Art. 3.
  1.  Ove,  nel  corso  dell'attivita',  anche a seguito dei previsti
controlli,  venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche
e  professionali,  o  si  constati che, per la mancata osservanza dei
criteri  minimi  fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente
della  Repubblica  24 luglio  1996,  n. 459, l'organismo non soddisfa
piu'  i  requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1996,  n.  459,  si  procede alla revoca della
presente autorizzazione.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 giugno 2002

                                          Il direttore generale
                                        per lo sviluppo produttivo
                                           e la competitività
                                                  Visconti
Il direttore generale della tutela
   delle condizioni di lavoro
            Onelli