Art. 2. 1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' fino al 23 aprile 2003. 2. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico. 3. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli. 4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'attivita' produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione. 5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero delle attivita' produttive.