Art. 2.
  1.  La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo
alla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' fino al 23 aprile
2003.
  2.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo
produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
  3.  Entro  il periodo di validita' della presente autorizzazione il
Ministero  delle  attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo
produttivo  e  competitivita'  -  Ispettorato  tecnico, si riserva la
verifica  della  permanenza  dei  requisiti  per  la  certificazione,
disponendo appositi controlli.
  4.  Tutti  gli  atti  relativi all'attivita' di certificazione, ivi
compresi  i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo
non  inferiore  a  dieci  anni.  L'ispettorato  tecnico del Ministero
dell'attivita'   produttive  ed  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  si  riservano  la  verifica  della permanenza dei
requisiti per la certificazione.
  5.  Gli  estremi  delle  certificazioni  rilasciate  sono riportati
nell'apposito   registro   vidimato   dall'ispettorato   tecnico  del
Ministero delle attivita' produttive.