vendita.  Il  prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della
procedura  competitiva.  Le  modalita'  ed i termini di esercizio del
diritto  di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con
i decreti di cui al comma 1.
    8.   Il  prezzo  di  vendita  delle  unita'  immobiliari  ad  uso
residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, offerte
in  opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale e' pari
al prezzo di mercato delle stesse unita' immobiliari libere diminuito
del  30  per  cento.  Per  i medesimi immobili e' altresi' confermato
l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore,
in  favore  esclusivamente  dei  conduttori che acquistano a mezzo di
mandato   collettivo  unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale  che
rappresentano   almeno  l'80  per  cento  delle  unita'  residenziali
complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.
    9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di ciascun bene
immobile   e   unita'   immobiliare,   nonche'   l'espletamento,  ove
necessario,   delle  attivita'  inerenti  l'accatastamento  dei  beni
immobili  trasferiti  e la ricostruzione della documentazione ad essi
relativa,  possono  essere  affidati  all'Agenzia  del territorio e a
societa'  aventi  particolare  esperienza  nel  settore  immobiliare,
individuate  con  procedura  competitiva, le cui caratteristiche sono
determinate dai decreti di cui al comma 1.
    10.  I beni immobili degli enti previdenziali pubblici ricompresi
nei  programmi  straordinari  di  dismissione  di  cui all'art. 7 del
decreto-legge  28 marzo  1997,  n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, che
non  sono  stati  aggiudicati  alla  data  del  31 ottobre 2001, sono
alienati con le modalita' di cui al presente decreto.
    11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici, diversi da
quelli  di cui al comma 10 e che non sono stati venduti alla data del
31 ottobre  2001,  sono  alienati con le modalita' di cui al presente
decreto.  La  disposizione  non  si  applica  ai beni immobili ad uso
prevalentemente strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali   emana   direttive  agli  enti  previdenziali  pubblici  per
l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
    12.   Il  prezzo  per  il  trasferimento  dei  beni  immobili  e'
corrisposto  agli  enti  previdenziali titolari dei beni medesimi. Le
relative   disponibilita'  sono  acquisite  al  bilancio  per  essere
accreditate  su  conti  di  tesoreria  vincolati  intestati  all'ente
venditore; sulle giacenze e' riconosciuto un interesse annuo al tasso
fissato  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze. E'
abrogato il comma 3 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
La copertura delle riserve tecniche e delle riserve legali degli enti
previdenziali  pubblici  vincolati  a costituirle e' realizzata anche
utilizzando  il  corrispettivo  di  cui  al  comma 1, lettera a), e i
proventi  di  cui  all'art. 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta' di
accesso   alla  Tesoreria  centrale  dello  Stato  per  anticipazioni
relative  al  fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali, ai
sensi  di quanto disposto dall'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n.
370, nonche' dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
    13.   Con   i   decreti   di   cui   al   comma  1,  su  proposta
dell'Osservatorio    sul    patrimonio    immobiliare    degli   enti
previdenziali,   di  concerto  con  l'Agenzia  del  territorio,  sono
individuati gli immobili di pregio. Si considerano comunque di pregio
gli  immobili  situati  nei  centri  storici  urbani, ad eccezione di
quelli  individuati  nei  decreti  di  cui  al  comma  1, su proposta
dell'Osservatorio    sul    patrimonio    immobiliare    degli   enti
previdenziali, di concerto con l'Agenzia del territorio.
    14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili acquistati
per  effetto  dell'esercizio  del diritto di opzione e del diritto di
prelazione   prima   che  siano  trascorsi  cinque  anni  dalla  data
dell'acquisto.
    15.   Ai   fini   della  valorizzazione  dei  beni  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  convoca  una  o  piu' conferenze di
servizi    o   promuove   accordi   di   programma   per   sottoporre
all'approvazione  iniziative  per  la  valorizzazione  degli immobili
individuati  ai  sensi  dell'art.  1. Con i decreti di cui al comma 1
sono  stabiliti  i  criteri per l'assegnazione agli enti territoriali
interessati  dal  procedimento  di  una quota, non inferiore al 5 per
cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla
rivendita degli immobili valorizzati.
    16.  La  pubblicazione  dei decreti di cui al comma 1 produce gli
effetti  previsti  dall'art.  2644  del codice civile in favore della
societa'  beneficiaria  del trasferimento. Si applica la disposizione
di cui al comma 4 dell'art. 1.
    17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a terzi sui
beni  immobili  trasferiti  ai  sensi  del comma 1, non si applica al
trasferimento  ivi  previsto  e puo' essere esercitato all'atto della
successiva   rivendita   dei   beni   da   parte  delle  societa'.  I
trasferimenti  di  cui  al comma 1 e le successive rivendite non sono
soggetti  alle  autorizzazioni  previste  dal  testo  unico di cui al
decreto  legislativo  29 ottobre  1999, n. 490, ne' a quanto disposto
dal  comma  113  dell'art.  3  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernente  il diritto di prelazione degli enti locali territoriali,
e  dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato
dall'art.  1  della  legge  2 aprile  2001,  n.  136,  concernente la
proposizione  di  progetti  di  valorizzazione  e  gestione  di  beni
immobili  statali.  Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici
territoriali  e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso
rendersi  acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto. Il
divieto  previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica
agli   enti  pubblici  territoriali  che  intendono  acquistare  beni
immobili   ad   uso  non  residenziale  per  destinarli  a  finalita'
istituzionali degli enti stessi.
    18.  Lo  Stato  e  gli  altri  enti pubblici sono esonerati dalla
consegna  dei  documenti  relativi  alla  proprieta'  dei beni e alla
regolarita'  urbanistica-edilizia  e fiscale. Restano fermi i vincoli
gravanti  sui  beni  trasferiti. Con i decreti di cui al comma 1 puo'
essere   disposta   in   favore   delle   societa'  beneficiarie  del
trasferimento  la  garanzia  di  un  valore  minimo  dei beni ad esse
trasferiti e dei canoni di locazione.
    19.  Per  la  rivendita  dei beni immobili ad esse trasferiti, le
societa'  sono  esonerate  dalla  garanzia  per vizi e per evizione e
dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei beni e alla
regolarita'  urbanistica-edilizia  e  fiscale. La garanzia per vizi e
per  evizione  e'  a  carico  dello  Stato  ovvero dell'ente pubblico
proprietario   del  bene  prima  del  trasferimento  a  favore  delle
societa'.  Le  disposizioni  di cui all'art. 2, comma 59, della legge
23 dicembre  1996, n. 662, si applicano alle rivendite da parte delle
societa'  di  tutti  i beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1.
Gli  onorari  notarili  relativi alla vendita dei beni immobiliari di
cui al presente articolo sono ridotti alla meta'. La stessa riduzione
si  applica  agli  onorari  notarili  per  la  stipulazione  di mutui
collegati  agli  atti  di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi
disciplinate   dal   testo   unico  di  cui  al  decreto  legislativo
1 settembre  1993,  n.  385.  In caso di cessione ai conduttori detti
onorari  sono  ridotti  al  25 per cento. I notai, in occasione degli
atti   di   rivendita,   provvederanno  a  curare  le  formalita'  di
trascrizione,  di  intavolazione  e  di voltura catastale relative ai
provvedimenti  e agli atti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 1 e dai
commi  1  e  1-bis del presente articolo se le stesse non siano state
gia' eseguite.
    20.  Le  unita'  immobiliari  definitivamente  offerte in opzione
entro  il  26 settembre  2001  sono vendute, anche successivamente al
31 ottobre   2001,   al  prezzo  e  alle  altre  condizioni  indicati
nell'offerta.  Le  unita'  immobiliari, escluse quelle considerate di
pregio  ai  sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza
della  citata  offerta  in  opzione,  abbiano manifestato volonta' di
acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  sono  vendute  al  prezzo e alle condizioni
determinati  in  base alla normativa vigente alla data della predetta
manifestazione di volonta' di acquisto. Per gli acquisti in forma non
individuale,  l'ulteriore  abbattimento  di  prezzo di cui al secondo
periodo  del  comma 8 e' confermato limitatamente ad acquisti di sole
unita'  immobiliari  optate  e purche' le stesse rappresentino almeno
l'80  per  cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile,
al netto di quelle libere.".
    "Art.  6  (Regime  tributario del fondo ai fini delle imposte sui
redditi). - 1. I fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai
sensi  dell'art.  37  del  testo  unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio  1998,  n.  58, e dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio
1994, n. 86, non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Le ritenute operate sui redditi
di  capitale  sono  a  titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute
previste  dall'art.  26,  commi  2,  3,  3-bis  e  5, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, nonche' le
ritenute previste dall'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
    2.  Sull'ammontare  del  valore  netto  contabile  del  fondo, la
societa'  di gestione preleva annualmente un ammontare pari all'1 per
cento a titolo di imposta sostitutiva. Il valore netto del fondo deve
essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti
periodici  redatti  ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), numero
3),  del  testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n.  58,  tenendo  anche  conto  dei mesi in cui il fondo non ha avuto
alcun  valore  perche'  avviato  o  cessato  in corso d'anno. Ai fini
dell'applicazione  della presente disposizione non concorre a formare
il  valore  del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta sostitutiva
dovuta per il periodo d'imposta e accantonata nel passivo.
    3.  L'imposta  sostitutiva di cui al comma 2 e' corrisposta entro
il   20 febbraio   dell'anno   successivo.   Per  l'accertamento,  la
riscossione,  le  sanzioni  e  i rimborsi dell'imposta sostitutiva si
applicano  le  disposizioni  stabilite  in  materia  di  imposte  sui
redditi.
    3-bis.  Alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi di investimento
immobiliare  istituiti  ai  sensi  degli  articoli 37 del testo unico
delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 14-bis della legge
25 gennaio  1994,  n.  86,  si  applica l'art. 37-bis del decreto del
Presidente   della   Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600.  Ai
conferimenti  di  beni  ai  medesimi  fondi non si applicano, in ogni
caso,  le  disposizioni  del  decreto  legislativo 8 ottobre 1997, n.
358.".